Cassazione Penale, Ordinanza n. 31347/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 2 ottobre 2025. Dal testo emerge che, in appello, erano state avanzate richieste di applicazione di una pena sostitutiva e di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso lamentava l'omessa applicazione della pena sostitutiva e l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; tuttavia la Corte rileva che il primo motivo è generico, perché non indica le ragioni concrete che avrebbero dovuto fondare il giudizio prognostico favorevole necessario per concedere la pena sostitutiva, mentre il secondo motivo ripropone doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e immune da illogicità manifesta, anche per la ritenuta non lieve tenuità dell'offesa e per l'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità: il motivo sulla pena sostitutiva era generico e privo di specificazione delle ragioni che avrebbero giustificato l'accoglimento della richiesta; il motivo sull'art. 131-bis c.p. era una mera riproposizione di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, in ragione della non lieve tenuità dell'offesa e dell'intensità del dolo, come già valutato dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi generici o meramente assertivi: chi deduce l'omessa applicazione di una pena sostitutiva deve indicare specificamente gli elementi concreti che avrebbero imposto un positivo giudizio prognostico.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già correttamente esaminate e motivate dai giudici di merito.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo dell'offesa e del dolo; se il giudice di merito motiva in modo coerente sulla non lieve offensività e sull'intensità dell'elemento soggettivo, la decisione non è censurabile in cassazione per manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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