Cassazione Civile, Ordinanza n. 28082/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare una ritenuta d'acconto IRPEF, assumendo che i corrispettivi pagati dalla società per l'acquisto di 46 diritti di superficie e diritti di servitù su terreni agricoli, destinati alla realizzazione di parti di centrali eoliche, integrassero per i venditori un reddito diverso tassabile. La contribuente era risultata vincitrice nei due gradi di merito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) e dell'art. 9, comma 5, TUIR, sostenendo che la cessione di tali diritti avrebbe comportato una forte limitazione del potere di godimento e disposizione dei fondi e dovesse quindi essere attratta a tassazione come reddito diverso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie, dopo almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile, non è tassabile come reddito diverso ex art. 67 TUIR quando riguarda un terreno agricolo: la lett. b) riguarda solo le aree fabbricabili e l'equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre tali vicende agli obblighi di permettere di cui alla lett. l), riferiti invece ai diritti personali. La Corte ha osservato che la durata determinata del diritto di superficie non ne muta la natura reale, richiamando Cass. n. 2238/2021; analogamente, le stesse considerazioni valgono per il diritto di servitù, anch'esso diritto reale. Il ricorso è stato quindi respinto. Nessuna statuizione sulle spese perché la resistente è rimasta intimata; escluso anche l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, essendo amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Gli obblighi di permettere richiamati dalla norma riguardano diritti personali e non diritti reali; non si applica alla cessione di diritti reali di superficie o di servitù su terreni agricoli.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La disposizione è applicabile solo alle aree fabbricabili e non ai terreni agricoli.
art. 9, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà"
L'equiparazione non consente di sussumere la concessione di diritti reali di superficie o servitù tra gli obblighi di permettere tassabili come redditi diversi.
art. 953 c.c.
"fissazione di un termine"
La previsione di un termine nel diritto di superficie non ne altera la natura di diritto reale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
La norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La cessione di un diritto reale di superficie su terreno agricolo, anche se a tempo determinato, non è di per sé riconducibile ai redditi diversi tassabili ai sensi dell'art. 67 TUIR quando non riguardi aree fabbricabili.
- L'equiparazione fiscale tra trasferimento di diritti reali di godimento e trasferimento della proprietà, prevista dal TUIR, non estende automaticamente la tassazione a fattispecie che, per struttura civilistica, restano diritti reali e non obblighi di permettere.
- Ai fini dell'imposizione reddituale, la qualificazione civilistica del diritto ceduto conserva rilievo decisivo: il diritto di superficie a termine rimane un diritto reale e non si trasforma in diritto personale per effetto della sua durata limitata.
- Le medesime considerazioni valgono per il diritto di servitù, che, in quanto diritto reale su cosa altrui, non rientra nell'ambito applicativo degli obblighi di permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato che beneficiano del meccanismo della prenotazione a debito.
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