Cassazione Penale, Sentenza n. 25948/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP di Pavia con quattro censure principali: 1) errore nella determinazione della decorrenza della pena (chiede che la decorrenza del cumulo 422/2022 SIEP Pavia sia fissata al 28/03/2008 invece che al 25/08/2011, deducendo che la pena di 2 anni prevista dall'ordine di esecuzione 34/2009 SIEP Procura di Vasto non sarebbe stata detratta dai successivi cumuli); 2) violazione degli artt. 78 e 80 c.p. e mancato inserimento nel cumulo della pena di anni 12, mesi 11 e giorni 15 (sentenza n. 1/1993 Corte d'Assise d'Appello di Napoli), sostenendo che tale pena sarebbe stata oggetto di continuazione con altri titoli e quindi dovesse concorrere nel cumulo in espiazione; 3) mancato riconoscimento come presofferto del periodo (27/06/2001-19/11/2003) trascorso in misura di sicurezza 'casa lavoro', essendo quel periodo anteriore all'omicidio Belsole (20/12/2001); 4) carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra la condanna per associazione camorristica (n. 59/2019 GUP Napoli) e la condanna per ricettazione di due motocicli (tribunale di Portici 23/11/2006), sostenendo l'esistenza di un "disegno criminoso unitario" e producendo come "novità" un verbale di interrogatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso nel suo complesso, rilevando taluni profili di inammissibilità ma ritenendo i motivi nel merito infondati o manifestamente infondati. In dettaglio: 1) primo motivo respinto: il G.E. ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sul cumulo cronologico delle pene e sulla decorrenza, fissando la decorrenza al 25/08/2011 poiché il cumulo di Vasto del 07/07/2016 è intervenuto in corso di detenzione e i periodi anteriori risultano già stati imputati a specifica pena di 2 anni (sentenza GIP Vasto 29/01/2009), quindi non potevano essere ricomprese nei successivi cumuli; 2) secondo motivo respinto: il G.E. ha applicato correttamente il principio dell'unità del rapporto esecutivo e la giurisprudenza (Del Cecato) che delimita quando operare un ulteriore cumulo non soggetto ai limiti dell'art. 78; la continuazione in executivis non imponeva l'inclusione di pene già integralmente scontate; 3) terzo motivo manifestamente infondato: la misura di sicurezza "casa lavoro" era definitiva, perciò non opera la fungibilità tra pena e misura di sicurezza prevista dall'art. 657 c.p.p.; la giurisprudenza citata (Lieto, Di Napoli) conferma l'impossibilità di computare due volte lo stesso periodo; 4) quarto motivo manifestamente infondato: la richiesta di continuazione era già stata respinta in precedenza e il nuovo elemento (interrogatorio prodotto) è stato ritenuto non idoneo a modificare la valutazione sul presunto disegno criminoso unitario; la Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione del G.E. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla continuazione; citata come fondamento procedurale delle istanze di continuazione e della valutazione della sussistenza dell'unità del disegno criminoso
art. 78 cod. pen.
Limita il cumulo delle pene; applicato dal G.E. e richiamato dalla giurisprudenza per operare il cumulo parziale e la detrazione cronologica dei periodi di carcerazione, impedendo un cumulo globale che anticipi ingiustamente la pena rispetto al reato
art. 80 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene per reati commessi in tempi diversi; richiamato nella censura su omissione di pena nel cumulo e valutato alla luce della giurisprudenza sull'unità del rapporto esecutivo
art. 657 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di computare come presofferto il periodo di misura di sicurezza detentiva quando è stato applicato provvisoriamente e ininterrottamente; la corte ha escluso l'operatività della norma perché la misura di sicurezza era definitiva
art. 81 cod. pen.
Principio generale sulla materia della continuazione e concorso di reati, richiamato nel contesto delle censure sulla mancata valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso
artt. 656 e 663 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nelle censure attinenti alla determinazione e decorrenza delle pene e alla formazione dei cumuli; valutate nel contesto dell'applicazione giurisprudenziale della detrazione cronologica dei periodi di carcerazione
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma di indicazione dei motivi di ricorso in cassazione (erronea applicazione della legge penale); indicata come riferimento formale per le censure mosse dal ricorrente
Massime di principio
- Quando si tratta di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione in tempi diversi, occorre ordinare cronologicamente reati e periodi di detenzione e detrarre ogni periodo dal cumulo parziale precedente; l'art. 78 c.p. va applicato all'interno di ciascun cumulo parziale, non su un cumulo globale.
- Se un cumulo viene emesso in corso di detenzione, la decorrenza dell'espiazione parte in generale dalla data di commissione dell'ultimo reato tra quelli compresi nel cumulo, salvo che periodi anteriori non siano stati già imputati all'esecuzione di specifiche pene.
- La continuazione in executivis o il riconoscimento di continuazione non impongono automaticamente l'inclusione di pene già integralmente scontate; occorre distinguere l'"unità del rapporto esecutivo" dai casi in cui va operato un ulteriore cumulo non soggetto ai limiti dell'art. 78 (es.: nuovo reato commesso durante l'espiazione).
- La fungibilità tra pena e misura di sicurezza detentiva (art. 657 c.p.p.) opera solo se la misura di sicurezza è stata applicata provvisoriamente e ha determinato un'interruzione continua della libertà riferibile sia alla custodia cautelare sia alla misura; se la misura è definitiva non è computabile come presofferta per la pena.
- Per riconoscere la continuazione fra condanne occorre motivazione e prove atte a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso; semplici deduzioni o elementi già valutati negativamente in precedenti provvedimenti non bastano, e nuove prove devono essere effettivamente rilevanti e non meramente ridiscussive.
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