Ordinanza n. 258/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: dell’ordinanza del Comune di Lucca del 30 gennaio 2026, n. 242, recante “ripristino ai sensi dell’art. 196, comma 2, della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, a seguito di verbale di accertamento P.G. n. 116876/2025”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, se lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino adottata ai sensi della normativa regionale edilizia e dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, a seguito di accertamento di interventi realizzati in area vincolata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Lucca recante il ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 196, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014 e dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Collegio ha rilevato che la controversia richiede un approfondimento proprio della fase di merito, in particolare con riguardo al valore ricognitivo della rappresentazione cartografica delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lettere a), b), c), d) e g), d.lgs. n. 42/2004, come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'elaborato 8B del PIT/PRR, nonché alla concreta consistenza degli interventi realizzati. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente esposti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata, ritenendo necessario mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, in attesa di approfondire il valore ricognitivo della cartografia delle aree tutelate e l'effettiva consistenza degli interventi eseguiti. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. È stata fissata l'udienza pubblica del 25 novembre 2026 per la trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 196, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014
Costituisce, insieme all'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, la base normativa dell'ordinanza comunale di ripristino; il testo non esplicita ulteriormente l'interpretazione della disposizione.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
Fondamento statale del provvedimento di ripristino in materia paesaggistica; la legittimità concreta dell'atto resta da approfondire nel merito.
art. 142, lettere a), b), c), d) e g), d.lgs. n. 42/2004
Individua le categorie di aree tutelate la cui rappresentazione cartografica è considerata dal Collegio avente valore ricognitivo, secondo quanto previsto dal PIT/PRR.
art. 5, comma 3, elaborato 8B del PIT/PRR
Attribuisce alla rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142, lettere a), b), c), d) e g), valore ricognitivo, profilo ritenuto meritevole di approfondimento nella fase di merito.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento di ripristino paesaggistico dipende dall'esatta individuazione delle aree tutelate e dal valore della relativa cartografia, il giudice può ritenere necessario un approfondimento nel merito prima di definire la controversia.
- La tutela cautelare può essere concessa per mantenere integra la situazione di fatto quando occorra verificare in modo approfondito sia l'inquadramento dell'area rispetto ai vincoli paesaggistici sia l'effettiva consistenza degli interventi realizzati.
- La sussistenza del periculum in mora, unitamente alla necessità di ulteriori approfondimenti sulla controversia, giustifica la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ordinanza di ripristino.
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