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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1923

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1923 della Commissione, del 19 settembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Brasile negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R1923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi UE delle zone del Brasile autorizzate all’esportazione verso l’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche, dopo la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato di Rio Grande do Sul. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Brasile, ha stabilito una riapertura graduale dell’accesso al mercato dell’Unione, differenziando tra il resto del territorio già elencato, lo Stato di Rio Grande do Sul e l’area di 10 km attorno allo stabilimento infetto. Le modifiche operano attraverso la sostituzione di specifiche righe negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica degli elenchi UE di origine autorizzata per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Brasile, a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dal Brasile, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Brasile elencate negli allegati V e XIV di tale regolamento, con distinzioni temporali e geografiche legate allo Stato di Rio Grande do Sul e all’area di 10 km attorno allo stabilimento colpito. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1923: aggiornamento delle restrizioni UE sul Brasile per prodotti avicoli

Il regolamento interviene sul regime di ammissione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dal Brasile. La misura è adottata in risposta a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nello Stato di Rio Grande do Sul e mira a conciliare tutela sanitaria e riapertura graduale del commercio.

Base normativa e contesto

La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, nonché sul regolamento delegato (UE) 2020/692 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Quest’ultimo stabilisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti nell’ambito del regolamento delegato.

Fatti sanitari e valutazione della Commissione

Il Brasile ha notificato il 16 maggio 2025 la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo nello Stato di Rio Grande do Sul, confermato il 15 maggio 2025 mediante analisi RT-PCR. Poiché lo Stato colpito era incluso nelle zone autorizzate dagli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, la Commissione ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati dalle zone coinvolte.

Successivamente, il Brasile ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni il 10 giugno 2025 e il 28 luglio 2025 sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate per prevenire la diffusione del virus. Sulla base di tali dati, la Commissione ha ritenuto possibile una riapertura graduale, tenendo conto della geografia del Paese, del periodo di incubazione dell’HPAI e dei rischi di trasmissione.

Regime di riapertura graduale

La Commissione prevede una ri-autorizzazione scaglionata dell’ingresso nell’Unione:

  • dal 18 settembre 2025, per i prodotti provenienti dalle zone del Brasile già elencate, con esclusione dello Stato di Rio Grande do Sul;
  • dal 2 ottobre 2025, per i prodotti provenienti dallo Stato di Rio Grande do Sul, ad eccezione dell’area entro 10 km dallo stabilimento interessato;
  • dal 16 ottobre 2025, anche per l’area entro 10 km attorno allo stabilimento del focolaio.

Questa articolazione temporale riflette la necessità di graduare il ripristino degli scambi in funzione del rischio sanitario residuo.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 del regolamento dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente all’allegato allegato al testo. In particolare:

  • nella tabella dell’allegato V, parte 1, sezione B, le righe relative alle zone BR-1 e BR-2 del Brasile sono sostituite, con indicazione delle date di applicazione e delle esclusioni temporanee;
  • nella tabella dell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la stessa operazione è effettuata per le zone BR-1 e BR-2, per i codici di prodotto interessati (tra cui POU, GBM e RAT) e con identiche esclusioni temporali.

Le note a piè di tabella precisano che, nonostante la riapertura generale dal 18 settembre 2025, restano escluse fino al 2 ottobre 2025 lo Stato di Rio Grande do Sul e fino al 16 ottobre 2025 l’area nel raggio di 10 km individuata dalle coordinate GPS lat. -29,8315/long. -51,43725.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Ricadute operative per gli operatori

Per gli operatori italiani che importano prodotti avicoli o carni fresche dal Brasile, il regolamento impone di verificare puntualmente la zona di origine e la data di spedizione/ingresso rispetto alle finestre temporali fissate. La distinzione tra aree del Brasile già riaperte, Stato di Rio Grande do Sul e area di 10 km attorno al focolaio è decisiva ai fini dell’ammissibilità delle partite nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, con effetto sugli elenchi delle zone del Brasile autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Contesto sanitario e motivazione della misura

La Commissione richiama la notifica del 16 maggio 2025 di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato di Rio Grande do Sul, confermato il 15 maggio 2025 tramite RT-PCR. Alla luce del rischio sanitario, è stata inizialmente giustificata una sospensione temporanea, seguita da una riapertura graduale basata sulle ulteriori informazioni epidemiologiche trasmesse dal Brasile il 10 giugno 2025 e il 28 luglio 2025.

Riapertura graduale per il Brasile

Dal 18 settembre 2025 è nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati provenienti dalle zone del Brasile già elencate negli allegati V e XIV, con esclusione dello Stato di Rio Grande do Sul. Dal 2 ottobre 2025 la riapertura si estende allo Stato di Rio Grande do Sul, ma resta esclusa l’area entro 10 km dallo stabilimento interessato. Dal 16 ottobre 2025 è autorizzato anche l’ingresso dai 10 km attorno allo stabilimento del focolaio.

Modifiche tecniche agli allegati V e XIV

L’allegato sostituisce le righe relative alle zone BR-1 e BR-2 nella tabella dell’allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella dell’allegato XIV, parte 1, sezione B. Le nuove indicazioni riportano le date di applicazione 15.5.2025 e 18.9.2025, con note che precisano le esclusioni temporanee per lo Stato di Rio Grande do Sul e per l’area di 10 km individuata tramite coordinate GPS (lat. -29,8315/long. -51,43725).

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia che le modifiche devono prendere effetto con urgenza, considerata la situazione sanitaria in Brasile.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinariimportazioni da paesi terzi

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