Cassazione Penale, Sentenza n. 08348/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione del decreto penale di condanna (multа di euro 4.875 per il reato di cui all'art. 482 in relazione all'art. 477 c.p.) sulla base della violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 3 c.p.p.; dedotto che l'opposizione al decreto, notificato il 18/08/2021 durante il periodo di sospensione feriale dei termini, era stata tempestivamente proposta tramite PEC alla cancelleria del GIP in data 10/09/2021 e quindi integrare la tempestività ai sensi dell'art. 461 c.p.p., ma il decreto era comunque divenuto esecutivo il 16/09/2021 senza che l'opposizione fosse stata considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'opposizione era stata proposta tempestivamente (la notifica del 18/08/2021 cade nel periodo di sospensione feriale, per cui il termine di cui all'art. 461 c.p.p. inizia a decorrere dopo la sospensione; il computo inizia dal 1° settembre e l'atto del 10/09/2021 è quindi tempestivo). Poiché l'opposizione non era stata tenuta in considerazione e il decreto era stato dichiarato esecutivo, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso del procedimento previsto dagli artt. 461 e segg. c.p.p. (decisione del 04/12/2025).
Norme richiamate
art. 482 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato per la condanna oggetto del decreto penale; la Corte non entra nel merito della ricostruzione del fatto, limitandosi alla questione processuale del termine di opposizione.
art. 477 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione all'art. 482 c.p.; citata nel capo di imputazione originario del decreto penale.
art. 461 cod. proc. pen.
Regola il termine per proporre opposizione al decreto penale; la Corte ha interpretato che, se la notifica cade nel periodo di sospensione feriale, il termine non decorre fino alla fine della sospensione e il primo giorno utile per il computo è quello successivo alla sospensione (quindi l'opposizione del 10/09/2021 è stata ritenuta tempestiva).
art. 648, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare il provvedimento; la Corte ha comunque risolto la questione applicando i principi relativi al decorso dei termini (art. 461 c.p.p.), riconoscendo la tempestività dell'opposizione.
art. 568 cod. proc. pen.
Norma menzionata nelle conclusioni del Procuratore generale (ipotesi di conversione del ricorso in incidente di esecuzione); la Corte non ha accolto questa proposta, procedendo invece all'annullamento del decreto per la mancata considerazione dell'opposizione.
artt. 461 e segg. cod. proc. pen.
Richiamati nella sentenza come la disciplina cui il Tribunale dovrà attenersi per il prosieguo del procedimento dopo l'annullamento del decreto impugnato.
Massime di principio
- Se la notifica di un provvedimento processuale avviene durante il periodo di sospensione feriale dei termini, il termine per proporre opposizione non inizia a decorrere fino alla fine della sospensione; il primo giorno utile per il computo è quello successivo alla sospensione.
- La presentazione dell'opposizione tramite PEC alla cancelleria del giudice è valida se effettuata entro il termine calcolato dopo la sospensione feriale; conservare la prova di invio/avvenuta ricezione della PEC è essenziale.
- Se un'opposizione tempestiva è stata presentata ma non è stata tenuta in considerazione e il provvedimento è divenuto esecutivo o irrevocabile, la Corte di Cassazione può annullare il decreto senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo previsto dalla legge.
- Le osservazioni o richieste del pubblico ministero (es. conversione del ricorso in incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.) non impediscono alla Corte di valutare la fondatezza del ricorso e di pronunciarsi sull'annullamento se sussiste una violazione procedurale.
- In casi analoghi è fondamentale verificare con esattezza la data di notifica, il periodo di sospensione feriale e la data/ora di invio e ricezione della PEC per stabilire la tempestività degli atti processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08250/2026 del 03/03/2026
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08251/2026 del 03/03/2026
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08253/2026 del 03/03/2026
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08255/2026 del 03/03/2026
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08262/2026 del 03/03/2026
- Sentenza penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08264/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →