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Sentenza

Sentenza n. 6958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e compensato le spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di primo grado era stato promosso per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, con cui il Ministero era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro 3.397,41 e attribuite al procuratore antistatario. Dopo la notifica dei titoli esecutivi e il decorso del termine previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero aveva mantenuto l’inerzia, sicché l’interessato aveva proposto ricorso in ottemperanza. L’Amministrazione aveva poi effettuato il pagamento dopo la notifica del ricorso e prima della sua definizione, determinando la cessazione della materia del contendere. L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla compensazione delle spese, sostenendo che, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la notifica del ricorso, avrebbe dovuto applicarsi il principio di soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. L’appellante ha dedotto che il ricorso era fondato al momento della proposizione, essendo stato necessario per superare l’inerzia amministrativa e ottenere il pagamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto congrua la compensazione delle spese disposta in primo grado, sottolineando che la questione decisiva non era il fatto che il pagamento fosse intervenuto dopo la notifica del ricorso, ma che la cessazione della materia del contendere si fosse verificata prima della definizione del giudizio. Secondo il Collegio, la cessazione della materia del contendere, conseguente alla piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, giustifica la compensazione delle spese tra le parti, anche considerato il breve intervallo tra la notifica del ricorso e l’adempimento. Le spese dell’appello sono state parimenti compensate, poiché l’Amministrazione si era costituita solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla notificazione delle sentenze del giudice ordinario ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Individua il termine di 120 giorni rilevante per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante per individuare il momento di proposizione del ricorso e valutare la fondatezza della domanda a tale data.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese del processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante a sostegno della richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione dei titoli esecutivi all’amministrazione; a seguito della modifica indicata nella sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per la disciplina secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa sostanziale azionata prima della definizione del giudizio, si verifica la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere, conseguente alla soddisfazione della pretesa sostanziale, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio, anche se l’adempimento è intervenuto dopo la notifica del ricorso e in prossimità della sua proposizione.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, non è decisivo il solo dato cronologico dell’adempimento successivo alla notifica del ricorso; rileva anche il fatto che l’adempimento sia intervenuto prima della definizione del giudizio e a breve distanza dalla sua instaurazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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