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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Varese

IRAP - Medico oculista presso strutture esterne - Autonoma organizzazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del medico è stata accolta: l'attività professionale svolta presso strutture di terzi, quando l'organizzazione è riferibile alla struttura stessa e non al professionista, non integra il requisito dell'autonoma organizzazione. Di conseguenza, i compensi non sono assoggettati all'IRAP.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP dei redditi derivanti dall'attività medica svolta presso strutture sanitarie di terzi. Sosteneva che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché l'organizzazione dell'attività e le relative responsabilità facevano capo alle strutture ospitanti, mentre il compenso era determinato in misura globale annua oppure variava in base all'impegno e al tipo di prestazione richiesto.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo se l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione, intesa come disponibilità e gestione di mezzi e strutture organizzati dal contribuente e non meramente messi a disposizione da terzi.

Massime di principio

  • Il professionista che opera all'interno di strutture organizzate da terzi può escludere l'IRAP quando non assume la responsabilità dell'organizzazione e non dispone di una propria autonoma struttura produttiva.
  • La mera percezione di compensi professionali non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione: occorre verificare chi organizza l'attività, chi sostiene i costi e chi gestisce mezzi, personale e strutture.
  • La determinazione del compenso, sia come importo annuo predeterminato sia in funzione dell'impegno o delle prestazioni richieste dalla struttura, è compatibile con l'assenza di autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e riferita all'effettivo assetto dell'attività: l'esenzione non opera automaticamente per ogni professionista che lavori presso terzi, soprattutto se egli mantiene una propria organizzazione autonoma significativa.

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