Cassazione Penale, Sentenza n. 38959/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. Ha sostenuto di non essere parte dell'associazione (essendo solo debitore di alcuni componenti, costretto a vendere l'auto per ripianare debiti), che le intercettazioni documentavano solo rapporti economici e non appartenenza associativa, che il possesso di 1,3 g di cocaina non prova la partecipazione associativa stabile, e che i contatti erano limitati nel tempo (giugno-settembre 2019) e che con l'arresto di uno dei capi l'operatività si era cessata, vanificando il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure perché, nel sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte può sindacare soltanto la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione e non riconsiderare i fatti. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale secondo cui Mauro partecipava al sodalizio capeggiato dalla famiglia Galiano, sulla base di intercettazioni, del sequestro di 1,3 g di cocaina consegnata da A. Galiano, dei debiti derivanti da forniture e della continuità degli acquisti che superano la mera relazione negoziale. Ha inoltre ritenuto applicabile la presunzione di esigenza cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata dal ricorrente, e ha confermato la misura cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale in base alla quale è stata pronunciata l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha confermato la misura cautelare.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Rilevante per la contestazione principale (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la contestazione ai sensi di questa norma giustifica la presunzione cautelare speciale ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma riferita ai reati di detenzione e cessione di stupefacenti, contestata in relazione a episodi di compravendita (capo 25).
art. 81 cod. pen.
Richiamato in combinato con art. 73 DPR 309/90 per valutare la partecipazione e le conseguenze del concorso di persone nell'illecito; utilizzato per la qualificazione della cessione in contesto di concorso.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda il criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ricordato che la verifica in sede di legittimità è limitata a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova contraria tale da superare la presunzione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali disposti dalla sentenza (adempimenti di carattere esecutivo/amministrativo).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali non consente una nuova valutazione del compendio probatorio: la Corte verifica solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto di competenza del giudice di merito; se l'interpretazione è logica e coerente con il contesto, la Cassazione non la sindaca.
- Per i reati indicati nell'art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3: spetta all'indagato fornire elementi idonei a superarla.
- Il rapporto stabile di acquisto di stupefacenti dal medesimo fornitore, con modalità continuative e collegamento economico con il gruppo, può configurare partecipazione all'associazione finalizzata al traffico, superando la soglia della mera compravendita occasionale.
- Frictioni o rapporti di debito/credito tra i partecipi non escludono automaticamente l'appartenenza all'associazione; divergenze interne sono compatibili con la convivenza di interessi autonomi nel medesimo sodalizio.
- Per impugnare con successo misure cautelari in Cassazione è necessario dimostrare una violazione normativa o la manifesta illogicità della motivazione, oppure fornire prova convincente della cessazione dei legami con l'organizzazione criminale.
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