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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2188

Regolamento delegato (UE) 2025/2188 della Commissione, del 19 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori

Normativa europea32025R2188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1991 fissando un metodo uniforme per monitorare impollinatori comuni e rari in tutti gli Stati membri. Definisce specie interessate, siti di monitoraggio, protocolli di raccolta dati, criteri di identificazione e formule per la valutazione degli indicatori annuali e di periodo. L’obiettivo è disporre di dati comparabili e scientificamente robusti per misurare il declino o il recupero delle popolazioni di impollinatori e l’efficacia delle misure di ripristino.

Stabilisce il metodo scientifico armonizzato per il monitoraggio della diversità e delle popolazioni di impollinatori ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono usarne il metodo per raccogliere annualmente dati sull’abbondanza e sulla diversità degli impollinatori, comunicare i risultati alla Commissione e valutare i progressi verso gli obiettivi di ripristino previsti dal regolamento (UE) 2024/1991. Riguarda i gruppi tassonomici api, sirfidi, farfalle e falene; per le specie rare il monitoraggio è limitato a api, sirfidi e farfalle classificate come in pericolo critico, con facoltà di limitare l’elenco a 15 specie. Sono esclusi dalla valutazione le specie esotiche; per le falene rare il regolamento esclude espressamente il monitoraggio. Si applica nei siti di monitoraggio selezionati secondo criteri armonizzati e nell’ambito dei periodi di valutazione stabiliti; è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2025/2188 sul metodo scientifico di monitoraggio degli impollinatori

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, dando attuazione all’articolo 10, paragrafo 2, mediante la fissazione di un metodo armonizzato di monitoraggio degli impollinatori. La finalità è assicurare dati annuali comparabili, affidabili e scientificamente robusti sull’abbondanza e sulla diversità degli impollinatori, così da consentire la valutazione dei progressi verso l’obiettivo UE di arrestare il declino e invertire la tendenza delle popolazioni entro il 2030.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro degli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (UE) 2024/1991, che richiede il monitoraggio annuale delle popolazioni di impollinatori e la comunicazione dei risultati alla Commissione. I considerando evidenziano l’esigenza di un approccio standardizzato ma sufficientemente flessibile per adattarsi alle condizioni locali, basato su principi scientifici consolidati e in grado di misurare sia le tendenze complessive sia l’efficacia delle misure di ripristino nei diversi ecosistemi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il metodo si applica agli Stati membri e riguarda quattro grandi gruppi tassonomici: api, sirfidi, farfalle e falene. Per le specie rare il monitoraggio è circoscritto alle api, ai sirfidi e alle farfalle classificate come in pericolo critico; gli Stati membri possono limitare il numero delle specie rare monitorate a 15. Le specie esotiche sono escluse dalla valutazione degli indicatori, perché non considerate contributo alle comunità autoctone e potenzialmente dannose per la biodiversità.

Definizioni principali

L’articolo 1 chiarisce le nozioni tecniche necessarie all’applicazione uniforme del regolamento. Tra le definizioni rilevano quelle di api, sirfidi, farfalle, falene, falene diurne e notturne, griglia di riferimento LUCAS, campionamento casuale stratificato, transetto, periodo di osservazione e periodo di valutazione. La definizione di falene è particolarmente dettagliata e include specifiche famiglie di Heterocera, purché con apertura alare di almeno 20 mm.

Siti di monitoraggio e criteri di selezione

L’articolo 3 stabilisce che i siti di monitoraggio corrispondono, in linea generale, a quadrati di 2 km di lato centrati su un punto della griglia LUCAS. Gli Stati membri devono selezionare i siti mediante campionamento casuale stratificato, con stratificazione obbligatoria per regione biogeografica e per tipologia di ecosistema: agricolo, forestale e altri ecosistemi. È consentita un’ulteriore stratificazione per NUTS, altitudine, protezione o uso/copertura del suolo.

Il numero di siti in ciascuno strato deve essere proporzionale alla quota geografica dello strato rispetto alla superficie terrestre dello Stato membro. Il regolamento impone anche distanze minime tra siti, differenziate per superficie nazionale:

  • 10 km per Stati membri con superficie terrestre superiore a 75.000 km2;
  • 5 km tra 20.000 km2 e 75.000 km2;
  • 1 km tra 1.000 km2 e 20.000 km2;
  • nessuna distanza minima per Stati membri sotto 1.000 km2.

Sono previsti criteri di esclusione dei siti, tra cui la presenza di oltre il 30 % di area priva di vegetazione, la collocazione in centri urbani o aree periurbane, l’inaccessibilità per infrastrutture o aree chiuse, la latitudine superiore a 65°N, la difficoltà oggettiva di accesso o l’impossibilità di attribuzione a uno strato. L’elenco dei siti non può essere modificato nel periodo di valutazione, salvo sostituzione di siti divenuti esclusi; va comunicato senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente, che lo rende pubblico.

L’allegato I fissa per ciascuno Stato membro il numero minimo di siti di monitoraggio; per l’Italia sono previsti 100 siti.

Periodo di osservazione e stabilità del protocollo

Ai sensi dell’articolo 4, ciascuno Stato membro deve definire per ogni sito un periodo di osservazione annuale, corrispondente al momento in cui si svolge la raccolta dati. Tale periodo non può essere modificato nel corso del periodo di valutazione. Anche le condizioni ambientali fissate per il campionamento devono restare stabili nel medesimo periodo, pur potendo essere adattate alle circostanze locali.

Raccolta dati per api, sirfidi, farfalle e falene diurne

L’articolo 5 disciplina il protocollo di campionamento per transetti. Nei siti di monitoraggio, durante il periodo di osservazione, gli Stati membri raccolgono dati su api, sirfidi, farfalle e falene diurne percorrendo un transetto di 1 km a piedi, a velocità costante, per un tempo effettivo di osservazione di 60 minuti.

Il transetto va campionato separatamente per:

  • api;
  • sirfidi;
  • farfalle e falene diurne.

La frequenza ordinaria è una volta al mese, con intervallo minimo di tre settimane. Sono previste deroghe se per lungo tempo non si verificano le condizioni ambientali idonee oppure se il periodo di osservazione è inferiore a sei mesi, nel qual caso può essere aumentata la frequenza.

Per ogni campionamento devono essere registrati temperatura, copertura nuvolosa, velocità del vento, nebbia, precipitazioni, ora di inizio e ogni altro parametro rilevante. Il campionamento si effettua solo quando le specie sono attive nella fase adulta; gli Stati membri devono specificare le condizioni ambientali in cui il campionamento è consentito. Il tracciato del transetto deve essere georeferenziato, mappato, attribuito a un tipo di ecosistema e non può essere modificato salvo forza maggiore.

Raccolta dati per le falene notturne

L’articolo 6 disciplina le falene notturne tramite trappole luminose. In ciascun sito vanno collocate due trappole, distanziate di almeno 50 m, poste a distanza minima di 10 m dai corpi idrici e di 50 m da sorgenti luminose artificiali, con sorgente luminosa collocata tra 30 cm e 1 m dal suolo e area libera di 1 m attorno alla trappola.

Le trappole sono attive per una notte al mese durante il periodo di osservazione, con intervallo minimo di tre settimane. Sono previste deroghe analoghe a quelle dei transetti se le condizioni ambientali non consentono il monitoraggio mensile o se il periodo di osservazione è inferiore a sei mesi.

Per ogni attivazione devono essere registrati temperatura, copertura nuvolosa, velocità del vento, nebbia, precipitazioni, fase lunare principale e altri parametri pertinenti. La posizione delle trappole deve essere georeferenziata e mappata prima dell’inizio della raccolta; essa non può essere modificata nel periodo di valutazione salvo forza maggiore.

In tutti i siti di monitoraggio deve essere utilizzato lo stesso modello di trappola e lo stesso tipo di sorgente luminosa; è ammessa una deroga per latitudini superiori a 60°N. La sorgente deve emettere intensamente nello spettro UV e blu tra 350 e 550 nm e mantenere nel tempo caratteristiche sostanzialmente costanti.

Monitoraggio delle specie rare

L’articolo 7 prevede un monitoraggio mirato delle specie di api, sirfidi e farfalle in pericolo critico, con riferimento alla lista rossa UE delle specie minacciate o a liste rosse nazionali. Se le specie individuate sono più di 15, gli Stati membri possono limitarne il monitoraggio a 15.

Le specie da monitorare devono essere elencate in un atto interno notificato alla Commissione e l’elenco non può essere modificato nel periodo di valutazione. Il monitoraggio avviene almeno una volta l’anno in aree in cui la presenza è nota, mediante visite mirate sul campo finalizzate ad accertare presenza o assenza. Gli Stati membri possono sospendere il monitoraggio di una specie in un dato anno una volta accertata la presenza in almeno un’area. Tutte le registrazioni devono essere georeferenziate.

Identificazione degli esemplari

L’articolo 8 consente l’identificazione a livello di specie mediante esperti, metodi basati sul DNA, intelligenza artificiale o altri metodi scientificamente provati. La norma è rilevante per la validità degli indicatori, poiché negli allegati si considerano solo le registrazioni con identificazione a livello di specie.

Valutazione delle tendenze e indicatori

L’articolo 9 prevede che le tendenze di abbondanza e diversità siano calcolate sui dati raccolti in conformità al regolamento. Per ciascuno Stato membro occorre calcolare due indicatori:

  • l’indicatore degli impollinatori comuni, secondo l’allegato II;
  • l’indicatore della ricchezza delle specie impollinatrici, secondo l’allegato III.

Le specie esotiche non entrano nella valutazione. Il primo periodo di valutazione inizia il 16 dicembre 2026 e termina nel 2030; i periodi successivi hanno durata di sei anni.

Valutazione dell’efficacia delle misure di ripristino

Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1991, l’indicatore degli impollinatori comuni deve essere calcolato separatamente per ecosistemi agricoli, forestali e altri ecosistemi. Ciò consente di misurare l’efficacia delle misure di ripristino in contesti ecologici distinti, coerentemente con la diversa natura degli interventi richiesti.

Allegati tecnici e calcolo degli indicatori

L’allegato II disciplina l’indicatore degli impollinatori comuni. L’indicatore si fonda sui dati raccolti agli articoli 5 e 6, sulle sole registrazioni di esemplari identificati a livello di specie e con esclusione delle specie esotiche. Il calcolo combina le tendenze di abbondanza e diversità per ciascun gruppo tassonomico e per ciascun periodo di valutazione. Le specie devono essere osservate in media almeno 25 volte all’anno nel periodo di valutazione per l’indice di abbondanza specifico per specie. La diversità è calcolata tramite l’indice di Shannon-Wiener e le tendenze sono derivate, per il primo periodo di valutazione, da una retta che attraversa la nuvola dei valori annuali; per i periodi successivi al 2030 si applicano tendenze aggiustate tramite perequazione. L’indicatore finale è una probabilità combinata che abbondanza e diversità aumentino in tutti i gruppi tassonomici, espressa con intervallo di confidenza del 90 %.

L’allegato III disciplina l’indicatore della ricchezza delle specie impollinatrici. Anche in questo caso si usano solo dati con identificazione a livello di specie e si escludono le specie esotiche. L’indicatore è calcolato annualmente per ciascuno Stato membro e, per ogni periodo di valutazione, si basa su una regressione lineare degli indici annuali di ricchezza; il coefficiente angolare della regressione costituisce l’indicatore.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro tecnico

L’articolo 1 definisce le categorie biologiche e operative rilevanti: api, sirfidi, farfalle, falene, falene diurne e notturne, griglia di riferimento LUCAS, campionamento casuale stratificato, regioni biogeografiche, altri ecosistemi, transetto, periodo di osservazione, trappola luminosa, periodo di valutazione e specie esotiche.

Specie oggetto di monitoraggio

L’articolo 2 impone agli Stati membri di raccogliere dati su api, sirfidi, farfalle e falene. L’articolo 7 disciplina il monitoraggio mirato delle specie rare, limitato alle specie di api, sirfidi e farfalle classificate come in pericolo critico, con facoltà di ridurre il numero monitorato a 15 specie.

Siti di monitoraggio e rappresentatività territoriale

L’articolo 3 prevede siti di 2 km per lato centrati su un punto della griglia LUCAS, salvo siti prestabiliti conformi ai requisiti. I siti sono selezionati con campionamento casuale stratificato per regione biogeografica e tipo di ecosistema; sono fissati numeri minimi di siti per Stato membro nell’allegato I, distanze minime tra siti in funzione della superficie nazionale e criteri di esclusione per aree prive di vegetazione, urbane, inaccessibili, ad alta latitudine o difficili da campionare. L’elenco dei siti non può essere modificato nel periodo di valutazione salvo sostituzione di siti divenuti esclusi; l’elenco va comunicato senza indugio alla Commissione e all’AEA.

Periodo di osservazione e stabilità nel tempo

L’articolo 4 impone agli Stati membri di definire per ciascun sito un periodo di osservazione annuale, non modificabile nel corso del periodo di valutazione. Le condizioni ambientali per il campionamento sono definite a livello nazionale, regionale o locale e restano stabili nel periodo di valutazione.

Protocollo per api, sirfidi, farfalle e falene diurne

L’articolo 5 stabilisce il campionamento per transetti nei siti di monitoraggio durante il periodo di osservazione. Il transetto, lungo 1 km, è percorso a piedi con tempo effettivo di 60 minuti; il campionamento è distinto per api, sirfidi e per farfalle/falene diurne, e si effettua normalmente una volta al mese con intervallo minimo di tre settimane, salvo deroghe per condizioni ambientali sfavorevoli o periodi di osservazione inferiori a sei mesi. Devono essere registrati parametri ambientali, il tracciato deve essere georeferenziato e non modificato salvo forza maggiore, e ciascun esemplare va attribuito a un tipo di ecosistema.

Protocollo per le falene notturne

L’articolo 6 richiede l’uso di trappole luminose, attive una notte al mese con intervallo minimo di tre settimane, con deroghe analoghe a quelle previste per i transetti. In ciascun sito devono essere collocate due trappole distanziate almeno 50 m, lontane da corpi idrici e sorgenti luminose artificiali, con specifiche condizioni di altezza, area libera intorno e georeferenziazione. Gli Stati membri devono usare lo stesso modello di trappola e lo stesso tipo di sorgente luminosa in tutti i siti, salvo deroga a latitudini superiori a 60° N; la sorgente deve avere emissione elevata nello spettro UV e blu (350-550 nm).

Monitoraggio delle specie rare

L’articolo 7 impone un monitoraggio mirato almeno annuale delle specie classificate come in pericolo critico, mediante visite sul campo in aree note per la presenza della specie. L’elenco delle specie da monitorare va notificato alla Commissione e non può essere modificato nel periodo di valutazione; ogni registrazione deve essere georeferenziata.

Identificazione degli esemplari

L’articolo 8 consente l’identificazione a livello di specie mediante consulenza di esperti, metodi basati sul DNA, intelligenza artificiale o altri metodi scientificamente provati.

Valutazione delle tendenze e indicatori

L’articolo 9 prevede che le tendenze di abbondanza e diversità siano valutate sui dati raccolti dagli Stati membri. Per ciascuno Stato membro si calcolano un indicatore degli impollinatori comuni, secondo l’allegato II, e un indicatore della ricchezza delle specie impollinatrici, secondo l’allegato III; le specie esotiche sono escluse. Il primo periodo di valutazione decorre dal 16 dicembre 2026 e termina nel 2030; i periodi successivi durano sei anni.

Valutazione dell’efficacia delle misure di ripristino

L’articolo 10 prevede che, ai fini della valutazione dell’efficacia delle misure di ripristino ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1991, l’indicatore degli impollinatori comuni sia calcolato separatamente per ecosistemi agricoli, forestali e altri ecosistemi.

Allegati tecnici: numeri minimi e formule degli indicatori

L’allegato I fissa il numero minimo di siti di monitoraggio per ciascuno Stato membro (ad esempio Italia 100, Francia 120, Spagna 100, Germania 90). L’allegato II dettaglia il calcolo dell’indicatore degli impollinatori comuni, basato su dati annuali di abbondanza e diversità, sull’indice di Shannon-Wiener, su indici multispecie e su probabilità/odds ratio, con intervallo di confidenza del 90 %. L’allegato III disciplina l’indicatore della ricchezza delle specie impollinatrici, fondato sui dati di api, sirfidi, farfalle, falene notturne e specie rare, con regressione lineare e coefficiente angolare come indicatore.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambientebiodiversitàripristino della naturamonitoraggio scientificotutela degli impollinatori

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