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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-352/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 11 June 2025. — CeramicSpeed Sport A/S v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – International registration designating the European Union – Word mark OSPW System – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – Obligation to state reasons – Article 94 of Regulation 2017/1001. — Case T-352/24

Giurisprudenza europea62024TJ0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di CeramicSpeed Sport A/S contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva annullato in parte la decisione di rigetto della nullità del marchio OSPW System. È stato confermato che il segno era descrittivo per numerosi prodotti relativi a componenti e accessori per biciclette, perché il pubblico competente poteva riconoscervi l’abbreviazione di "oversized pulley wheels". È stata esclusa anche la censura di difetto di motivazione della decisione amministrativa.

Marchio UE OSPW System: legittima la dichiarazione di nullità parziale per carattere descrittivo dei segni riferiti a componenti per biciclette, mentre non per i prodotti non collegati al ciclismo.

La questione giuridica

Il Tribunale è stato chiamato a verificare se il segno OSPW System fosse stato correttamente dichiarato nullo, in parte, per carattere descrittivo ex articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009, e per difetto di distintività ex articolo 7(1)(b), nonché se la decisione della commissione di ricorso fosse adeguatamente motivata ai sensi dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001. In particolare, occorreva stabilire se "OSPW" fosse percepito dal pubblico di riferimento come abbreviazione di "oversized pulley wheels" e se la prova addotta fosse sufficiente e utilizzabile temporalmente e territorialmente.

Principio di diritto

Un marchio verbale consistente in un gruppo di lettere può essere dichiarato nullo per carattere descrittivo se, nel contesto dei prodotti o servizi interessati, il pubblico di riferimento è in grado di percepirlo, anche solo potenzialmente, come abbreviazione di un’espressione descrittiva delle caratteristiche dei prodotti; non è necessario che l’espressione sia già in uso in modo diffuso né che il segno sia registrato nei dizionari. Il Tribunale ha inoltre ribadito che possono essere presi in considerazione, in funzione confermativa, anche elementi probatori successivi alla data rilevante o provenienti da mercati extra-UE, purché consentano di desumere la situazione esistente alla data di deposito. La motivazione della decisione dell’EUIPO è sufficiente se rende comprensibile il ragionamento decisorio, anche se non elenca analiticamente tutti i documenti esaminati o contiene un errore materiale non decisivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 52(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE OSPW System: nullità parziale per carattere descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da CeramicSpeed Sport A/S contro la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO del 10 maggio 2024, in materia di nullità di un marchio verbale internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato la compatibilità del segno OSPW System con gli articoli 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 207/2009 e con l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva designato l’Unione europea nella registrazione internazionale n. 1 381 429 del marchio verbale OSPW System, per prodotti delle classi 7 e 12, in larga parte connessi a componenti per biciclette e veicoli terrestri. Marcin Golec aveva chiesto la dichiarazione di nullità per tutti i prodotti, invocando i motivi di cui all’articolo 52(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 7(1)(b), (c) e (d). La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ritenendo non provata la percezione descrittiva del termine da parte del pubblico rilevante; la commissione di ricorso ha invece accolto parzialmente l’impugnazione e annullato la decisione in parte.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risale al 30 giugno 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali si applica il regolamento 2017/1001. Ha altresì ricordato che l’articolo 7(1)(c) mira a preservare la libera disponibilità dei segni descrittivi e che basta che il segno possa essere percepito come descrizione di una caratteristica dei prodotti per giustificarne il rifiuto o la nullità.

Prima censura: carattere descrittivo del segno

La ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse fatto applicazione impropria della giurisprudenza sulle abbreviazioni descrittive, in particolare della sentenza Strigl e Securvita, sostenendo che il segno non contenesse l’espressione completa che l’acronimo abbreviarebbe. Il Tribunale ha respinto l’argomento, osservando che il gruppo di lettere OSPW può essere percepito come abbreviazione di "oversized pulley wheels", e che il contesto del segno OSPW System rafforza tale lettura, perché "system" è un termine generico che segnala un insieme di componenti.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che l’espressione fosse stata coniata dalla stessa ricorrente o che altre abbreviazioni potessero apparire più naturali. Ai fini dell’articolo 7(1)(c), conta solo la percezione del pubblico di riferimento e non l’intenzione soggettiva del titolare. È stata quindi confermata la conclusione secondo cui il segno, nel settore ciclistico, può essere immediatamente inteso come "oversized pulley wheel system", cioè un sistema di pulegge sovradimensionate per deragliatori e componenti di biciclette.

Valutazione della prova e del suo ambito temporale e territoriale

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse considerato documenti non pertinenti perché post-datati, non tradotti, o provenienti da mercati extra-UE. Il Tribunale ha ricordato che, pur essendo la data rilevante quella del deposito della domanda, l’EUIPO può utilizzare prove successive se servono a ricostruire la situazione anteriore.

In concreto, il Tribunale ha osservato che la commissione aveva fondato il proprio ragionamento soprattutto su articoli specializzati del 2016, anteriori alla data rilevante, nei quali OSPW era usato sistematicamente insieme a "oversized pulley wheels" o "oversized pulley wheel system". I documenti successivi, così come quelli relativi a mercati extra-UE, avevano solo funzione confermativa e non determinante. La censura è stata quindi respinta, anche perché l’articolo in lingua italiana o proveniente da siti non UE poteva comunque incidere sulla percezione del pubblico rilevante europeo, specie in un settore tecnico e fortemente interconnesso a livello internazionale.

Seconda censura: difetto di distintività

La censura relativa all’articolo 7(1)(b) è stata dichiarata assorbita. Il Tribunale ha infatti ricordato che la presenza di uno solo dei motivi assoluti di nullità è sufficiente a giustificare la dichiarazione di nullità; poiché il carattere descrittivo era stato correttamente accertato, non era necessario esaminare autonomamente il difetto di distintività.

Terza censura: obbligo di motivazione

Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001, il Tribunale ha rilevato che la decisione della commissione di ricorso esponeva chiaramente il ragionamento seguito: il segno OSPW poteva essere percepito come abbreviazione descrittiva e, perciò, il marchio era nullo per i prodotti pertinenti. Non era necessario indicare analiticamente tutti gli allegati o precisare uno per uno i documenti menzionati.

Le omissioni denunciate dalla ricorrente sono state qualificate come questioni di fondatezza, non di motivazione, e un’eventuale inesattezza materiale nella formulazione di un passaggio è stata ritenuta non decisiva. La motivazione è stata quindi considerata sufficiente ai sensi dell’articolo 94(1).

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente. CeramicSpeed Sport A/S è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente Marcin Golec; l’EUIPO è stata invece dichiarata parte vittoriosa ma, non avendo chiesto le spese se non in caso di udienza, è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nel diritto dei marchi UE, un acronimo può essere descrittivo se il pubblico specializzato lo collega in modo plausibile a una locuzione tecnica che descrive i prodotti. Ribadisce inoltre che la prova della descrittività può essere cumulativa, fondata anche su documenti successivi o extra-UE con valore confermativo, e che l’obbligo di motivazione non esige un’analisi documentale minuziosa quando il ragionamento decisorio è comprensibile nel suo insieme.

Come è indicizzato

Materiemarchi uenullità del marchiosegni descrittiviobbligo di motivazioneprova nel procedimento amministrativo ue

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