Regolamento (UE) 2025/1934
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1934 della Commissione, del 19 settembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone di provenienza autorizzate per alcune categorie di prodotti avicoli e di selvaggina da penna, in conseguenza di nuovi focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e del successivo contenimento epidemiologico in talune aree. La Commissione sospende o reintroduce l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per specifiche zone, in funzione della situazione sanitaria e delle misure di controllo adottate. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetti urgenti per evitare perturbazioni degli scambi.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite provenienti dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti incluse negli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento rispettivamente a pollame e materiale germinale di pollame, nonché a carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento riguarda le zone colpite o precedentemente colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), delimitate secondo le indicazioni delle autorità veterinarie nazionali e le date di conferma dei focolai. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul sistema UE di elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli e di selvaggina da penna. La finalità è adeguare tali elenchi alla situazione sanitaria determinata da nuovi e precedenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, tenendo conto delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti.
Quadro normativo di riferimento
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). Ricorda inoltre che il regolamento delegato (UE) 2020/692 disciplina le prescrizioni sanitarie applicabili all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle zone autorizzate e le regole generali di funzionamento di tali elenchi.
Situazione epidemiologica richiamata nei considerando
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In particolare:
- il Canada segnala tre focolai in Alberta, confermati il 9 e 10 settembre 2025;
- il Regno Unito segnala un focolaio a Devon, Inghilterra, confermato il 31 agosto 2025;
- gli Stati Uniti segnalano otto focolai in North Dakota e South Dakota, confermati tra il 28 agosto e l’11 settembre 2025.
Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia. Le informazioni epidemiologiche e le misure adottate sono state valutate dalla Commissione ai fini della tutela dello stato sanitario animale nell’Unione.
Effetti sulle zone del Canada
Per il Canada vengono aggiunte nuove zone negli allegati V e XIV:
- nell’allegato V, parte 1, sezione B, compaiono le zone CA-2.268, CA-2.269 e CA-2.270;
- nell’allegato V, parte 2, sono descritte le rispettive aree in Alberta, con riferimento a coordinate geografiche e comuni/municipalità inclusi nelle zone di protezione e sorveglianza;
- nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le medesime zone sono inserite per le categorie di prodotti di cui all’allegato.
Le date rilevanti indicate sono il 9 settembre 2025 per CA-2.268 e CA-2.269, e il 10 settembre 2025 per CA-2.270.
Effetti sulle zone del Regno Unito
Per il Regno Unito il regolamento opera in due direzioni:
- aggiorna talune zone già presenti, relative a focolai precedenti, sulla base di informazioni sanitarie aggiornate e della conclusione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- aggiunge la nuova zona GB-2.392, relativa all’area vicino a Exminster, Teignbridge, Devon, con raggio di 10 km.
Le zone interessate dalla reintroduzione dell’autorizzazione o dall’aggiornamento sono GB-2.385, GB-2.387, GB-2.388, GB-2.389 e GB-2.390. Le date richiamate nei prospetti vanno dal 28 luglio 2025 al 16 settembre 2025, mentre GB-2.392 è collegata al focolaio del 31 agosto 2025.
Effetti sulle zone degli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti il regolamento:
- aggiorna le zone US-2.1022, US-2.1035, US-2.1036, US-2.1038, US-2.1039 e US-2.1040;
- aggiunge le nuove zone US-2.1042- US-2.1049.
Le zone aggiunte si collocano in South Dakota e North Dakota e sono descritte come aree circolari di 10 km di raggio con coordinate GPS specifiche. Le date di conferma dei focolai e/o di applicazione delle restrizioni vanno dall’8 aprile 2025 all’11 settembre 2025.
Significato operativo delle modifiche
La Commissione distingue tra zone da sospendere per nuovi focolai e zone da riammettere all’esportazione verso l’Unione dopo valutazione favorevole della situazione sanitaria e delle misure di contenimento. L’obiettivo è preservare la sanità animale nell’Unione, evitando al contempo interruzioni non necessarie dei flussi commerciali quando il rischio risulta ridotto o rientrato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi delle zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Nuove sospensioni per focolai recenti di HPAI
Per il Canada vengono aggiunte le zone CA-2.268, CA-2.269 e CA-2.270, riferite ad aree in Alberta con restrizioni di 10 km e date di conferma dei focolai del 9 e 10 settembre 2025. Per il Regno Unito viene introdotta la zona GB-2.392 relativa all’area vicino a Exminster, Devon, con focolaio confermato il 31 agosto 2025. Per gli Stati Uniti vengono aggiunte le zone US-2.1042- US-2.1049, localizzate in South Dakota e North Dakota, con focolai confermati tra il 28 agosto e l’11 settembre 2025.
Reintroduzione dell’autorizzazione per zone precedentemente sospese
Per il Regno Unito e per gli Stati Uniti vengono aggiornate varie zone già oggetto di sospensione, sulla base di informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione effettuate. La Commissione ritiene che le garanzie fornite rendano nuovamente possibile l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate, modificando di conseguenza le voci GB-2.385, GB-2.387-GB-2.390 e US-2.1022, US-2.1035, US-2.1036, US-2.1038-US-2.1040.
Decorrenza e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando la Commissione sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi, soprattutto con Regno Unito e Stati Uniti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 set 2025Regolamento (UE) 2025/1907
- Regolamento · 19 set 2025Regolamento (UE) 2025/1923
- Regolamento · 19 set 2025Regolamento (UE) 2025/1924
- Regolamento · 19 set 2025Regolamento (UE) 2025/2188
- Regolamento · 18 set 2025Regolamento (UE) 2025/1890
- Regolamento · 18 set 2025Regolamento (UE) 2025/1913
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →