Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-38/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 11 June 2025. — OMV AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Mark consisting in a combination of the colours blue and green – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Legal certainty – Equal treatment – Sound administration – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-38/24

Giurisprudenza europea62024TJ0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di OMV contro il rigetto della registrazione, come marchio UE, di una combinazione dei colori blu e verde per beni e servizi legati a carburanti e stazioni di servizio. La Corte ritiene che EUIPO abbia motivato adeguatamente la decisione e abbia correttamente escluso il carattere distintivo del segno, che il pubblico percepirebbe come decorativo o ambientalmente connotato, non come indicazione di origine. Sono respinte anche le censure fondate su certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.

Marchio UE costituito da una combinazione di colori blu e verde: legittimità del rigetto per assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Se la combinazione di colori blu e verde, disposta in un assetto sistematico e riferita a beni e servizi nel settore dei carburanti e delle stazioni di servizio, fosse idonea a essere percepita dal pubblico rilevante come indicazione dell'origine commerciale oppure se l'EUIPO avesse errato nel ritenere il segno privo di carattere distintivo; inoltre, se la decisione fosse viziata da difetto di motivazione e dalla violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che una combinazione di colori disposta in modo sistematico non è registrabile come marchio UE se, valutata nel suo insieme rispetto ai beni e servizi interessati e alla percezione del pubblico rilevante, non è idonea a fornire un'indicazione precisa dell'origine commerciale e si presenta come mero elemento decorativo; la sola sistematicità dell'assetto cromatico, l'esistenza di decisioni anteriori o le linee guida EUIPO non bastano a superare il motivo di rigetto di cui all'articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 3(3)(f) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138(3) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE costituito da una combinazione di colori blu e verde: assenza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da OMV AG avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto parziale della domanda di registrazione internazionale designante l'Unione europea per una combinazione di colori blu e verde. Il segno era rivendicato per beni e servizi, in particolare, nei settori dei carburanti, dei lubrificanti, dell'energia e dei servizi di stazione di servizio.

Fatti e procedimento amministrativo

OMV aveva depositato una domanda di registrazione internazionale designante l'Unione europea, rivendicando la priorità di un marchio austriaco precedente. Il segno consisteva in una combinazione cromatica sistematica di blu gentiana (RAL 5010) e verde giallastro (RAL 6018). L'esaminatore aveva respinto in parte la domanda sulla base dell'articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo per i prodotti e servizi delle classi 1, 4, 35 e 37 indicati nella sentenza. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, osservando che il segno non trasmetteva al pubblico rilevante un messaggio chiaro sull'origine commerciale, ma appariva come elemento decorativo.

Domande e censure dedotte in giudizio

La ricorrente articolava tre motivi principali:

  • violazione dell'articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione del carattere distintivo;
  • violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e all'articolo 296 TFUE;
  • violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione. Le intervenienti Marques e INTA sostenevano la ricorrente.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001. Ricorda inoltre che il carattere distintivo va valutato in relazione ai beni e servizi richiesti e alla percezione del pubblico di riferimento, tenendo conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori del mercato. Per i marchi di colore o combinazioni cromatiche, il segno deve essere idoneo a fornire informazioni precise sull'origine commerciale e a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre.

Esame del motivo relativo all'obbligo di motivazione

Il Tribunale respinge anzitutto la censura di difetto di motivazione. Osserva che la decisione impugnata indicava chiaramente il ragionamento seguito dall'EUIPO: erano stati considerati la disposizione sistematica dei colori, le tonalità specifiche impiegate, i possibili significati evocati dai colori e la comune presenza di blu e verde nel settore delle stazioni di servizio. Le analisi di mercato prodotte dalla ricorrente erano state esaminate, ma ritenute irrilevanti ai fini della valutazione del carattere distintivo intrinseco. Anche l'argomento relativo alla percezione del segno da parte di un conducente in avvicinamento a una stazione di servizio era stato affrontato, richiamando fattori concreti quali distanza, velocità e condizioni atmosferiche.

Esame del motivo relativo all'articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001

Sul merito, il Tribunale conferma l'assenza di carattere distintivo. Ricorda che, per le combinazioni di colori, la mera presenza di un assetto sistematico non è sufficiente: il segno deve contenere elementi in grado di differenziarlo da altre combinazioni cromatiche e di attirare l'attenzione del consumatore come indicatore di origine. Nel caso di specie, le prove prodotte dalla ricorrente non dimostravano che il pubblico fosse abituato a individuare i singoli operatori del settore in base a un determinato schema cromatico, né che i consumatori associassero automaticamente quella combinazione a un'impresa specifica.

Il Tribunale rileva inoltre che le prove più recenti di mercato non potevano essere decisive per valutare il carattere distintivo intrinseco di un marchio la cui domanda era stata presentata nel 2021. Gli esempi richiamati dall'EUIPO mostravano che blu e verde erano colori comuni nel mercato interessato, in varie tonalità e combinazioni. Quanto alle connotazioni evocative dei colori, il Tribunale ritiene legittimo che l'EUIPO abbia considerato il richiamo all'ecologia, alla protezione dell'ambiente, al cielo e al mare, poiché tali valutazioni servivano a verificare se il segno fosse idoneo a trasmettere un'informazione specifica sull'origine commerciale. In definitiva, il segno era percepito come evocativo o decorativo, non come indicatore di provenienza imprenditoriale.

Principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione

Il Tribunale respinge anche il terzo motivo. Richiama la giurisprudenza secondo cui la legalità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata sulla base del regolamento applicabile e dell'interpretazione data dalla giurisdizione dell'Unione, non in funzione di precedenti prassi amministrative. Pur dovendo l'EUIPO tenere conto delle proprie decisioni precedenti in casi simili, nessun operatore può invocare a proprio vantaggio una decisione eventualmente illegittima resa in favore di terzi. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva fondato la propria conclusione su giurisprudenza pertinente, fatti notori e prove specifiche, spiegando anche perché le linee guida EUIPO e le decisioni invocate dalla ricorrente non fossero decisive.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che non ha avuto luogo; le intervenienti sopportano inoltre le proprie spese ai sensi dell'articolo 138(3) del regolamento di procedura.

Principio affermato

Una combinazione di colori, anche se disposta in modo sistematico e associata a un determinato settore commerciale, non può essere registrata come marchio UE se il pubblico rilevante la percepisce solo come elemento decorativo o come richiamo generico a caratteristiche del settore, e non come indicazione dell'origine imprenditoriale; l'assenza di carattere distintivo può essere confermata anche in presenza di prove di uso settoriale dei colori, di precedenti decisioni amministrative favorevoli o di linee guida interne dell'EUIPO, che non vincolano il giudice dell'Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeasegni costituiti da colorimotivi assoluti di rifiutoobbligo di motivazioneprincipi di certezza del diritto e parità di trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.