Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1924

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1924 della Commissione, del 19 settembre 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappa unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche tengono conto dei nuovi focolai notificati in Croazia, Lettonia, Lituania e Polonia, nonché del miglioramento della situazione in alcune aree di Cechia, Germania, Italia e Lettonia. L’obiettivo è adeguare rapidamente le misure di controllo al rischio epidemiologico, con effetto immediato dopo la pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando l’elenco e la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, al loro interno, alle zone territoriali specificamente elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda le aree interessate o esposte al rischio di peste suina africana in suini detenuti e selvatici, con particolare incidenza su movimentazione di animali e prodotti, misure di contenimento e gestione sanitaria; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna le zonizzazioni vigenti in funzione dell’evoluzione epidemiologica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1924 della Commissione aggiorna con urgenza il sistema unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La ratio dell’intervento è il costante adeguamento delle misure sanitarie all’evoluzione epidemiologica della malattia, che continua a incidere in modo significativo su suini detenuti e selvatici, con riflessi sulla movimentazione interna nell’Unione e sugli scambi con i paesi terzi.

Quadro normativo e presupposti

Il regolamento si fonda sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e richiama gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione, nonché il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. I considerando evidenziano che la zonizzazione deve tener conto della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di ulteriore diffusione e delle informazioni tecniche e giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Interventi sulle zone soggette a restrizioni

Le modifiche riguardano numerosi Stati membri, con aggiornamenti puntuali delle parti I, II e III dell’allegato I. La Commissione dispone riclassificazioni, ampliamenti, riduzioni e soppressioni di aree in funzione di nuovi focolai o del miglioramento della situazione sanitaria.

Tra gli interventi più rilevanti:

  • in Croazia, nuove aree nella contea di Osijek-Baranja vengono portate in zona soggetta a restrizioni III per nuovi focolai in suini detenuti;
  • in Lettonia, alcune aree di Vidzeme e Riga vengono riallocate in zona III, mentre in altre zone si procede a ridefinire i confini tra I, II e III;
  • in Lituania, un focolaio in un suino selvatico nella contea di Utena comporta il passaggio da zona I a zona II di talune aree, e ulteriori aree in Utena e Šiauliai vengono riclassificate in zona II;
  • in Polonia, diversi focolai in suini detenuti e selvatici comportano estensioni e riallocazioni delle zone I, II e III in varie regioni;
  • in Cechia e Germania, alcune aree vengono soppresse dagli elenchi o declassate in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo;
  • in Italia, numerose aree di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e altre regioni vengono riclassificate tra le diverse zone di restrizione o soppresse, in particolare per tenere conto sia della persistenza della malattia nei selvatici sia dell’assenza di focolai nei detenuti in determinate aree.

Effetti pratici della nuova zonizzazione

La nuova mappatura condiziona l’applicazione delle misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2023/594 e, di riflesso, le possibilità di movimentazione di suini, prodotti e sottoprodotti dalle aree interessate. Per operatori, allevatori, trasportatori e professionisti del settore agro-zootecnico, la verifica della corretta classificazione territoriale resta essenziale per valutare obblighi, divieti, limitazioni e possibili deroghe applicabili caso per caso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell’entrata in vigore immediata riflette l’urgenza di reagire ai mutamenti della situazione epidemiologica e di preservare l’efficacia del sistema di contenimento della peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. La nuova versione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, sulla base dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana.

Criteri di delimitazione e base scientifica

Le nuove zone sono determinate in funzione della situazione epidemiologica nelle aree colpite, della situazione generale nello Stato membro interessato e del rischio di ulteriore diffusione. La Commissione richiama gli orientamenti dell’Unione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana, le norme WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Nuovi focolai e riclassificazioni verso la zona III

A seguito di nuovi focolai in Croazia, Lettonia, Lituania e Polonia, alcune aree già classificate in zone I o II vengono ricollocate in zona III. Ciò avviene, tra l’altro, per aree della Croazia nella contea di Osijek-Baranja, della Lettonia nelle contee di Vidzeme e Riga, della Lituania nella contea di Utena e di varie regioni polacche, per garantire misure più restrittive di contenimento.

Declassamenti e soppressioni in aree con miglioramento epidemiologico

Per Cechia, Germania, Italia e Lettonia vengono effettuati anche declassamenti o soppressioni di zone precedentemente soggette a restrizioni più severe, sulla base dell’assenza di focolai per 12 mesi o dell’efficacia delle misure di controllo. In alcuni casi zone già in I o II vengono soppresse; in altri passano da III a II o da II a I.

Effetto immediato e urgenza

Il regolamento sottolinea la dinamicità della situazione epidemiologica e la necessità di rendere operative le modifiche il prima possibile. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Diretta applicabilità

Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturamercato internocommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.