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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-368/24

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 giugno 2025. — EO contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto – Sviamento di potere o di procedura – Presunzione d’innocenza – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Principio di proporzionalità – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno materiale e morale. — Causa T-368/24

Giurisprudenza europea62024TJ0368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un ex agente temporaneo del gruppo S&D contro la risoluzione del contratto disposta dal Parlamento europeo per cessazione del rapporto di fiducia. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione, ha escluso violazioni della presunzione di innocenza e del diritto di essere ascoltato, nonché errori manifesti, sproporzione e mancato rispetto del dovere di sollecitudine. Di conseguenza, ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni.

Risoluzione del contratto di un agente temporaneo del Parlamento europeo per venir meno del rapporto di fiducia e limiti del controllo giurisdizionale su motivazione, diritti della difesa, proporzionalità e responsabilità risarcitoria

La questione giuridica

Se il Parlamento potesse risolvere, ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA, il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia, pur in presenza di un’indagine amministrativa ancora pendente ai sensi dell’allegato IX dello Statuto; se la decisione fosse sufficientemente motivata; se fossero stati violati la presunzione di innocenza e il diritto di essere ascoltato; se vi fossero errori manifesti di valutazione, violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine; e se sussistesse la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni materiali e morali.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che l’autorità di assunzione può risolvere con preavviso il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA quando constata un venir meno irreversibile del rapporto di fiducia, anche se è pendente o deve ancora essere definito il seguito da dare a un’indagine amministrativa ai sensi dell’allegato IX dello Statuto. Tale risoluzione è legittima se la decisione indica in modo sufficiente i fatti che fondano la perdita di fiducia, se non pregiudica la presunzione di innocenza, se l’interessato ha potuto far valere utilmente le proprie osservazioni, e se l’amministrazione non commette errore manifesto di valutazione né viola la proporzionalità o il dovere di sollecitudine. In mancanza di illegittimità della decisione, la domanda risarcitoria va respinta per difetto della prima condizione di responsabilità.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 47, lettera c), punto i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 2, lettera c), del RAA
  • Articolo 49 del RAA
  • Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione del contratto di un agente temporaneo per venir meno del rapporto di fiducia

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da EO, ex agente temporaneo del gruppo S&D del Parlamento europeo, contro la decisione del 15 settembre 2023 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha risolto il suo contratto a tempo indeterminato per venir meno del rapporto di fiducia. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Fatti e procedimento principale

EO, consigliere politico del gruppo S&D, era stato coinvolto nell’elaborazione di una risoluzione del Parlamento sulla situazione dei diritti umani in Qatar nel contesto della Coppa del mondo FIFA. Nei giorni successivi alla risoluzione del 24 novembre 2022, un assistente parlamentare accreditato gli offrì due biglietti per assistere a una partita in Qatar, oltre a viaggio e alloggio per due persone; EO vi si recò con la compagna dall’8 all’11 dicembre 2022.

Dopo l’avvio di un’indagine delle autorità belghe su eventuali attività illecite di lobbying da parte del Qatar, il Parlamento sospese EO il 20 dicembre 2022 ai sensi degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto e avviò un’indagine amministrativa sulla possibile violazione dell’articolo 11 dello Statuto. Dopo l’audizione del 6 marzo 2023 e vari scambi sull’eventuale risoluzione del contratto, l’AACC comunicò l’intenzione di recedere dal rapporto con preavviso ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, invitando il ricorrente a un colloquio o a presentare osservazioni scritte. Il 15 settembre 2023 fu adottata la decisione impugnata; successivamente, il ricorrente presentò reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto poi espressamente dal Parlamento.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato sei censure principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione;
  • violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto e sviamento di potere o di procedura;
  • violazione dei diritti della difesa, sotto il profilo della presunzione di innocenza e del diritto di essere ascoltato;
  • errori manifesti di valutazione;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • violazione del dovere di sollecitudine.

Normativa e quadro giuridico richiamati

La pronuncia richiama in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE;
  • l’articolo 2, lettera c), il 47, lettera c), punto i), e il 49 del RAA;
  • l’articolo 11 dello Statuto;
  • gli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto;
  • l’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, relativo alle decisioni dell’AACC dopo un’indagine amministrativa;
  • gli articoli 90 e 91 dello Statuto, in tema di reclami e ricorso;
  • le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale sulle spese.

Motivazione della decisione impugnata

Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ricordato che, quando la cessazione del rapporto di fiducia è alla base della risoluzione del contratto di un agente temporaneo, l’amministrazione deve indicare le circostanze di fatto che giustificano la decisione. Nel caso concreto, la decisione impugnata e il rigetto del reclamo spiegavano che la fiducia era stata irrimediabilmente compromessa dal comportamento del ricorrente: l’accettazione del regalo legato al viaggio in Qatar, nel contesto dell’indagine sul Qatargate, e il tardivo avviso ai superiori gerarchici. Il Tribunale ha ritenuto tale motivazione sufficiente anche senza un’esposizione autonoma delle ragioni del diniego di accesso a tutti i documenti del fascicolo.

Rapporto tra risoluzione del contratto e procedimento disciplinare

Sul primo motivo, il Tribunale ha escluso che il Parlamento fosse tenuto ad attendere una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto prima di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA. Ha ribadito che l’amministrazione, anche quando disponga di elementi potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare, conserva la facoltà di ricorrere alla risoluzione unilaterale con preavviso se constata che il rapporto di fiducia è venuto meno. La successiva eventuale decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX resta dovuta, ma la risoluzione anticipata non viola tale disposizione né integra, nel caso concreto, uno sviamento di potere o di procedura.

Diritti della difesa e presunzione di innocenza

Sul quarto motivo, il Tribunale ha respinto la censura di violazione della presunzione di innocenza. Ha osservato che la decisione impugnata si limita a constatare la perdita del rapporto di fiducia e non afferma la responsabilità disciplinare del ricorrente né pregiudica l’esito di un eventuale procedimento penale o disciplinare. Le espressioni contenute nel comunicato stampa del 20 dicembre 2022 non sono state riprese dalla decisione impugnata in modo tale da compromettere la presunzione di innocenza.

Quanto al diritto di essere ascoltato, il Tribunale ha rilevato che EO era stato informato delle ragioni essenziali della prevista risoluzione, aveva ricevuto elementi sufficienti per presentare osservazioni e aveva effettivamente trasmesso osservazioni scritte il 20 luglio 2023. L’assenza di un colloquio orale non ha comportato violazione, poiché il Parlamento aveva invitato il ricorrente a tre colloqui, non andati a buon fine per indisponibilità del difensore; inoltre, il tempo a disposizione è stato giudicato sufficiente e il ricorrente non ha dimostrato quali elementi ulteriori avrebbe potuto presentare in caso di proroga.

Errore manifesto di valutazione e proporzionalità

Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo. Ha ricordato che il controllo sulla perdita del rapporto di fiducia è limitato alla verifica della materialità dei fatti posti a base della decisione. Poiché i fatti non erano contestati, ed erano stati in sostanza riconosciuti dallo stesso ricorrente, l’AACC non ha commesso errore manifesto ritenendo che il comportamento dell’interessato potesse far percepire al pubblico una mancanza di indipendenza e ledere la reputazione del gruppo politico.

La risoluzione è stata inoltre ritenuta proporzionata: una volta accertato il venir meno del rapporto di fiducia, l’amministrazione era legittimata a porre fine al rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA. Non è stata ravvisata alcuna contraddizione nel fatto che il Parlamento, da un lato, ritenesse sufficientemente accertati i fatti per la perdita di fiducia e, dall’altro, rinviasse la decisione disciplinare ai sensi dell’allegato IX in attesa degli accertamenti delle autorità belghe.

Dovere di sollecitudine

Quanto al sesto motivo, il Tribunale ha osservato che il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di tenere conto dell’interesse personale dell’agente, pur non potendo tale interesse impedire di per sé la risoluzione del contratto. Nel caso concreto, il Parlamento ha valutato perfino una possibile riassegnazione del ricorrente a un altro posto all’interno del gruppo S&D, così dimostrando di aver ponderato il suo interesse individuale con quello dell’istituzione. Ne è derivata l’esclusione di una violazione del dovere di sollecitudine.

Domanda di risarcimento e dispositivo

Poiché il ricorso di annullamento è stato respinto integralmente, il Tribunale ha escluso la prima condizione necessaria per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, cioè l’illegittimità del comportamento contestato. La domanda di risarcimento dei danni materiali e morali è stata quindi rigettata senza esaminare ulteriormente danno e nesso causale.

Il ricorso è stato respinto in toto e EO è stato condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeacontratti degli agenti temporaneiprocedimento disciplinarediritti della difesaresponsabilità dell’amministrazione

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