Sentenza n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 00067/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 67/2024, che aveva riformato la sentenza del TAR Toscana e respinto l'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione e reiscrizione delle superfici rivendicabili nello schedario viticolo
Esito
Favorevole al resistente (aggiudicataria e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due impugnazioni, riunite ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., riguardano la medesima sentenza. La società agricola ha proposto revocazione deducendo due errori di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: la sentenza revocanda non avrebbe considerato che la procedura esecutiva immobiliare aveva riguardato soltanto i terreni e non le superfici rivendicabili, mai menzionate negli atti del pignoramento, e che tali entità, qualificate come beni immateriali, avrebbero richiesto le forme dell'espropriazione mobiliare. Il proprietario esecutato ha proposto opposizione di terzo sostenendo di essere contitolare delle superfici rivendicabili e di essere stato pretermesso nel giudizio presupposto; ha dedotto la violazione della disciplina civilistica sull'estensione del pignoramento e sulle forme dell'esecuzione, della normativa statale e regionale vitivinicola, nonché carenza di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le superfici rivendicabili non fossero state pignorate né trasferite con il decreto di trasferimento dei terreni. Le amministrazioni e la società aggiudicataria hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità o tardività delle impugnazioni, il difetto di legittimazione e di interesse dell'opponente e l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Quanto alla revocazione, ha escluso la sussistenza degli errori di fatto dedotti: la sentenza revocanda aveva espressamente considerato controversa la questione se le superfici rivendicabili fossero comprese nella procedura esecutiva e aveva scelto motivatamente di prescindervi, ritenendo decisivo il trasferimento della proprietà dei terreni quale titolo sufficiente per ottenere la voltura delle superfici rivendicabili. Non si trattava quindi né di mancata percezione di un fatto incontrovertibile né di errore su un fatto non controverso. Quanto all'opposizione di terzo, il pregiudizio lamentato dall'opponente derivava direttamente dai provvedimenti amministrativi di cancellazione e reiscrizione, non dalla sentenza impugnata. Il soggetto direttamente leso da un atto amministrativo, anche se estraneo al giudizio promosso da altro interessato e titolare di una posizione incompatibile, deve impugnare tempestivamente l'atto nel termine decadenziale e non può utilizzare l'opposizione di terzo per eludere tale termine. L'eventuale rimozione della sentenza non avrebbe inoltre prodotto un'utilità concreta, poiché sarebbero rimasti efficaci i provvedimenti amministrativi lesivi. È stata esclusa anche la conversione d'ufficio dell'opposizione in azione di annullamento ex art. 32, comma 2, c.p.a., sia perché proposta davanti al giudice verticalmente incompetente, sia perché non era indicata la data di conoscenza degli atti e comunque risultava superato il termine di sessanta giorni, desunto anche da presunzioni gravi, precise e concordanti. Le spese della revocazione sono state poste a carico della società soccombente, mentre quelle dell'opposizione di terzo sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la medesima sentenza quando è opportuno realizzare una trattazione e decisione simultanea.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per un errore percettivo su un fatto non controverso, risultante dagli atti e decisivo; non ricorre quando il giudice ha esaminato la questione e ha scelto motivatamente di non ritenerla decisiva.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La conversione d'ufficio dell'opposizione di terzo in azione di annullamento non può operare quando l'azione convertita sarebbe proposta davanti al giudice incompetente o sarebbe comunque tardiva.
art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.
data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato
L'indicazione della conoscenza dell'atto è necessaria per verificare la tempestività dell'azione di annullamento; la mera conoscenza della sentenza resa nel giudizio altrui non sostituisce la conoscenza del provvedimento amministrativo lesivo.
art. 2915 c.c.
La sentenza presupposta aveva richiamato la non opponibilità ai terzi degli atti privi di data certa; la presente decisione non esamina nel merito tale questione.
art. 2912 c.c.
Invocato dall'opponente in relazione all'estensione degli effetti del pignoramento immobiliare, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'opposizione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio non ricorre quando il giudice abbia espressamente individuato la circostanza dedotta, l'abbia considerata controversa e abbia motivatamente ritenuto di prescindere dal suo esame perché non decisiva; in tal caso la censura attiene alla valutazione giuridica o motivazionale e non a un errore percettivo revocatorio.
- Il soggetto direttamente leso da un provvedimento amministrativo non è legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza resa in un giudizio promosso da altro interessato, anche se è rimasto estraneo a quel giudizio e vanta una posizione incompatibile con quella delle parti; egli deve impugnare direttamente il provvedimento nel termine decadenziale.
- L'opposizione di terzo non può essere utilizzata per aggirare il termine di decadenza previsto per l'azione di annullamento, poiché la lesione deriva primariamente dall'atto amministrativo e non dalla successiva sentenza che abbia deciso il ricorso di un altro soggetto.
- L'opposizione di terzo è inammissibile per difetto di interesse quando il suo eventuale accoglimento non rimuoverebbe il provvedimento amministrativo lesivo, che resterebbe efficace anche dopo la caducazione della sentenza impugnata.
- La conversione d'ufficio dell'opposizione di terzo in azione di annullamento non è possibile se l'azione risultante sarebbe proposta davanti a un giudice incompetente o oltre il termine decadenziale; la riqualificazione processuale non può eludere le condizioni di ammissibilità dell'azione corretta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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