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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Reggio Emilia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Reggio Emilia del 19 febbraio 2026, notificato l’11 maggio 2026, con cui è stata respinta l’istanza presentata per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del diniego. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si fonda sulla questione relativa alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha respinto l’istanza cautelare. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è possibile soltanto quando sia intervenuta l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Ne consegue che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno preclude allo straniero il conseguimento del beneficio richiesto. Sulla base di tale valutazione, non è stata concessa la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione compiuta dal Collegio, l’istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno preclude allo straniero il conseguimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • La domanda cautelare di sospensione del diniego di rilascio del titolo di soggiorno deve essere respinta quando, alla luce dei presupposti sostanziali richiamati dal giudice, risulti precluso il beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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