Parere n. 436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, contro il Ministero della giustizia e nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'annullamento: - del provvedimento n.-OMISSIS-/2018/cs datato 18 giugno 2018, con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria gli ha negato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Postumi di infarto acuto del miocardio trattato con bypass aortocoronarico in sufficiente compenso periferico di circolo"; - di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo e, ove occorrente, dei pareri n.135682018 e n. 899152017 del Comitato di verifica per le cause di servizio. - di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo e, ove occorrente, dei pareri n.135682018 e n. 899152017 del comitato di verifica per le cause di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei postumi di infarto acuto del miocardio trattato con bypass aortocoronarico.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 18 giugno 2018, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente nei postumi di infarto acuto del miocardio trattato con bypass aortocoronarico, nonché gli atti connessi e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Nel corso dell’esame del ricorso, la Sezione ha rilevato lacune istruttorie in ordine alle condizioni lavorative del ricorrente e al nesso tra l’infermità e il servizio, disponendo una nuova verificazione medico-legale. Dopo avere inizialmente individuato il Policlinico Militare del Celio quale struttura incaricata, preso atto della sua indisponibilità, la Sezione ha disposto che l’accertamento fosse svolto da un’apposita commissione medico-legale nominata dal Direttore della sede INAIL del luogo di residenza del ricorrente. Al momento dell’ulteriore esame, l’Amministrazione non aveva documentato l’avvenuto adempimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso nel merito il ricorso. Ha rilevato che non vi è traccia dell’esecuzione della verificazione medico-legale già disposta e ha reiterato l’incombente istruttorio, confermando i precedenti pareri interlocutori. Ha ordinato all’Amministrazione di trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, notizie sull’adempimento, sottolineando che l’ingiustificato ritardo può determinare responsabilità anche erariale. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza del terzo trimestre 2026.
Osservazioni
Verificazione medico-legale
La Sezione ha confermato la necessità di una nuova visita medico-legale, da svolgersi da parte di un’apposita commissione nominata dal Direttore della sede INAIL del luogo di residenza del ricorrente, per accertare, alla luce della documentazione disponibile e delle condizioni lavorative, il collegamento tra l’infermità e il servizio.
Inadempimento dell’Amministrazione
Poiché non è pervenuta alcuna documentazione attestante l’esecuzione dell’accertamento, l’Amministrazione è stata invitata a fornire entro quindici giorni notizie sull’adempimento. La Sezione ha avvertito che l’ingiustificato ritardo può essere causa di responsabilità, anche erariale.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 1199/1971
“l’organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l’istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell’atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può... ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni”
La disposizione consente alla Sezione, nell’ambito del ricorso straordinario, di ordinare nuove verificazioni quando l’istruttoria risulti incompleta o i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato siano contraddetti dai documenti.
art. 189 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato dall’Amministrazione quale fondamento dell’individuazione del Collegio Medico Legale della Difesa come organismo deputato a collaborare con gli organi della giustizia amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’istruttoria sia incompleta e l’accertamento tecnico risulti indispensabile per la decisione, la Sezione può ordinare nuove verificazioni ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 1199/1971.
- L’organo consultivo incaricato della decisione può individuare autonomamente, anche in presenza di indicazioni difformi dell’Amministrazione, una struttura pubblica terza e imparziale cui affidare una verificazione tecnico-scientifica necessaria alla definizione del ricorso.
- La mancata esecuzione senza adeguata giustificazione degli incombenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato può comportare responsabilità dell’Amministrazione, anche di natura erariale.
- Nel ricorso straordinario, l’accertamento del nesso tra infermità e causa di servizio richiede un’istruttoria adeguata sia sulle condizioni sanitarie sia sulle concrete condizioni lavorative dell’interessato.
Ricorso straordinario sul riconoscimento della causa di servizio
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. È impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei postumi di un infarto acuto del miocardio trattato con bypass aortocoronarico, oltre agli atti connessi e ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Necessità di integrazione istruttoria
Nel corso dell’esame, la Sezione aveva rilevato lacune istruttorie riguardanti sia le condizioni lavorative del ricorrente sia l’eventuale collegamento causale tra l’attività di servizio e l’infermità. Per tale ragione aveva disposto una nuova verificazione medico-legale, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 1199/1971.
Inizialmente era stato individuato il Policlinico Militare del Celio di Roma. L’Amministrazione aveva tuttavia comunicato che tale struttura non disponeva di ufficiali medici specialisti in medicina legale e aveva chiesto di essere esonerata dall’incombente, indicando quale organismo idoneo il Collegio Medico Legale della Difesa.
Individuazione della struttura verificatrice
Con un successivo parere interlocutorio, la Sezione aveva preso atto dell’indisponibilità del Policlinico Militare e aveva individuato quale struttura pubblica, terza e imparziale una commissione medico-legale nominata dal Direttore della sede INAIL del luogo di residenza del ricorrente.
La Sezione ha ribadito che l’organo cui è affidata la decisione del ricorso straordinario può individuare l’organismo tecnico-scientifico cui demandare una verificazione indispensabile alla decisione, senza essere vincolato dalla diversa scelta autonomamente operata dall’Amministrazione.
Mancata esecuzione dell’accertamento
All’ulteriore adunanza non risultava documentato l’avvenuto svolgimento della visita medico-legale. La Sezione ha quindi reiterato l’incombente già disposto e ha invitato l’Amministrazione a trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione del parere, informazioni sull’adempimento.
È stato sottolineato che l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ordine istruttorio può determinare responsabilità anche erariale.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere ha natura interlocutoria: il ricorso non è stato ancora deciso nel merito. La Sezione ha confermato i precedenti pareri e ha rinviato la trattazione dell’affare a un’adunanza del terzo trimestre 2026, in attesa dell’espletamento della verificazione medico-legale.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Come è indicizzato
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