Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontanella impugna la riforma in Appello della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado: la Corte d'Appello aveva condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (operazioni infragruppo tra Eurofili S.p.A. e Filatura Fontanella S.p.A., e operazioni contestate come non riconducibili a sale-and-lease-back). In cassazione il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per mancata rinnovazione in appello della prova dichiarativa (dichiarazioni e esami in dibattimento del curatore, del liquidatore e dei consulenti tecnici ritenuti decisivi) e, in secondo luogo, la mancata valutazione e applicazione delle norme sulla sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative (artt. 53, 56-bis e 58 L. 689/1981, con riferimento alle modifiche del d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo: ha accertato che la sentenza d'appello ha effettivamente rivalutato e valorizzato dichiarazioni rese in dibattimento (curatore, liquidatore, consulenti tecnici) senza procedere alla loro rinnovazione in contraddittorio, in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (cfr. Dasgupta, Pavan, Troise, "D."), dall'art. 603 c.p.p. e dal canone di "motivazione rafforzata" richiesto in caso di ribaltamento da assoluzione a condanna. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, ferma restando la prescrizione del principio di diritto secondo cui, se in appello si riforma in senso di condanna un'assoluzione e si valorizzano espressamente contenuti di dichiarazioni rese in dibattimento, va rinnovata l'assunzione di quelle prove dichiarative (comprese quelle dei consulenti tecnici). Il motivo relativo alla sostituzione della pena è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
"obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero"
La Corte ricorda che, se in appello si ribalta un'assoluzione e la decisione poggia su diversa valutazione di prove dichiarative assunte in dibattimento e ritenute decisive, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione dell'esame in contraddittorio; la mancata rinnovazione integra violazione di legge salvo che siano presenti elementi compensativi che assicurino l'overall fairness.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
motivi di cassazione per violazione di legge e vizio della motivazione
La Corte ha annullato la sentenza d'appello per violazione di legge (lett. c) relativa alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative) e per insufficienza della motivazione (lett. e) concernente l'assenza della "motivazione rafforzata" necessaria per il ribaltamento in condanna).
art. 533, cod. proc. pen.
"principio dell'accertamento della colpevolezza 'oltre ogni ragionevole dubbio'"
La Corte sottolinea che la decisione che ribalta un'assoluzione deve offrire una motivazione rafforzata, capace di eliminare il ragionevole dubbio richiamato dall'art. 533 c.p.p.
art. 27, Cost.
"presunzione di non colpevolezza"
La sentenza richiama la portata costituzionale della presunzione di non colpevolezza quale fondamento che giustifica l'attenzione alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
"diritto ad un giusto processo, inclusa la possibilità di esaminare i testimoni"
La Corte collega l'obbligo di rinnovazione alla giurisprudenza della Corte EDU (es. Dan c. Moldavia) che richiede la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in caso di overturning per garantire il contraddittorio e l'equità complessiva del processo.
legge n. 103/2017
"novella che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 603 c.p.p."
La modifica normativa recepisce l'obbligo di valutare la rinnovazione della prova dichiarativa in appello, rafforzando il controllo di legittimità nelle ipotesi di impugnazione del pubblico ministero.
Artt. 53, 56-bis e 58, L. 689/1981
"norme sulla sostituzione delle pene detentive con sanzioni alternative"
Sono richiamate nel ricorso come base per censurare la mancata sostituzione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e non ha deciso nel merito, invitando il giudice di rinvio a riesaminare la questione se rilevante.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dasgupta, Pavan, Troise, 'D.' e altre)
principi giurisprudenziali su rinnovazione della prova dichiarativa e motivazione rafforzata
La Corte utilizza le pronunce delle Sezioni Unite come parametro interpretativo: prova dichiarativa resa in dibattimento è rinnovabile se decisiva; eccezioni possibili solo se esistono elementi compensativi tali da garantire l'equità processuale e se la motivazione d'appello è rafforzata.
Massime di principio
- Se in appello si ribalta un'assoluzione e la decisione si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni rese in dibattimento (testimoni "tecnici", curatore, periti, consulenti), il giudice d'appello deve rinnovare l'esame di quelle dichiarazioni in contraddittorio: altrimenti la decisione è viziata per violazione dell'art. 603 c.p.p.
- La mancata rinnovazione della prova dichiarativa può essere ammessa solo se il giudice d'appello dimostra con motivazione rafforzata che le dichiarazioni non sono state decisive oppure che esistono elementi compensativi (garanzie procedurali, verifiche dirette di prove documentali, imprevedibilità della mancata comparizione) idonei ad assicurare l'equità complessiva del processo (overall fairness).
- Quando si procede a un 'ribaltamento' in senso di condanna, la motivazione dell'appello deve essere 'rafforzata': non basta criticare l'assoluzione, bisogna confutare analiticamente i punti salienti della precedente motivazione e mostrare perché il nuovo convincimento supera il dubbio ragionevole richiesto dall'art. 533 c.p.p.
- Le conclusioni contenute in relazioni scritte di periti o consulenti, se poi integrate e sostenute oralmente in dibattimento, assumono natura dichiarativa: la loro rinnovazione orale in appello è necessaria se la loro rivalutazione è alla base del cambiamento di esito.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a far qualificare come 'decisive' le prove dichiarative favorevoli e chiedere espressamente la rinnovazione in appello; il pubblico ministero e il giudice d'appello, invece, se non rinnovano, devono indicare e motivare tassativamente i fattori compensativi che garantiscono l'equità del processo.
- Sulle questioni relative alla sostituzione della pena con misure alternative (L. 689/1981 e d.lgs. n.150/2022), la corte dovrà comunque valutare e motivare espressamente le condizioni di applicabilità; la mancata trattazione non può essere semplicemente desunta ma deve essere esaminata dal giudice di merito al rinvio.
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