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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Rimborsi - Lo svolgimento di una attività in forma societaria è sinonimo di autonoma organizzazione e non ha diritto a rimborsi di Irap - Legittimità - Non sussiste se la società è una società semplice titolare di soli redditi da affitti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, sostenendo di non essere soggetta all'imposta perché svolgeva esclusivamente attività di concessione in affitto di beni immobili, senza un'organizzazione autonoma in forma d'impresa né collaborazione di persone. L'Ufficio ha contestato sia la spettanza del rimborso, ritenendo sufficiente la forma societaria a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione, sia la tempestività delle dichiarazioni integrative e delle istanze, presentate oltre i termini amministrativi ordinari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti e riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'IRAP versata per tutti gli anni considerati, oltre agli interessi maturati e maturandi. Ha ritenuto emendabile la dichiarazione fiscale anche oltre i termini previsti per la dichiarazione integrativa, quando l'errore abbia determinato il pagamento di un'imposta non dovuta. Ha inoltre stabilito che una società semplice che si limiti a concedere in affitto terreni e fabbricati, senza esercizio di un'attività organizzata e senza collaborazione di persone, non dispone di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso concreto, tale presupposto è stato escluso perché la società semplice si limitava alla locazione di beni immobili senza struttura organizzata d'impresa.

  • Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998

    Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore non impedisce, secondo l'interpretazione accolta dalla sentenza, di far valere in sede contenziosa l'errore che abbia comportato il pagamento di un tributo non dovuto.

  • Art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    Il termine amministrativo per chiedere il rimborso dei versamenti diretti non preclude necessariamente l'accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligazione tributaria, quando la controversia riguarda la corretta debenza dell'imposta.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che il contribuente non sopporti un onere fiscale superiore a quello previsto dalla legge; per questo, in sede contenziosa, deve essere riconosciuto il rimborso dell'imposta indebitamente versata.

  • Sentenze della Corte di Cassazione n. 6665/2015 e n. 313/2016

    La dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e giudizio, non un atto negoziale irrevocabile; pertanto il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto anche oltre i termini ordinari, purché faccia valere l'effettiva insussistenza dell'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • La sola adozione della forma societaria non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP: occorre verificare concretamente l'attività svolta, i mezzi impiegati e l'eventuale presenza di personale o collaborazione organizzata.
  • Una società semplice che percepisce esclusivamente canoni di locazione e non esercita un'attività d'impresa organizzata può, in linea generale, contestare l'assoggettamento a IRAP e chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
  • La dichiarazione fiscale può essere rettificata per correggere errori che abbiano determinato un pagamento indebito; anche la tardività della dichiarazione integrativa non esclude necessariamente la possibilità di ottenere il rimborso in sede giudiziale.
  • In una controversia tributaria di merito, il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione fiscale, senza consentire che termini procedurali amministrativi consolidino un'imposta non dovuta, salvo il rispetto delle specifiche condizioni e dei limiti previsti dalla normativa applicabile.
  • Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra mera gestione o locazione passiva di patrimoni e attività economica organizzata: solo quest'ultima, se dotata di autonoma struttura, può integrare il presupposto dell'IRAP.

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