Cassazione Penale, Sentenza n. 47005/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord (21/06/2024) che aveva riconosciuto la continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, deducendo il difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso il provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del P.M. impugnante, ritenendo che è legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione solo il pubblico ministero che abbia assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo. Nel caso di specie il PM ricorrente era diverso da quello che aveva preso parte al procedimento, sicché mancava la legittimazione e non si è proceduto ad alcun esame di merito.
Norme richiamate
Giurisprudenza: Sez. I n. 15853 del 25.2.2020 (rv 278981)
legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo
La Corte interpreta che l'interesse/legittimazione ad impugnare le decisioni del giudice dell'esecuzione è riservata al PM che ha effettivamente partecipato come parte al procedimento esecutivo; un diverso PM non può validamente proporre ricorso per cassazione contro tali provvedimenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione può essere proposto solo dal pubblico ministero che abbia preso parte al procedimento esecutivo; verificare sempre quale PM ha partecipato prima di impugnare.
- La mancata corrispondenza tra il PM che impugna e quello già parte in giudizio integra un vizio di legittimazione che determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
- Per contestare la competenza funzionale o altri vizi del giudice dell'esecuzione è necessario che il soggetto che impugna abbia uno status processuale formale (essere parte) nel procedimento interessato; in caso di cambio di PM occorrono atti formali di sostituzione o intervento.
- Quando si riceve o si emette un provvedimento di riconoscimento della continuazione tra sentenze irrevocabili, le parti e l'organo requirente devono accertare tempestivamente la correttezza della rappresentanza processuale per evitare inammissibilità procedurali delle impugnazioni.
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