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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, riproponendo le contestazioni relative alla nullità dell'avviso di accertamento per vizi di notifica ai sensi degli artt. 60 e 43 del DPR 600/1973, alla notifica effettuata presso un luogo diverso dalla sede sociale e presso l'abitazione del legale rappresentante, alla violazione del principio del contraddittorio, alla carenza di motivazione e all'inesistenza della pretesa tributaria. Tuttavia, la società aveva successivamente presentato istanza di accertamento con adesione e sottoscritto un accordo che aveva rideterminato e ridotto la pretesa fiscale, con conseguente sostituzione dell'originario avviso di accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che le doglianze fossero una mera riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado e che non affrontassero il punto decisivo: l'originario avviso non era più impugnabile perché era stato sostituito dall'accertamento definito in via concordata mediante adesione. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 60 del DPR 600/1973

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari. La società ne ha dedotto la violazione, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché l'atto originario era stato sostituito dall'accertamento definito con adesione.

  • Art. 43 del DPR 600/1973

    La norma riguarda gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi. Anche le contestazioni riferite a tale disposizione sono state ritenute non più utilmente proponibili nei confronti dell'atto originario, ormai sostituito dall'accordo di adesione.

  • Accertamento con adesione

    La definizione concordata della pretesa tributaria comporta la sostituzione dell'originario avviso di accertamento con il nuovo accertamento nella misura concordata. Di conseguenza, l'atto precedente non è più impugnabile e il contribuente non può contestarlo successivamente come se fosse ancora efficace.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento viene sostituito da un nuovo atto emesso in esecuzione di un accordo di accertamento con adesione, l'atto originario perde rilevanza e non può più costituire utilmente l'oggetto di un ricorso.
  • La sottoscrizione di un accordo di adesione comporta, in linea generale, l'accettazione della pretesa rideterminata e limita la possibilità di contestare successivamente i vizi dell'originario avviso, inclusi i difetti di notifica, motivazione o quantificazione.
  • In appello è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi già formulati in primo grado può portare al rigetto dell'impugnazione.
  • Prima di impugnare un atto tributario occorre verificare se esso sia ancora esistente ed efficace oppure se sia stato annullato, sostituito o definito mediante autotutela, adesione o altro procedimento concordato.

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