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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2230/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Dalmata S.p.A. chiedeva il rimborso dell'IRPEG dichiarato a credito per il 2003. L'Agenzia emetteva avviso di accertamento negando il rimborso e richiedendo maggiore imposta e sanzioni. La contribuente impugnava denunciando anche l'inosservanza del termine dilatorio (art.12 l. n.212/2000). La Corte di cassazione (ordinanza n.27623/2018) aveva annullato l'atto impositivo per vizio procedurale e, decidendo nel merito, aveva accertato che in realtà non era sorto alcun credito d'imposta in capo a Dalmata (sia per la mancata effettiva percezione di dividendi sia per l'assenza di effettivo prelievo ai sensi del contratto di apertura di credito). Dalmata ha chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza per ottenere il rimborso; la CTR Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso di ottemperanza ritenendolo inammissibile perché la sentenza non conteneva prescrizioni esecutive specifiche. Dalmata ha ricorso per cassazione contro tale rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Dalmata. Ha richiamato i principi sul giudizio di ottemperanza (art.70 d.lgs. 546/1992 come novellato): l'azione è ammissibile solo dopo il passaggio in giudicato e quando la sentenza contenga obblighi esecutivi (in particolare condanne o prescrizioni di facere/ dare). Ha quindi esaminato l'ordinanza n.27623/2018 e ha rilevato che, benché l'atto impositivo sia stato annullato per vizio procedurale, la stessa ordinanza ha deciso nel merito accertando l'insussistenza del credito d'imposta in capo a Dalmata. Ne consegue che non esiste un obbligo di facere o di pagamento a carico dell'Amministrazione da eseguire tramite giudizio di ottemperanza. Pertanto il ricorso è infondato e viene rigettato. Non si pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della P.A.

Norme richiamate

  • art. 12, legge n. 212 del 2000

    Norma sul termine dilatorio: la mancata osservanza può rendere illegittimo l'atto impositivo (condotta alla declaratoria di illegittimità dell'avviso), rilevante ai fini della decisione di merito sul vizio procedimentale

  • art. 70, d.lgs. n. 546/1992 (Giudizio di ottemperanza)

    Disciplina i presupposti e la competenza dell'azione di ottemperanza: richiede sentenza passata in giudicato, la possibilità di procedere dopo il dies a quo previsto e impone che la sentenza contenga obblighi esecutivi specifici (in pratica una statuizione condannatoria o un ordine di facere/dare). Il giudice dell'ottemperanza non può creare nuovi diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza

  • d.lgs. n. 156/2015 (modifica art.70 d.lgs. 546/1992)

    La novella ha ampliato/ridisegnato l'istituto dell'ottemperanza nel processo tributario (rifacendosi al principio di prossimità e alla competenza in funzione della paternità della sentenza), mantenendo i presupposti di giudicato e prescrittività dell'ordine

  • art. 14, d.P.R. n. 917/1986

    "se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ... al contribuente è attribuito un credito di imposta pari al 56,25 % ..."; "La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata."

    Il credito d'imposta ai sensi dell'art.14 nasce solo con la effettiva percezione dei dividendi e dev'essere richiesto nella dichiarazione relativa al periodo in cui sono stati percepiti; l'ordinanza ha verificato che non si è realizzata la concreta percezione che avrebbe fatto sorgere il credito

  • art. 24 Cost.

    Principio del diritto di accesso effettivo alla giurisdizione. La Corte rileva che il principio di effettività non può trasformare una sentenza meramente di accertamento (senza ordine di pagamento) in una condanna ad adempiere; non può essere usato per creare un obbligo di rimborso non statuuito

  • art. 67, d.P.R. n. 600/1973

    Norme del procedimento tributario e della determinazione delle imposte richiamate nella controversia in relazione alla pretesa impositiva e al diritto al rimborso

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma richiamata nella sede di motivo, interpretata in senso generale come richiamo agli effetti delle sentenze e all'estinzione/trasformazione delle obbligazioni, utile per valutare l'eventuale estinzione dell'obbligo impugnato o la sua insussistenza

  • art. 112, d.lgs. n. 114/2010

    Richiamato per analogia nel delineare l'istituto dell'ottemperanza nel processo amministrativo; utile a chiarire principi di prossimità e competenza nella materia

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nel processo tributario è ammissibile solo quando esiste una sentenza passata in giudicato che contenga un obbligo esecutivo specifico (ordine di pagamento o altro facere): una sentenza che si limiti ad accertare l'illegittimità di un provvedimento senza disporre espressamente il rimborso non dà luogo automaticamente a un obbligo di ottemperanza
  • Se la decisione della Corte (anche in forma di ordinanza) decide nel merito che il credito tributario non è sorto, non può essere ottenuto il rimborso mediante azione di ottemperanza: l'assenza del credito esclude la condanna al pagamento
  • L'eventuale illegittimità procedimentale dell'atto (es. inosservanza del termine dilatorio) può condurre all'annullamento, ma se il giudice corregge la motivazione e decide che non sussiste il diritto al rimborso, il contribuente non ottiene automaticamente il pagamento
  • Il giudice dell'ottemperanza non può creare nuovi diritti per le parti rispetto a quanto già statuito: la sua funzione è di rendere esecutivi gli obblighi espressamente riconosciuti dalla decisione giudiziale
  • Nel caso in cui la sentenza non contenga un ordine esecutivo, il contribuente deve sollecitare l'Amministrazione per l'esercizio dei poteri o impugnare il silenzio/il rifiuto mediante il rito competente; non è sufficiente l'invocazione del principio di effettività della giurisdizione per obbligare l'Amministrazione al pagamento

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