Sentenza del 23/09/2020 n. 2684 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Analitico induttivo - Motivazione - Stringatezza non equivale a mancanza - Anomalie dell'attività imprenditoriale - Anomalia del consumo di materie prime - Misurazione con lo "shampometro" - Rilevante alla stregua del "tovagliometro".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2014 (IRES, IRAP, IVA) per complessivi euro 77.766,50. La società contestava: mancata motivazione (eccessiva stringatezza), omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, uso illegittimo del metodo analitico-induttivo fondato sul "shampometro" per ricostruire i maggiori ricavi (senza tenere conto di autoconsumi, sapone neutro, scorte e ore lavorate), nonché contestazione di presunzioni non fondate e ingiustificata condanna alle spese.
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse sufficientemente motivata (la stringatezza non equivale a mancanza di motivazione). Ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo operato dall'Agenzia in presenza di anomalie dell'esercizio (estrema esiguità di redditi rispetto ai ricavi) e dell'utilizzo di rilevazioni sul consumo di materia prima (lo "shampometro") ritenute analiticamente idonee, in analogia con il metodo del "tovagliometro" riconosciuto dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 6058/2020). Ha inoltre respinto l'eccezione di obbligatorietà del contraddittorio amministrativo (non previsto in generale prima dell'entrata in vigore delle novità normative introdotte dal d.l. 35/2019 e applicabili dal 1.7.2020) e ha confermato la condanna alle spese a carico dell'appellante (liquidate in euro 2.400, con applicazione della riduzione del 20% per la difesa svolta da dipendente pubblico e raddoppio del contributo unificato). Non concessa la sospensiva per mancata dimostrazione del danno grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 29/9/73, n. 600
Base normativa per l'accertamento analitico-induttivo e per l'utilizzo di presunzioni e indici connessi all'attività d'impresa.
Cass. n. 6058/2020
Giurisprudenza che ha ritenuto legittimo l'uso di metodi analoghi al "tovagliometro"; richiamata per affermare la validità di metodi basati sul consumo di materie prime (es. "shampometro").
Cass. sez. un. 24823/2015
Principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio se non quando specificamente previsto dalla norma.
Cass. 3227/2020
Richiamo al principio che il contribuente, se lamenta la mancanza del contraddittorio, deve indicare concretamente le ragioni che avrebbe potuto prospettare nel contraddittorio.
d.l. 35/2019 ("decreto crescita")
Ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1.7.2020, per gli uffici di notificare un invito al contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, confermando che tale obbligo non sussisteva prima di tale data.
art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020 (conv. L. 24/4/2020, n.27)
Normativa emergenziale che ha previsto modalità di trattazione scritta e collegamenti telematici (camera di consiglio con trattazione scritta) ritenuti compatibili con il contraddittorio processuale nel contesto documentale.
art. 33 d.lgs. 546/1992
Richiamato come disciplina ordinaria compatibile con la trattazione scritta e con la tutela del contraddittorio nel processo tributario.
art. 12 d.lgs. 546/1992
Consente alle pubbliche amministrazioni di costituirsi in giudizio mediante propri dipendenti; utilizzata per giustificare la rappresentanza dell'Agenzia tramite funzionario.
art. 152-bis disp. att. c.p.c. (introdotto dalla L. 12/11/2011, n. 183 e mod. dalla L. 24/12/2012, n. 228)
Norma applicata per la determinazione del compenso in favore delle pubbliche amministrazioni difese dai propri dipendenti, con riduzione del 20% sull'importo previsto per gli avvocati.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati a presidio del diritto al giusto processo e al contraddittorio; il rispetto è assicurato anche mediante la trattazione scritta e procedure telematiche quando giustificate.
Cass. 9878/2019
Interpretazione estensiva della possibilità di affidare la difesa sistematica delle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, richiamata a supporto dell'applicazione dell'art.152-bis.
Massime di principio
- La motivazione giudiziale può essere concisa: la stringatezza non equivale a mancata motivazione se i motivi sono comunque esplicitati in modo comprensibile.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando sussistono anomalie oggettive dell'esercizio (es. redditi/esiguità di utili in rapporto a ricavi elevati) e è supportato da elementi fattuali concreti (es. rilevazione del consumo di materie prime).
- Metodi basati sul consumo di materie prime (es. "shampometro") possono essere considerati validi e analoghi al "tovagliometro" per i ristoranti, se usati come parametro idoneo a ricostruire i ricavi o l'operatività.
- Il contribuente che contesta un accertamento basato su presunzioni deve fornire fatti obiettivi e rilevanti (non solo argomentazioni generiche) per "scalfire" la ricostruzione dell'Amministrazione.
- Prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 35/2019 (applicative dal 1.7.2020) non esisteva un obbligo generalizzato per l'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, salvo casi espressamente previsti dalla legge.
- Le procedure telematiche e la trattazione scritta (camera di consiglio non partecipata) possono garantire il contraddittorio e la pubblicità del processo, se sussistono ragioni oggettive e proportionate (es. esigenze di speditezza, emergenza sanitaria).
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'accertamento richiede la dimostrazione specifica del periculum in mora e del danno grave e irreparabile; la sola entità del credito non è sufficiente.
- Le spese di giudizio possono essere liquidate a favore della pubblica amministrazione anche quando questa è rappresentata da propri dipendenti, con le riduzioni previste dalla normativa vigente.
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