Regolamento (UE) 2025/1907
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma i moduli che gli Stati membri devono usare per notificare alla Commissione i propri sistemi di formazione, attestazione e certificazione nel settore dei gas fluorurati a effetto serra. L’obiettivo è armonizzare le informazioni essenziali necessarie per verificare il rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di riconoscimento reciproco previsti dalla normativa di settore. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065, con rinvio alla relativa tavola di concordanza.
Stabilisce il formato uniforme della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri in materia di gas fluorurati a effetto serra e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea quando notificano alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573, i propri programmi di formazione e di certificazione relativi alle attività svolte da persone fisiche e giuridiche su determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o sostanze alternative. Copre, in particolare, gli ambiti della refrigerazione e del condizionamento d’aria fissi, delle pompe di calore, dei cicli Rankine a fluido organico, della protezione antincendio fissa, dei commutatori elettrici fissi, dei solventi a base di gas fluorurati e di determinate apparecchiature mobili. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione in materia di gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, adottato il 19 settembre 2025, dà attuazione al regolamento (UE) 2024/573 stabilendo un formato uniforme per le notifiche degli Stati membri relative ai programmi di formazione e certificazione. La finalità, evidenziata nei considerando, è armonizzare le informazioni essenziali da trasmettere alla Commissione per consentire la verifica dell’autenticità dei certificati o attestati e del rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di riconoscimento reciproco.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri quando notificano l’istituzione o l’adeguamento dei propri sistemi di formazione e certificazione per persone fisiche e giuridiche che svolgono attività disciplinate dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. La disciplina copre diversi settori tecnici: refrigerazione e condizionamento d’aria fissi, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, protezione antincendio fissa, commutatori elettrici fissi, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati e determinate apparecchiature mobili. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Moduli di notifica per i diversi settori
L’articolo 1 impone l’uso di moduli differenti, contenuti negli allegati I-V, in funzione del tipo di programma notificato.
- Allegato I: programmi di certificazione per persone fisiche e giuridiche nel settore della refrigerazione e del condizionamento d’aria fissi, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico e unità di refrigerazione di veicoli e contenitori ferroviari/intermodali.
- Allegato II: programmi di certificazione per apparecchiature fisse di protezione antincendio.
- Allegato III: programmi di certificazione per commutatori elettrici fissi.
- Allegato IV: programmi di certificazione per apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati.
- Allegato V: programmi di formazione per determinati impianti di condizionamento d’aria e pompe di calore montati su veicoli o su altre apparecchiature mobili.
Contenuti richiesti nelle notifiche
I moduli prevedono una struttura comune con informazioni generali sullo Stato membro, sull’autorità notificante e sulla data della notifica. Nei singoli allegati sono inoltre richiesti dati relativi all’organismo che rilascia certificazioni o attestati, al titolo del certificato o dell’attestato e, dove pertinente, al tipo di qualificazione. Per il settore della refrigerazione e del condizionamento d’aria fisso, ad esempio, sono indicati tipi di certificato quali A1, A2, B, C, D, E o combinazioni; per le apparecchiature mobili sono previsti tipi di attestato M1, M2, M3, M4 o combinazioni.
Richiami ai requisiti minimi e al riconoscimento reciproco
Gli allegati richiamano i regolamenti di esecuzione che fissano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati o attestati nei rispettivi settori: regolamento (UE) 2024/2215 per refrigerazione e condizionamento d’aria fissi, pompe di calore, cicli Rankine e unità di refrigerazione; regolamento (UE) 2025/625 per la protezione antincendio fissa; regolamento (UE) 2025/627 per i commutatori elettrici fissi; regolamento (UE) 2025/623 per il recupero di solventi a base di gas fluorurati; regolamento (UE) 2025/1893 per determinate apparecchiature mobili. Nei moduli sono richiamati gli articoli specifici di tali regolamenti che disciplinano i requisiti minimi e il riconoscimento reciproco.
Abrogazione del regolamento previgente e coordinamento normativo
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, che stabiliva il precedente formato di notifica. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI, che collega gli articoli del vecchio e del nuovo testo.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Moduli armonizzati di notifica
Per le notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri devono utilizzare moduli standardizzati distinti in funzione del settore: allegato I per refrigerazione e condizionamento d’aria fissi, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico e unità di refrigerazione di autocarri/rimorchi, veicoli leggeri, container intermodali e vagoni ferroviari; allegato II per la protezione antincendio fissa; allegato III per i commutatori elettrici fissi; allegato IV per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati; allegato V per determinate apparecchiature mobili.
Contenuto minimo delle notifiche
I moduli richiedono informazioni generali (Stato membro, autorità notificante, data di notifica) e, per ciascun settore, dati sull’organismo di certificazione o di attestazione, sul titolo del certificato o attestato e, per alcuni ambiti, sul tipo di certificazione o attestazione (ad esempio A1, A2, B, C, D, E oppure M1, M2, M3, M4 o combinazioni).
Ambiti coperti dalle certificazioni e attestazioni
Gli allegati specificano le categorie di attività soggette a certificazione o formazione: controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero di gas fluorurati o di determinate sostanze alternative. Per i diversi settori sono richiamati i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2215, 2025/625, 2025/627, 2025/623 e 2025/1893, che fissano requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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