Cassazione Penale, Sentenza n. 30477/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la sentenza di patteggiamento del 16/12/2024 che li aveva condannati per reati ex art.73 D.P.R. 309/90 (detenzione e spaccio di stupefacenti). Dicorato Ruggiero deduceva due motivi: (i) carenza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per il proscioglimento ex art.129 c.p.p.; (ii) insufficiente motivazione e vizio nella dosimetria della pena in violazione dell'art.133 c.p. (mancata esplicitazione della congruità della pena e mancata valutazione delle attenuanti). Adamo Valentino, Pinto e Porcelluzzi censuravano la sentenza per illegittimità della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) per omessa indicazione degli orari di permanenza/uscita e per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza (violazione art.56 L.689/1981, art.20-bis c.p. e art.444 c.p.p.). Successivamente i tre ultimi imputati hanno rinunciato ai ricorsi dopo che il GUP ha emesso provvedimento correttivo (30/12/2024) specificando gli orari di permanenza/obbligo di dimora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ruggiero Dicorato: l'impugnazione verteva su motivi non consentiti per le sentenze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017, ai sensi dell'art.448 co.2-bis c.p.p., quindi le doglianze circa carenza motivazionale sul proscioglimento e sulla dosimetria della pena sono inammissibili. Per Dicorato è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.). I ricorsi di Adamo Valentino, Pinto Francesco e Porcelluzzi Michele sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione; la rinuncia è stata riconosciuta come determinata da sopravvenuta carenza di interesse dovuta al provvedimento correttivo del GUP (30/12/2024) e, pertanto, non sono state imposte spese processuali né somme alla Cassa delle Ammende per tali rinunce.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art.73
Norma sostanziale contestata quale fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti oggetto del patteggiamento
Codice di procedura penale, art.129
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancanza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che tale censura non rientra tra i motivi ammessi per i patteggiamenti successivi al 3/8/2017
Codice penale, art.133
Richiesto dai ricorrenti per contestare la congruità e la motivazione della pena (criteri di individualizzazione); la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile alla stregua dei limiti di ricorribilità per il patteggiamento
Legge 24 novembre 1981 n.689, art.56
"rimanere nel domicilio per non meno di dodici ore al giorno, con possibilità di uscita per almeno quattro ore giornaliere"
Posti i parametri minimi per la detenzione domiciliare sostitutiva (modifiche D.lgs.150/2022). I ricorrenti hanno dedotto che l'omessa indicazione degli orari rendeva la pena illegale; il GUP ha poi emesso correzione indicando gli orari, risolvendo la questione per i rinuncianti
Codice penale, art.20-bis
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla normativa sostanziale collegata alle misure sostitutive; la censura verteva sulla violazione di norme sul regime della pena sostitutiva
Codice di procedura penale, art.444 co.2
Richiamato per sostenere la violazione formale nell'omessa indicazione degli orari nella sentenza di patteggiamento; la Corte ha sottolineato i limiti di ricorribilità per le sentenze di patteggiamento
Codice di procedura penale, art.448 co.2-bis
"consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso di Dicorato: per le istanze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017 l'ambito di ricorribilità in Cassazione è ristretto ai motivi indicati
Legge 23 giugno 2017, n.103, art.1 co.50
Ha modificato l'art.448 c.p.p. introducendo la disciplina transitoria e i limiti di ammissibilità degli impugnative per le istanze di patteggiamento successive al 3/8/2017
Codice di procedura penale, art.616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per le sentenze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017 l'impugnazione in Cassazione è ammessa solo per i motivi tassativi previsti dall'art.448 co.2-bis c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza. Questioni generiche di motivazione e di dosimetria della pena sono inammissibili.
- Se il motivo di impugnazione riguarda la presunta illegalità della misura sostitutiva (es. detenzione domiciliare priva di indicazione degli orari), è preferibile richiedere prima la correzione/integrazione al GUP. Un provvedimento correttivo favorevole può eliminare l'interesse ad impugnare e giustificare una rinuncia senza conseguenze di spese.
- La rinuncia all'impugnazione conseguente a sopravvenuta carenza di interesse determinata da fatti esterni alla volontà dell'imputato (per es. modifica favorevole della decisione del GUP) impedisce normalmente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende.
- Se si intende proporre cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, bisogna formulare quesiti rientranti espressamente tra i motivi ammessi dall'art.448 co.2-bis; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile con possibili sanzioni economiche.
- Nel valutare impugnazioni sulla misura sostitutiva, documentare con precisione la mancata indicazione normativa (es. orari della detenzione domiciliare) e il rapporto tra la richiesta concordata e la pronuncia: questo rafforza la possibile ammissibilità del motivo ove rientri tra quelli previsti dalla normativa transitoria.
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