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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16823/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una persona che aveva intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza con il legale rappresentante di una società che gestiva due distributori di carburante chiedeva l'accertamento di avere svolto, per un lungo periodo, attività lavorativa subordinata in favore della società. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provati gli indici della subordinazione: assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare, orario predeterminato, retribuzione fissa mensile. La collaborazione era stata invece ricostruita come prestata per solidarietà, condivisione e riconoscenza nell'ambito del rapporto personale e familiare. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione degli artt. 2697 c.c., 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito alla lavoratrice l'onere di provare la gratuità della prestazione; violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 36 Cost. per asserita inversione della presunzione di onerosità del lavoro subordinato; nullità della sentenza per motivazione apodittica in ordine all'irrilevanza di pagamenti in contanti e voucher; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2094 e 2697 c.c. per mancata valorizzazione di indici sussidiari della subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di prova della subordinazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione d'appello confermava integralmente quella di primo grado in una ipotesi di "doppia conforme". La Corte ha escluso sia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e che la valutazione degli indici della subordinazione appartiene al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: chi agisce per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve provare i relativi elementi costitutivi, inclusi onerosità e subordinazione

  • art. 416 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma processuale sul contenuto della difesa e sulla prova nel rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente con riguardo ai limiti dell'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello nel rito del lavoro

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme e che non è consentita la rivalutazione del merito sotto le vesti della violazione di legge

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la regola della doppia conforme, che limita il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la definizione di lavoro subordinato e per il ruolo degli indici sintomatici della subordinazione

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente in collegamento alla presunta onerosità della prestazione lavorativa subordinata

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la diversa forza attribuita dal giudice alle prove raccolte attiene alla valutazione di merito e non integra, di per sé, violazione di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado decidendo sui medesimi fatti principali e sul medesimo impianto logico-argomentativo.
  • La verifica della subordinazione nel rapporto di lavoro si fonda su un apprezzamento complessivo di indici sintomatici; l'accertamento della loro concreta ricorrenza nel caso specifico è un giudizio di fatto riservato al merito e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Chi fa valere in giudizio diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato deve dimostrare con prova precisa e rigorosa tutti gli elementi costitutivi del rapporto, compresi onerosità e subordinazione; non basta contestare la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri processuali.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.; non vi è vizio quando il giudice esponga, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento in modo controllabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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