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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26159/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Udine che, in funzione di giudice d'appello e con procedimento di correzione di errore materiale, aveva integrato il dispositivo della sentenza di merito aggiungendo la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato nel grado di appello (liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori). Il ricorso denunciava: (i) nullità per violazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza in camera di consiglio al difensore; (ii) violazione dell'art. 541 c.2 c.p.p., sostenendo che la pronuncia sulla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa nel rapporto civile non è un provvedimento meramente obbligatorio/materiale ma implica valutazioni discrezionali (ad es. eventuale compensazione) e dunque non poteva essere aggiunta tramite la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in particolare il secondo motivo. Ha dichiarato illegittima l'ordinanza del Tribunale che aveva utilizzato la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. per integrare la sentenza con la condanna della parte civile alla rifusione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.2 c.p.p. La Corte ha affermato che l'omessa pronuncia sull'istanza di rifusione delle spese ex art. 541 c.2 non costituisce errore materiale emendabile ex art. 130, ma una omissione che richiede impugnazione con ricorso per cassazione contro la sentenza originaria; di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata ritenuta illegittima (annullata).

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alle modalità di comunicazione delle udienze (il ricorrente lamentava mancata comunicazione dell'udienza in camera di consiglio)

  • art. 130 cod. proc. pen.

    norma sulla correzione degli errori materiali: la Corte precisa che tale procedura è limitata a omissioni o errori meramente materiali/automatici e non può essere utilizzata per sopperire a omissioni che comportano valutazioni o discrezionalità, come la mancata pronuncia sulla rifusione delle spese ex art. 541 c.2

  • art. 541 cod. proc. pen.

    disciplinando la rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa nel rapporto civile, la norma consente al giudice valutazioni e la possibilità di compensazione: pertanto la condanna alle spese non è sempre automatica/obbligatoria e la relativa omissione non è necessariamente emendabile come errore materiale

  • art. 535, 536, 547 cod. proc. pen.

    richiamati dalla giurisprudenza per distinguere fattispecie in cui l'omissione è considerata emendabile ex art. 130 (es. statuizioni obbligatorie o automatismi dell'ordinamento) e quelle in cui non lo è

  • Sezioni Unite, sent. n. 7945 del 31/01/2008 (Boccia)

    principio richiamato secondo cui l'errore materiale è correggibile quando si tratta di divergenza manifesta tra volontà del giudice e mezzo espressivo o omissione di statuizioni accessorie obbligatorie; tuttavia la Corte qui distingue le ipotesi di omessa pronuncia sulla rifusione delle spese ex art. 541 come non automaticamente emendabili

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia del giudice sulla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa nel rapporto civile (art. 541 c.2 c.p.p.) non costituisce di regola un "errore materiale" emendabile ex art. 130 c.p.p.; richiede impugnazione con ricorso in cassazione contro la sentenza che ha omesso la statuizione
  • La correzione ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per omissioni o errori meramente materiali o per mancate statuizioni di carattere obbligatorio e predeterminato dall'ordinamento; quando la statuizione implica valutazioni discrezionali (es. compensazione delle spese) non è ammissibile
  • Se si ritiene che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi su spese civili con riferimento all'azione esercitata in sede penale, la parte interessata dovrebbe proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza originaria, e non tentare di ottenere l'integrazione mediante correzione dell'errore materiale
  • Per ridurre il rischio di omissioni, le parti devono esplicitamente chiedere la statuizione sulle spese (anche in forma dettagliata) e, se necessario, impugnare tempestivamente la sentenza che omette la pronuncia
  • La possibilità di compensazione totale o parziale delle spese da parte del giudice rende la materia non meramente automatica: ogni richiesta di rifusione richiede quindi motivazione e valutazione di merito, che non sono sostituibili da semplici 'correzioni meccaniche' dell'atto

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