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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Pavia

ACCERTAMENTO IRES - ABUSO DEL DIRITTO - Finanziamento societario - Prestito obbligazionario convertibile a carico dei soci - Recupero a tassazione interessi passivi - Legittimità e assenza di abuso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto abusiva l'operazione di finanziamento societario, sostenendo che l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto esclusivamente dai soci fosse diretta unicamente a ridurre il reddito imponibile mediante la deduzione degli interessi passivi, con contestuale remunerazione dei soci. La società ha contestato tale ricostruzione, evidenziando la legittimità dell'operazione e la coerenza del tasso applicato con i valori di mercato.

La decisione

La contestazione di abuso del diritto è stata ritenuta infondata. L'emissione di un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto dai soci non è, di per sé, abusiva, poiché può rappresentare una normale scelta di finanziamento anche per un'impresa sana. In assenza di elementi idonei a dimostrare che l'operazione fosse priva di una ragione economica ulteriore rispetto al risparmio fiscale, e considerato che il tasso medio era in linea con quelli di mercato, non era legittimo recuperare a tassazione gli interessi passivi.

Norme richiamate

  • Divieto di abuso del diritto

    L'Amministrazione finanziaria può sindacare le operazioni dei contribuenti quando emerga che esse sono prive di sostanza economica e perseguono esclusivamente un vantaggio fiscale. Non può, invece, qualificare come abusiva una scelta imprenditoriale ordinaria sulla sola base del beneficio fiscale ottenuto.

  • Disciplina IRES sulla deducibilità degli interessi passivi

    Gli interessi passivi relativi a un finanziamento effettivo e coerente con condizioni di mercato possono essere dedotti, salvo che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza dell'operazione, la sua artificiosità o la sua finalizzazione esclusiva al risparmio d'imposta.

Massime di principio

  • Un'operazione finanziaria tra società e soci non è abusiva solo perché produce una deduzione fiscale o perché i soci percepiscono interessi.
  • Per contestare l'abuso del diritto occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza di valide ragioni economiche ulteriori rispetto al risparmio fiscale.
  • La scelta tra finanziamento mediante capitale di debito e conferimento di capitale rientra, in linea generale, nella discrezionalità imprenditoriale e non può essere sostituita dall'Amministrazione senza adeguata prova dell'artificiosità dell'operazione.
  • La coerenza del tasso d'interesse con i valori di mercato costituisce un importante elemento a favore della genuinità e della normale funzione economica del finanziamento.
  • La sottoscrizione esclusiva da parte dei soci può essere valutata criticamente, ma non determina automaticamente l'abuso: devono essere esaminati struttura, condizioni, effettività e funzione economica complessiva dell'operazione.

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