Tribunale, Sentenza T-505/24
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 June 2025. — KenWave Solutions Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark DYNAMIC RESPONSE IMAGING – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-505/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro il diniego di registrazione del marchio verbale "DYNAMIC RESPONSE IMAGING" per beni e servizi tecnici nelle classi 9, 37 e 42. La Corte ritiene che il segno descriva direttamente la natura e la funzione dei prodotti e servizi per il pubblico specializzato di lingua inglese dell’Unione. È altresì esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione dell’EUIPO esponeva in modo chiaro il percorso logico seguito.
Marchio UE internazionale "DYNAMIC RESPONSE IMAGING": confermata la natura descrittiva e il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno verbale "DYNAMIC RESPONSE IMAGING" fosse percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo delle caratteristiche dei beni e servizi rivendicati nelle classi 9, 37 e 42, con conseguente esclusione dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; e, in via formale, se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno verbale è escluso dalla registrazione quando, per il pubblico pertinente, designa immediatamente e senza ulteriore riflessione la natura, la funzione o altre caratteristiche dei prodotti e servizi rivendicati; ciò vale anche per combinazioni di parole che, pur costituite da elementi lessicali distinti, non producano un’impressione complessiva distante dalla semplice somma dei loro significati. Poiché "DYNAMIC RESPONSE IMAGING" descrive in modo diretto l’uso di tecniche di imaging e raccolta dati per rappresentare la risposta dinamica di materiali, strutture o sistemi nei settori tecnici interessati, il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e, per conseguenza, privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b). La decisione dell’EUIPO è inoltre sufficientemente motivata se espone in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Marchio UE internazionale "DYNAMIC RESPONSE IMAGING"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da KenWave Solutions Inc. avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di proteggere nell’Unione la registrazione internazionale del segno verbale "DYNAMIC RESPONSE IMAGING". La controversia attiene ai motivi assoluti di rifiuto, in particolare al carattere descrittivo del segno e all’obbligo di motivazione della decisione amministrativa.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio internazionale, designante l’Unione europea e registrato presso l’OMPI/WIPO, copriva prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42, tutti relativi a sensori, ispezioni, manutenzione, diagnostica, testing e raccolta/elaborazione dati in contesti tecnici e ingegneristici. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; la commissione di ricorso aveva poi confermato il diniego per il solo carattere descrittivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente sosteneva, in sostanza:
- la violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per insufficienza e incoerenza della motivazione;
- la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento, perché il segno sarebbe stato al più allusivo e non descrittivo.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica o altre caratteristiche dei beni o servizi. Richiama inoltre il principio consolidato secondo cui un segno è descrittivo se il pubblico pertinente vi percepisce immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica. Per i segni composti, il giudizio va condotto sia sui singoli elementi sia sull’insieme, verificando se la combinazione produca un’impressione diversa dalla mera somma delle parti.
Motivazione: rigetto del motivo formale
Quanto all’articolo 94, paragrafo 1, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia esposto in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nei punti 48-58 della decisione impugnata, le ragioni per cui il segno descriveva la natura e la funzione dei prodotti e servizi. La motivazione consentiva al ricorrente di comprendere la decisione e di contestarla utilmente nel merito; pertanto il primo motivo è respinto.
Pubblico di riferimento e lingua del segno
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente professionisti altamente specializzati nei settori dell’ingegneria e dei sistemi idrici e fognari, con un livello di attenzione elevato. Poiché il segno è formato da parole inglesi, l’analisi è stata condotta rispetto al pubblico anglofono dell’Unione. Il Tribunale conferma questa impostazione e precisa che un elevato livello di attenzione non impedisce, di per sé, la percezione descrittiva del segno; anzi, l’esperienza professionale può favorire la comprensione delle connotazioni descrittive.
Significato del segno "DYNAMIC RESPONSE IMAGING"
Sulla base di definizioni lessicografiche, la commissione di ricorso aveva descritto:
- "dynamic response" come la risposta dinamica di una macchina, struttura o processo nel tempo;
- "imaging" come il processo di formazione di immagini che rappresentano, ad esempio, onde sonore, temperatura, sostanze chimiche o attività elettrica.
Da ciò aveva desunto che l’espressione nel suo insieme rinvia al processo di formazione di immagini o di raccolta dati che rappresentano la risposta nel tempo di un sistema a determinati stimoli o condizioni. Il Tribunale non mette in discussione tale lettura.
Applicazione ai prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42
Per la classe 9, il segno viene ritenuto descrittivo di sensori vibroacustici, detector a ultrasuoni e scanner per prove non distruttive, poiché tali dispositivi servono a rilevare, misurare e ispezionare, generando immagini o dati che rappresentano le risposte dinamiche di materiali o sistemi senza danneggiarli.
Per la classe 37, il Tribunale approva l’idea che servizi di pulizia, ispezione, riparazione, sostituzione e manutenzione di fognature e drenaggi, nonché servizi di prevenzione perdite, comportino monitoraggio e diagnosi della reazione dei sistemi agli interventi di manutenzione; il segno richiama quindi la visualizzazione continua e dinamica dello stato di tali sistemi.
Per la classe 42, il segno è considerato descrittivo per servizi di consulenza, testing, ispezione strutturale, controllo qualità e raccolta/elaborazione dati tramite sensori, in quanto tali attività possono usare tecniche di imaging o modelli di dati per mostrare la risposta dinamica di materiali e strutture ai test e alle condizioni operative.
Il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui il segno sarebbe solo suggestivo: per i servizi e prodotti elencati, il nesso semantico è immediato e diretto.
Combinazione delle parole ed eventuale carattere fantasioso
Il Tribunale sottolinea che la combinazione di tre termini inglesi rispetta regole grammaticali ordinarie e non produce un’impressione complessiva sufficientemente distante dalla semplice giustapposizione dei suoi elementi. Non vi è quindi quella "differenza percettibile" che potrebbe sottrarre il segno alla descrittività. La combinazione non è considerata fantasiosa.
Irrilevanza della registrazione nel Regno Unito
Il fatto che il segno sia protetto nel Regno Unito non incide sulla soluzione: il regime del marchio UE è autonomo e la legalità delle decisioni EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione. Decisioni nazionali o di paesi terzi non vincolano EUIPO né il giudice dell’Unione.
Rapporto tra descrittività e assenza di carattere distintivo
Poiché il segno è descrittivo delle caratteristiche dei beni e servizi interessati, esso è necessariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale richiama il principio giurisprudenziale per cui la descrittività implica, per definizione, il difetto di distintività rispetto ai medesimi prodotti o servizi.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non ha avuto luogo.
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