Cassazione Penale, Sentenza n. 32511/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per presunta incompletezza del fascicolo (mancata acquisizione del parere della Procura distrettuale di Roma richiamato nella decisione impugnata); 2) errata applicazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valutato soltanto le ragioni dell'assegnazione iniziale al circuito differenziato senza considerare la successiva evoluzione trattamentale positiva (documentata con la "relazione di sintesi" del 2002 e del 2024, l'attività lavorativa e culturale svolta in istituto, la partecipazione al progetto di giustizia riparativa) e senza aderire ai criteri oggettivi richiesti per il mantenimento nel circuito differenziato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale. La Corte ha motivato che i provvedimenti di assegnazione e mantenimento in circuito differenziato sono sindacabili quando manca una ricognizione esaustiva dei profili di pericolosità che giustificano la misura; nel caso concreto il Tribunale si è limitato alle ragioni di assegnazione iniziale omettendo l'analisi del percorso posteriore e delle emergenze favorevoli, determinando una motivazione carente e meramente apparente. Il primo motivo (contraddittorio) non è stato ritenuto decisivo dalla Corte.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I n. 43858 del 30.9.2019, rv 277147
Sancisce che le decisioni di assegnazione e mantenimento in circuito differenziato devono essere sorrette da una ricognizione esaustiva dei profili di pericolosità; in mancanza sono sindacabili in sede giurisdizionale per tutela del diritto al trattamento comune
Principio del diritto soggettivo al trattamento "comune" (orientamento costituzionale e penitenziario)
Secondo la Corte il diritto al trattamento comune impone che il mantenimento in circuito differenziato risulti motivato anche alla luce del comportamento successivo del detenuto; vanno valutati elementi di trattamento, lavoro, attività culturali e progetti di giustizia riparativa
Massime di principio
- I provvedimenti di assegnazione o mantenimento in circuito differenziato devono contenere una motivazione esaustiva sui profili di pericolosità che giustificano la misura; una motivazione limitata alle ragioni iniziali può essere annullata.
- Il giudice chiamato a riesaminare tali provvedimenti deve valutare non solo i fatti storici che giustificarono l'assegnazione, ma anche l'evoluzione trattamentale successiva (relazioni, attività lavorative e culturali, partecipazione a progetti di reinserimento).
- La mera apparente completezza della motivazione costituisce vizio idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
- L'assenza di documenti nel fascicolo (es. pareri richiesti) può costituire una censura processuale, ma la Corte valorizza soprattutto l'insufficienza motivazionale quando la decisione omette di considerare elementi favorevoli al detenuto.
- In ipotesi simili, chi impugna deve documentare con chiarezza la positiva evoluzione trattamentale e chiedere che il giudice valuti tali elementi; il giudice dovrà integrare l'istruttoria se la valutazione risulta incompleta.
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