Sentenza del 16/02/2016 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IRES - Interessi passivi - Consolidato - Deduzione in capo ad altra società del gruppo - Capienza di ROL - Erronea compilazione rigo RF121 - Errore materiale e formale - Prevalenza sostanza sull'errore formale - Legittimità deduzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la legittimità della deduzione degli interessi passivi trasferiti nell'ambito del consolidato fiscale. L'omessa compilazione della colonna 2 del rigo RF121 non ha comportato la perdita del beneficio, poiché l'Amministrazione poteva ricostruire il dato attraverso le informazioni già presenti nella dichiarazione. È stato applicato il principio della prevalenza della sostanza sull'errore formale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del consolidato fiscale ai sensi dell'art. 96, commi 7 e 8, del TUIR. La società aveva omesso di compilare la colonna 2 del rigo RF121 del modello UNICO, pur avendo indicato negli altri campi del medesimo rigo i dati necessari per ricostruire il valore corretto. L'omissione è stata qualificata come errore materiale e formale, poiché il valore omesso risultava dalla somma algebrica di dati già dichiarati e non incideva sulla sussistenza sostanziale del diritto alla deduzione.
Norme richiamate
Art. 96, commi 7 e 8, del TUIR
Prevede la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili maturata presso una società del gruppo con la capienza di ROL residua presso un'altra società dello stesso gruppo consolidato.
La norma consente il trasferimento e la compensazione degli interessi passivi indeducibili all'interno del consolidato fiscale, purché sussista capienza di ROL e siano rispettati i presupposti sostanziali.
Modello UNICO, righi RF118-RF121
La sezione dichiarativa serve a determinare e documentare la quota di interessi passivi indeducibili e il relativo trasferimento. L'omessa indicazione di un dato ricostruibile sulla base delle altre informazioni dichiarate costituisce un errore materiale e formale, non necessariamente ostativo alla deduzione.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, la deduzione degli interessi passivi può essere riconosciuta anche quando la dichiarazione contiene un'omissione formale, se i requisiti sostanziali del beneficio sono dimostrabili.
- Un errore nella compilazione di un singolo rigo o campo non dovrebbe comportare automaticamente la perdita del diritto fiscale quando il dato è ricostruibile attraverso altre informazioni già presenti nella dichiarazione.
- Prevale il principio di sostanza sulla forma: l'Amministrazione deve verificare se il contribuente possiede effettivamente i requisiti per la deduzione, distinguendo gli errori meramente formali dalle irregolarità che alterano il calcolo o impediscono i controlli.
- Per beneficiare di questa tutela è importante che la capienza di ROL, l'ammontare degli interessi e il trasferimento infragruppo risultino documentati e coerenti con i dati dichiarati.
- La mancata compilazione può invece assumere rilievo sostanziale se impedisce la ricostruzione dei dati, altera il risultato fiscale o nasconde l'assenza dei presupposti previsti dalla legge.
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