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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-134/25

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 10 giugno 2025. — Blue Underwriting Agency SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione non ammessa. — Causa C-134/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nella fase di ammissione dell’impugnazione, ha respinto il ricorso di Blue Underwriting Agency contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le doglianze sulla pacifica coesistenza dei segni e sul rischio di confusione sono state considerate, in sostanza, contestazioni di fatto o comunque non sufficientemente argomentate sotto il profilo del criterio di ammissione. L’impugnazione è stata quindi dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente alle proprie spese.

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa per mancata dimostrazione di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, in una controversia su opposizione tra marchi, sollevasse una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura; in particolare, se i motivi dedotti sulla pacifica coesistenza dei marchi e sulla valutazione del rischio di confusione fossero idonei a giustificare l’ammissione dell’impugnazione.

Principio di diritto

L’impugnazione contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è ammessa solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera denuncia di errori di valutazione del Tribunale, soprattutto se attinenti a fatti o prove, non basta. Poiché Blue Underwriting Agency non ha indicato con sufficiente precisione i punti contestati né spiegato in che modo gli asseriti errori avrebbero oltrepassato il caso concreto per porre una questione di rilievo sistemico, la Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa per mancata dimostrazione di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, Sezione ammissione delle impugnazioni, resa su impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione tra marchi dell’Unione europea.

Fatti e procedimento principale

Blue Underwriting Agency SpA ha impugnato la sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2024, che aveva respinto il suo ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2023, adottata nell’ambito di un procedimento di opposizione promosso da Blue Assistance SpA. La Corte era chiamata a pronunciarsi, non sul merito della controversia di marchio, ma sulla domanda di ammissione dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, base dell’impugnazione;
  • l’articolo 58 bis dello Statuto, che sottopone a preventiva ammissione le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO;
  • l’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di presentare una domanda di ammissione contenente l’esposizione della questione importante sollevata;
  • l’articolo 170 ter, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura, che disciplina la decisione della Corte sulla domanda di ammissione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, evocato dalla ricorrente come disposizione sostanziale asseritamente violata dal Tribunale;
  • gli articoli 137 e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, richiamati per le spese.

Argomenti della ricorrente

La ricorrente ha prospettato due motivi principali.

Primo motivo: pacifica coesistenza dei marchi

Essa ha sostenuto che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nella valutazione della pacifica coesistenza tra i segni in conflitto. In particolare ha dedotto:

  • un errore nel ritenere insussistente l’identità tra i marchi oggetto della coesistenza e i marchi in conflitto;
  • l’irrilevanza del fatto che il giudizio nazionale fosse stato promosso successivamente al procedimento dinanzi all’EUIPO;
  • il mancato corretto apprezzamento di una sentenza del Tribunale di Milano, che secondo la ricorrente avrebbe confermato la coesistenza pacifica;
  • un contrasto tra due passaggi della sentenza impugnata sulla prova della coesistenza e sull’assenza di rischio di confusione.

Secondo motivo: rischio di confusione

Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la valutazione globale del rischio di confusione tra i segni, in relazione al pubblico di lingua italiana, sempre ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire e, se del caso, delimitare i motivi su cui verterà la fase successiva.

La Corte precisa che la domanda deve:

  • indicare chiaramente i motivi dell’impugnazione;
  • individuare con precisione la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • spiegare perché la questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • in caso di denuncia di violazione della giurisprudenza, indicare la contraddizione tra la sentenza impugnata e i precedenti invocati, nonché le ragioni sistemiche della rilevanza della questione.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • per quanto riguarda la pacifica coesistenza, la ricorrente si limita a elencare errori asseriti senza individuare con precisione tutti i passaggi della sentenza contestati;
  • una parte delle censure mira in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale, in particolare sull’identità dei segni e sulla lettura di una sentenza nazionale, e ciò non è, di regola, idoneo a sollevare una questione importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • quanto alla pretesa inosservanza della giurisprudenza, la ricorrente non espone in modo sufficiente l’affinità tra la situazione decisa e quelle affrontate nei precedenti richiamati, né spiega concretamente perché la divergenza denunciata porrebbe una questione di rilievo generale;
  • anche il secondo motivo si risolve nella mera denuncia di errori del Tribunale, senza alcuna dimostrazione della loro portata sistemica.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è dichiarata inammissibile.

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, la Corte dispone che Blue Underwriting Agency SpA sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nel sistema di ammissione preventiva delle impugnazioni relative a decisioni del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, non basta dedurre errori del Tribunale, né tanto meno contestazioni di fatto: occorre dimostrare in modo preciso che il ricorso pone una questione di rilievo generale per l’ordinamento dell’Unione. In mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione non è ammessa.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaproprietà intellettualeimpugnazioni davanti alla corte di giustiziarischio di confusioneopposizione al marchio

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