Cassazione Penale, Sentenza n. 200/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 20/04/2023 che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento di espulsione del 26/09/2022 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva: errore materiale nell'ordinanza (uso del nome "Umelo"), illogicità e contraddittorietà della motivazione, e che l'espulsione sarebbe stata ostata dalla sua situazione familiare/di soggiorno perché aveva in passato un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non revocato (non rinnovato per detenzione) e aveva ottenuto permessi premio e autorizzazione al lavoro esterno. Inoltre contestava che il Tribunale avesse valutato un pericolo di trattamenti degradanti che egli non aveva mai sostenuto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto il riferimento al nome "Umelo" mero refuso non idoneo a creare incertezza sull'identità dell'interessato, essendo altrove chiaramente indicato "Abul Khair" e descritto il provvedimento impugnato. Nel merito è stato confermato che sussistevano le condizioni per l'applicazione obbligatoria dell'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (permesso scaduto da oltre 60 giorni e non rinnovato per cause legate alla detenzione). Il Tribunale ha inoltre correttamente verificato l'assenza delle circostanze ostative previste dall'art. 19 (es. convivenza con coniuge/parente entro i limiti previsti, rischio di persecuzione o trattamenti inumani/tortura) e ha applicato la normativa vigente al momento della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 16, comma 5
dispone l'espulsione come misura alternativa alla detenzione quando ricorrono specifiche condizioni
Applicata quale misura obbligatoria quando le condizioni previste (es. permesso scaduto e non rinnovato per detenzione) risultano sussistenti; il giudice deve applicare la legge vigente al momento della decisione
d.lgs. n. 286/1998, art. 16, comma 9
citato nel provvedimento come riferimento alle circostanze ostative
Riferimento alle eccezioni ostative previste per l'espulsione, valutate e ritenute non sussistenti nel caso concreto
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2
menzionato in relazione al titolo di soggiorno scaduto
Richiamato per spiegare che il permesso di soggiorno era scaduto da oltre 60 giorni e non rinnovato per effetto della detenzione, configurando condizione per l'espulsione
d.lgs. n. 286/1998, art. 19
norma sulle circostanze ostative all'espulsione (convivenza, rischio di persecuzione, ecc.)
Il Tribunale ha l'obbligo di verificare d'ufficio l'esistenza di rischi di trattamenti inumani o di circostanze familiari ostative; tali ostativi non risultavano provati
Cost. n. 376/2000
richiamata nella motivazione in tema di divieto di espulsione per particolari condizioni familiari
Evidenzia limiti costituzionali al potere di espulsione in specifiche situazioni familiari ma le modifiche legislative successive hanno rimodulato tali vieti
d.l. n. 20/2023 e legge di conversione n. 50/2023
introdotte modifiche che hanno cancellato il divieto di espulsione per violazione del diritto alla vita familiare/personale
La Corte ha applicato la legge vigente alla data della decisione, ritenendo non più operante il divieto precedente invocato dal ricorrente
giurisprudenza: Sez.1 n. 45601/2010 e Sez.1 n. 4645/2021
massime citate per principio di applicazione dell'espulsione e regole temporali
Confermano che l'espulsione prevista dall'art.16 comma 5 va valutata con la legge vigente alla decisione e che la misura è obbligatoria se sussistono le condizioni
Massime di principio
- Un errore materiale (refuso nel nome) non invalida il provvedimento se l'identità del destinatario è chiaramente individuabile nel testo
- L'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è applicabile come misura obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste (es. permesso scaduto da oltre 60 giorni e non rinnovato per detenzione) e non rilevano elementi di buona condotta a favore della non espulsione
- Il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio l'esistenza di ostativi all'espulsione (rischio di trattamenti inumani o legami familiari tutelati) anche se l'interessato non li ha espressamente dedotti
- Va valutata la normativa in vigore al momento della decisione: modifiche successive che attenuano i divieti non si applicano retroattivamente se la decisione è adottata dopo il cambiamento normativo
- Chi impugna un provvedimento di espulsione dovrebbe documentare in modo specifico e temporale le circostanze ostative (data e durata del permesso, convivenza con parenti italiani, inserimento sociale, rischio concreto nel Paese d'origine), poiché affermazioni generiche risultano insufficienti
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