Sentenza n. 294/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. 32290 del 6.08.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, il divieto in via definitiva di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - del Decreto del Questore di Isernia n. 6393/CAT.6.f/p.a.s./2025 del 14.03.2025, di revoca della licenza di porto d'armi uso caccia, unitamente al decreto prefettizio n. 36464 del 10.09.2025, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il primo; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali: - il decreto prefettizio n. 9353 del 7.03.2025, con cui è adottato nei confronti del ricorrente il divieto cautelare di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - la nota di controdeduzioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Isernia prot. 748/33-4 “P” del 4.07.2025; - la relazione istruttoria della Questura di Isernia prot. 11630 del 29.05.2025, nonché delle comunicazioni del Comando provinciale dei carabinieri di Isernia nn. 105/1, 105/1-1 del 31.01.2025, 105/1-2 del 3.2.2025 e 104/1-3 del 4.2.2025, di contenuto non conosciuto; - della nota prot. 3210/cat. 6.F/Div.P.A.S./2025 del 10.02.2025, con la quale la Questura di Isernia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca della licenza per uso caccia n. 153469-P; - di tutti gli altri atti, verbali, rapporti, comunicazioni, comunque denominati, inerenti ai citati provvedimenti, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia, rigetto del ricorso gerarchico e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d'armi per uso caccia, sostenendo di non aver partecipato alla battuta irregolare di caccia al cinghiale svoltasi il 30 gennaio 2025 in periodo vietato e nell'Oasi di protezione faunistica di Carpinone. Ha dedotto violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del diritto di difesa, nonché difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, abnormità e sviamento. In particolare, ha negato di appartenere alla squadra di caccia coinvolta, ha sostenuto di trovarsi in altra area e di praticare la caccia al colombaccio, ha contestato che l'uso della medesima frequenza radio dimostrasse la partecipazione alla battuta al cinghiale e ha censurato l'addebito di aver tenuto un atteggiamento volto a eludere o fuorviare le investigazioni. Ha inoltre lamentato l'indisponibilità di alcuni atti istruttori e l'assenza di elementi sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, deducendo anche la sproporzione delle misure adottate rispetto a condotte eventualmente qualificabili come mere irregolarità contravvenzionali. È stata proposta un'istanza di acquisizione di ulteriori documenti e rapporti delle forze dell'ordine.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva, non risultando adottato da tale amministrazione alcun atto lesivo. Ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo non necessari ulteriori documenti ai fini della decisione. Nel merito, ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'amministrazione in materia di porto e detenzione di armi: gli artt. 11, 39 e 43 TULPS consentono di negare o revocare il titolo e di vietare la detenzione anche in assenza di un abuso già accertato, quando emergano elementi idonei a escludere, secondo una valutazione prognostica, l'affidabilità del soggetto e la ragionevole previsione di un uso improprio delle armi. Possono essere valorizzati anche fatti isolati, vicende non penalmente rilevanti e condotte non direttamente attinenti alle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'assenza di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti, valorizzando soprattutto la condotta tenuta dopo il ferimento di un cacciatore: i soggetti collegati alla medesima frequenza radio non avrebbero tempestivamente chiamato i soccorsi e il ferito sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso da persona non identificata. Tale comportamento, unitamente agli elementi relativi alla battuta di caccia vietata e alla difficoltà di ricostruzione dei fatti, è stato ritenuto logicamente idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale. Poiché i provvedimenti erano plurimotivati e una delle ragioni era sufficiente a sostenerli, le censure rivolte agli ulteriori profili motivazionali sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e non esaminate. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 TULPS (r.d. 773/1931)
«buona condotta»; «affidamento di non abusare delle armi»
Le disposizioni, lette congiuntamente, consentono la revoca della licenza di porto d'armi e il divieto di detenzione quando il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi.
art. 10 TULPS (r.d. 773/1931)
Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure relative alla revoca della licenza; il giudice non gli attribuisce una specifica autonoma interpretazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento in materia di armi deve essere sorretto da una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del giudizio di inaffidabilità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza cautelare quale base per la sollecita definizione del giudizio di merito, ritenuta misura adeguata a tutelare le esigenze del ricorrente.
art. 329 c.p.p.
Richiamato dalle amministrazioni per sostenere la non ostensibilità degli atti coperti dal segreto delle indagini preliminari; il TAR non ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione.
art. 30, comma 1, lett. a) e d), l. 157/1992
Richiamato nella relazione dei Carabinieri in relazione alla contestata caccia al cinghiale in periodo vietato e nell'area protetta; tali elementi sono stati considerati nel quadro istruttorio posto a fondamento dei provvedimenti.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso nelle contestazioni penali riferite alla battuta di caccia; il giudice ha precisato che l'amministrazione può valutare autonomamente i fatti nella loro dimensione obiettiva, senza attendere l'esito penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.
Massime di principio
- In materia di porto e detenzione di armi, il diniego, la revoca della licenza e il divieto di detenzione hanno natura preventiva e possono essere adottati anche in assenza di un abuso già accertato o di una condanna penale, quando una valutazione prognostica complessiva faccia ritenere non sufficientemente affidabile il soggetto rispetto al possibile uso delle armi.
- Ai fini della valutazione di affidabilità possono assumere rilievo anche fatti isolati, vicende non penalmente rilevanti e condotte non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché oggettivamente sintomatici di un rischio per l'incolumità pubblica o privata, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi si limita alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, carenza dei presupposti o travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in ordine alla prognosi di possibile abuso.
- L'amministrazione può valutare autonomamente la dimensione obiettiva dei fatti posti a fondamento del provvedimento di pubblica sicurezza, senza dover attendere l'accertamento definitivo della responsabilità penale o l'esito del procedimento penale eventualmente instaurato.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su motivazioni autonome e plurime, la legittimità di una sola ragione, idonea da sé a sostenere l'atto, è sufficiente a determinarne la conservazione; le censure rivolte alle altre motivazioni diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La condotta omissiva o reticente tenuta da titolari o aspiranti titolari di autorizzazioni all'uso delle armi in occasione di un incidente può concorrere a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità, anche se non sia stata definitivamente accertata la loro responsabilità per l'incidente stesso.
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