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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30477/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnavano la sentenza di patteggiamento del 16/12/2024 che li aveva condannati per reati ex art.73 D.P.R. 309/90 (detenzione e spaccio di stupefacenti). Dicorato Ruggiero deduceva due motivi: (i) carenza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per il proscioglimento ex art.129 c.p.p.; (ii) insufficiente motivazione e vizio nella dosimetria della pena in violazione dell'art.133 c.p. (mancata esplicitazione della congruità della pena e mancata valutazione delle attenuanti). Adamo Valentino, Pinto e Porcelluzzi censuravano la sentenza per illegittimità della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) per omessa indicazione degli orari di permanenza/uscita e per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza (violazione art.56 L.689/1981, art.20-bis c.p. e art.444 c.p.p.). Successivamente i tre ultimi imputati hanno rinunciato ai ricorsi dopo che il GUP ha emesso provvedimento correttivo (30/12/2024) specificando gli orari di permanenza/obbligo di dimora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ruggiero Dicorato: l'impugnazione verteva su motivi non consentiti per le sentenze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017, ai sensi dell'art.448 co.2-bis c.p.p., quindi le doglianze circa carenza motivazionale sul proscioglimento e sulla dosimetria della pena sono inammissibili. Per Dicorato è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.). I ricorsi di Adamo Valentino, Pinto Francesco e Porcelluzzi Michele sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione; la rinuncia è stata riconosciuta come determinata da sopravvenuta carenza di interesse dovuta al provvedimento correttivo del GUP (30/12/2024) e, pertanto, non sono state imposte spese processuali né somme alla Cassa delle Ammende per tali rinunce.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art.73

    Norma sostanziale contestata quale fattispecie di detenzione e spaccio di stupefacenti oggetto del patteggiamento

  • Codice di procedura penale, art.129

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancanza di motivazione circa l'insussistenza di elementi per il proscioglimento; la Corte ha ritenuto che tale censura non rientra tra i motivi ammessi per i patteggiamenti successivi al 3/8/2017

  • Codice penale, art.133

    Richiesto dai ricorrenti per contestare la congruità e la motivazione della pena (criteri di individualizzazione); la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile alla stregua dei limiti di ricorribilità per il patteggiamento

  • Legge 24 novembre 1981 n.689, art.56

    "rimanere nel domicilio per non meno di dodici ore al giorno, con possibilità di uscita per almeno quattro ore giornaliere"

    Posti i parametri minimi per la detenzione domiciliare sostitutiva (modifiche D.lgs.150/2022). I ricorrenti hanno dedotto che l'omessa indicazione degli orari rendeva la pena illegale; il GUP ha poi emesso correzione indicando gli orari, risolvendo la questione per i rinuncianti

  • Codice penale, art.20-bis

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla normativa sostanziale collegata alle misure sostitutive; la censura verteva sulla violazione di norme sul regime della pena sostitutiva

  • Codice di procedura penale, art.444 co.2

    Richiamato per sostenere la violazione formale nell'omessa indicazione degli orari nella sentenza di patteggiamento; la Corte ha sottolineato i limiti di ricorribilità per le sentenze di patteggiamento

  • Codice di procedura penale, art.448 co.2-bis

    "consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso di Dicorato: per le istanze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017 l'ambito di ricorribilità in Cassazione è ristretto ai motivi indicati

  • Legge 23 giugno 2017, n.103, art.1 co.50

    Ha modificato l'art.448 c.p.p. introducendo la disciplina transitoria e i limiti di ammissibilità degli impugnative per le istanze di patteggiamento successive al 3/8/2017

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per le sentenze di patteggiamento proposte dopo il 3/8/2017 l'impugnazione in Cassazione è ammessa solo per i motivi tassativi previsti dall'art.448 co.2-bis c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza. Questioni generiche di motivazione e di dosimetria della pena sono inammissibili.
  • Se il motivo di impugnazione riguarda la presunta illegalità della misura sostitutiva (es. detenzione domiciliare priva di indicazione degli orari), è preferibile richiedere prima la correzione/integrazione al GUP. Un provvedimento correttivo favorevole può eliminare l'interesse ad impugnare e giustificare una rinuncia senza conseguenze di spese.
  • La rinuncia all'impugnazione conseguente a sopravvenuta carenza di interesse determinata da fatti esterni alla volontà dell'imputato (per es. modifica favorevole della decisione del GUP) impedisce normalmente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende.
  • Se si intende proporre cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, bisogna formulare quesiti rientranti espressamente tra i motivi ammessi dall'art.448 co.2-bis; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile con possibili sanzioni economiche.
  • Nel valutare impugnazioni sulla misura sostitutiva, documentare con precisione la mancata indicazione normativa (es. orari della detenzione domiciliare) e il rapporto tra la richiesta concordata e la pronuncia: questo rafforza la possibile ammissibilità del motivo ove rientri tra quelli previsti dalla normativa transitoria.

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