Cassazione Penale, Sentenza n. 33152/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato la responsabilità penale per partecipazione ad associazione per delinquere (riqualificando il ruolo da organizzatore a partecipe) e ha inflitto la pena di due anni e quattro mesi. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) violazione per mancato invio ai programmi di giustizia riparativa ex art.129-bis c.p.p.; 2) inutilizzabilità di atti acquisiti tramite un esperto del servizio di sicurezza italiano in Polonia per omissione del nominativo (documenti "anonimi"); 3) vizio di motivazione e insufficienza della prova sulla partecipazione all'associazione per delinquere (fatti episodici, assenza di prova di gestione, monetizzazione o consegne, innocuità del trasporto di contanti); 4) errore nell'applicare l'aggravante del numero degli associati (oltre 10) perché il ricorrente conosceva al più pochi sodali; 5) vizio nella valutazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (ricorrente incensurato, in condizioni economiche disagiate, assoluzione per i reati fine, comportamento processuale corretto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, infondato o inammissibile. Primo motivo: inammissibile l'impugnazione autonoma dell'ordinanza di diniego dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa; tale provvedimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza e, in quanto non incide giuridicamente sul processo salvo il caso speciale dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione, non dà titolo autonomo di cassazione. Secondo motivo: manifestamente infondato; gli atti polacchi acquisiti tramite l'esperto non sono "documenti anonimi" ai sensi dell'art.240 c.p.p., la mancata indicazione del nome dell'esperto italiano è irrilevante perché gli atti furono formati dall'autorità straniera e la genuinità non è contestata; possono essere valutati liberamente ai sensi dell'art.442, comma 1-bis c.p.p. Terzo motivo: infondato; la Corte d'appello ha motivato in modo preciso e congruo la configurabilità della partecipazione dell'imputato all'associazione, indicando plurimi elementi probatori (controlli del 2019, 28/03/2020 e 18/07/2020 con rinvenimento di grandi somme in contanti e numerose fatture e CMR incongruenti, disponibilità di alloggio/veicoli in Polonia, rapporti con soggetti riconducibili alle società polacche) che dimostrano un contributo stabile e consapevole (ruolo di "spallone/corriere"). Quarto motivo: infondato; l'aggravante del numero (art.416, comma 5 c.p.) sussiste ove l'associazione sia composta da dieci o più persone e non richiede che il singolo associato fosse consapevole del numero complessivo; gli elementi fattuali ritengono provata la struttura numerosa. Quinto motivo: infondato; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato sulla base della gravità e dell'intensità del dolo e della reiterazione delle condotte (trasporto di ingentissime somme e documentazione fiscale fittizia). Conseguenza: ricorso rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 129-bis cod. proc. pen.
"può disporre con ordinanza la sospensione del processo"
L'ordinanza che rigetta o accoglie la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non è autonomamente impugnabile; è rilevante ai fini dell'impugnazione solo se emessa nel caso che consente la sospensione (reati perseguibili a querela soggetta a remissione) e quindi può essere impugnata unitamente alla sentenza
art. 586 cod. proc. pen.
Le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento, diverse da quelle in materia di libertà personale, possono essere impugnate soltanto unitamente all'impugnazione contro la sentenza; principio applicato alla decisione sulle richieste di giustizia riparativa
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non sono ammesse impugnazioni non previste dalla legge
art. 111, settimo comma, Cost.
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione alle sentenze e a determinati provvedimenti sulla libertà personale; le ordinanze ordinarie non rientrano automaticamente tra i provvedimenti impugnabili in Cassazione
art. 240 cod. proc. pen.
I c.d. "documenti anonimi" contengono dichiarazioni anonime; gli atti formati da autorità straniere e trasmessi ufficialmente non sono considerati documenti anonimi per la mancata indicazione del nome dell'intermediario italiano
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.
I documenti acquisiti regolarmente nel fascicolo disponibili al giudice sono valutabili liberamente e possono essere utilizzati in decisione
art. 416 cod. pen.
"La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più"
La partecipazione ad associazione per delinquere richiede un contributo effettivo anche non gestionale; l'aggravante del numero si applica se l'associazione conta dieci o più persone e non richiede la consapevolezza, da parte del singolo associato, dell'esistenza del numero minimo
d.lgs. n.150 del 2022 (art. 58 e art. 44 citati)
Stabilisce l'autonomia del procedimento di giustizia riparativa rispetto al processo penale e assegna rilievo solo all'esito riparativo ai fini dell'art.133 c.p. e dell'art.62 n.6 c.p.; conferma che l'accesso non sospende il processo salvo i casi espressamente previsti
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme rilevanti per la valutazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta e l'intensità del dolo potessero giustificare il diniego delle generiche
Massime di principio
- La decisione del giudice che rigetta l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è normalmente impugnabile autonomamente in Cassazione; può essere contestata unitamente alla sentenza e incide giuridicamente solo se il processo può essere sospeso (es. reati perseguibili a querela soggetta a remissione).
- Atti di polizia formati ed inviati da autorità straniere, acquisiti ufficialmente e la cui genuinità non è contestata, non vengono considerati "documenti anonimi" per la mancata indicazione di un intermediario o esperto; sono valutabili liberamente dal giudice.
- La prova della partecipazione ad un'associazione per delinquere può derivare da condotte ripetute e funzionali al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione (es. trasporto reiterato di ingenti somme in contanti e di documentazione fiscale palesemente fittizia), anche se l'imputato è assolto per i reati "fine"; il reato associativo è autonomo rispetto ai reati fine.
- L'aggravante per il numero degli associati (art.416, comma 5) opera quando l'organizzazione conta dieci o più persone e non richiede che ogni singolo partecipante fosse consapevole di tale numero; è sufficiente che la struttura sia dimostrata come numerosa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla gravità della condotta e sull'intensità del dolo, nonché sulla reiterazione e sulla pericolosità concreta delle condotte (trasporto di grandi somme, ruolo di fiducia), anche se l'imputato è incensurato o assolve ad altri profili
- Se una ordinanza interlocutoria è revocabile e le richieste possono essere reiterate, l'interessato può riproporre l'istanza di giustizia riparativa in fasi successive; il sistema privilegia l'autonomia procedurale del percorso riparativo rispetto al processo penale
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