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Ordinanza

Ordinanza n. 15718/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5290/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Claudia Canè, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 37068/2023, pubblicata in data 07/05/2024 e notificata il 27/11/2024, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di fissazione della somma per l'inosservanza o il ritardo. Ha ritenuto opportuno acquisire dal Ministero una relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alle censure, ordinandone il deposito entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato il prosieguo alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 5290/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5290/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2024, notificata il 27 novembre 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto inoltre che sia fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma dovuta dal Ministero per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione. Il testo non specifica le statuizioni della sentenza da eseguire né ulteriori motivi di doglianza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di fissare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; l'ordinanza non si pronuncia nel merito di tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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