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Circolare

Circolare numero 218 del 21-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova versione dell’estratto contributivo per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, resa operativa con la diffusione del provvedimento. Vengono aggiornati i criteri di accredito dei periodi contributivi, con particolare rilievo per gli anni 1982-1990, per la gestione dei piccoli crediti e per la determinazione di mesi accreditati, importo IVS, reddito contributivo, reddito pensionabile e segnalazioni di incongruenza. Sono inoltre precisate le regole per i periodi antecedenti il 1981, per i soggetti senza anzianità contributiva dal 1996 e per le attività non soggette a IVS sul minimale.

Estratto contributivo per iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti

Estratto contributivo degli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti

La circolare disciplina la nuova versione dell’estratto contributivo per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, resa operativa con la sua diffusione. Il documento aggiorna i criteri di formazione dell’estratto, con particolare attenzione alla corretta individuazione dei periodi accreditabili, alla gestione dei piccoli crediti e alle modalità di determinazione di mesi accreditati, importo IVS, reddito contributivo, reddito pensionabile e segnalazioni di anomalia.

Finalità e ambito dell’intervento

L’intervento si colloca nel processo di decentramento funzionale e mira a consentire una più consapevole partecipazione delle sedi alla formazione dei provvedimenti dell’Istituto. La circolare richiama espressamente una nuova versione dell’estratto contributivo, che introduce innovazioni sui criteri di accredito dei periodi, soprattutto per gli anni dal 1982 al primo semestre del 1990, e sulle tolleranze per i crediti di importo minimo.

Copertura assicurativa e limiti per i piccoli crediti

Per i periodi precedenti il 1996, se il versamento effettivo risulta inferiore al dovuto entro il limite massimo di lire 50.000 di soli contributi, il periodo è accreditato integralmente. Per i periodi dal 1996 in poi, il limite è fissato a lire 20.000 e comprende sia i contributi sia gli eventuali oneri accessori.

La circolare precisa inoltre che, per i periodi dal 1982 al primo semestre 1990, la disciplina precedente prevedeva la copertura formale del periodo ma la sua inutilizzabilità mediante segnalazione "N"; con la nuova procedura, invece, il periodo viene contratto in proporzione al rapporto tra contributi dovuti e contributi effettivamente versati e rimane utilizzabile ai fini delle prestazioni, con segnalazione "C".

Informazioni esposte nell’estratto contributivo

Per ogni anno di contribuzione vengono associate quattro informazioni essenziali:

  • numero dei mesi accreditati;
  • importo IVS;
  • reddito contributivo;
  • reddito pensionabile.

Per il solo anno 1990 le informazioni sono distinte tra primo e secondo semestre, in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 2 agosto 1990, n. 233. Possono inoltre essere presenti particolari segnalazioni, il cui significato è spiegato nei paragrafi dedicati.

L’estratto relativo ai soggetti titolari o collaboratori di azienda artigiana o commerciale è completato dalle date di "inizio imposizione" e "fine attività". La mancanza o l’incoerenza di tali date genera la segnalazione "DATE NON CONGRUENTI O ASSENTI".

Determinazione dei mesi accreditati e dell’importo IVS

Il numero dei mesi accreditati si calcola imputando l’importo complessivamente accreditato a titolo di contributo IVS per l’anno all’importo dovuto per ciascuna mensilità, a partire dal primo mese di imposizione fino a esaurimento dell’importo. L’importo accreditato al singolo soggetto, in presenza di più assicurati, è determinato ripartendo la contribuzione versata dall’azienda in modo proporzionale al periodo lavorato.

La circolare distingue i criteri di calcolo in base ai diversi periodi normativi:

Periodi anteriori al 1982

L’importo IVS mensile dovuto coincide con la quota fissa mensile vigente per l’anno. L’accredito al singolo componente dell’azienda è determinato in base alla contribuzione fissa accreditata all’azienda e ripartito proporzionalmente al periodo di lavoro del soggetto.

Periodi dal 1982 al 1989

Se il soggetto è titolare, il dovuto mensile è dato dalla somma del contributo fisso mensile e della quota ottenuta dividendo il contributo aziendale dovuto per il numero dei mesi di imposizione del titolare. Il contributo aziendale dovuto è pari al 4% per il titolare artigiano e al 4,2% per il titolare commerciante del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente, con minimale di versamento di lire 50.000 e massimale di versamento di lire 2.000.000.

Se il reddito del titolare non è conosciuto, il contributo aziendale è determinato sulla base dei versamenti accreditati a tale titolo, nel rispetto di minimale e massimale. L’accredito al titolare comprende la quota fissa e la quota percentuale aziendale, quest’ultima valutata entro il massimale e, se noto, entro il dovuto calcolato sul reddito.

Se il soggetto è collaboratore, il dovuto mensile coincide con il solo contributo fisso mensile e l’accredito è limitato a tale contributo fisso.

Periodi dal 1991

Il contributo IVS mensile dovuto si determina applicando l’aliquota di legge al reddito mensile del soggetto, entro i limiti del minimale e del massimale mensili; per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni l’aliquota è ridotta.

Fino alla competenza 1992 si considera il reddito relativo all’attività che ha dato luogo all’iscrizione, dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. Dalla competenza 1993, invece, si assume il complesso dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per l’anno cui si riferisce il contributo.

Se il reddito non è noto, esso viene desunto dai versamenti accreditati a titolo di contributo IVS eccedente il minimale, in base alle fasce e al massimale vigenti. L’accredito è composto dalla parte sul minimale e dalla parte sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Anno 1990

Per il primo semestre si applicano i criteri degli anni 1982-1989; per il secondo semestre si applicano quelli dei periodi dal 1991. Per i titolari, l’accredito comprende la quota fissa del primo semestre, la quota sul minimale del secondo semestre, la quota percentuale aziendale del primo semestre e la quota percentuale sulla parte di reddito eccedente il minimale del secondo semestre. Per i collaboratori, l’accredito comprende la quota fissa del primo semestre, la quota sul minimale del secondo semestre e la quota percentuale sulla parte di reddito eccedente il minimale del secondo semestre.

Periodi antecedenti il 1981 e dati storici

Per le imposizioni effettuate prima del 1981, l’individuazione dei mesi accreditati avviene sulla base delle informazioni contributive storiche, ossia dei mesi imposti con ruolo esattoriale, dei mesi riscossi senza ruolo, dei mesi coperti da contribuzione volontaria fino al secondo trimestre 1972 e dei mesi con copertura contributiva annullata per altri motivi.

La circolare chiarisce che le informazioni relative alle date e ai contributi possono essere registrate sia come "periodo contributivo" sia come "dati storici". Se un periodo è registrato solo come dato storico, le eventuali date mancanti devono restare registrate come dati storici; se invece il periodo è in parte storico e in parte come periodo contributivo, le date di inizio imposizione e, per i periodi chiusi, di fine attività devono essere registrate sul periodo contributivo.

Reddito contributivo

Il reddito contributivo è il reddito sul quale è dovuto il contributo IVS aggiuntivo aziendale o il contributo IVS a percentuale individuale.

Periodi dal 1982 al primo semestre 1990

Si tratta del reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF, base del contributo IVS aziendale, ed è definito solo per i titolari. Se il reddito del titolare è noto, il reddito contributivo coincide con quel reddito nei limiti del minimale e del massimale di versamento. Se il reddito non è noto, il reddito contributivo è calcolato sulla base dell’importo accreditato a titolo di contributo a percentuale aziendale, entro i limiti del minimale e del massimale. Per i commercianti è indicato l’intervallo tra lire 1.190.000 e lire 47.619.000; per gli artigiani tra lire 1.250.000 e lire 50.000.000.

Periodi dal secondo semestre 1990

Il reddito contributivo è il reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF su cui è dovuto il contributo IVS a percentuale. Se il reddito è noto, il reddito contributivo coincide con esso, entro i limiti del minimale e del massimale vigenti. Se il reddito non è noto, viene desunto dall’importo accreditato a titolo di contributo versato sul reddito eccedente il minimale, sempre entro i limiti vigenti.

Reddito pensionabile

Il reddito pensionabile è il reddito su cui si basa la determinazione della pensione.

Periodi sino al primo semestre 1990

Poiché il contributo IVS complessivamente versato è pari al 12% del reddito pensionabile, il reddito pensionabile si ottiene sommando, per ogni mese accreditato, l’importo IVS mensile dovuto dal soggetto, al netto di ENAOLI e maternità, moltiplicato per 100 e diviso per 12.

Periodi dal secondo semestre 1990 al 1992

Il reddito pensionabile è pari al reddito contributivo moltiplicato per il numero dei mesi accreditati e diviso per 12.

Periodi dal 1992 in poi

Il reddito pensionabile è pari al reddito contributivo moltiplicato per il numero dei mesi accreditati e diviso per il numero dei mesi di imposizione dell’anno.

Segnalazioni di anomalia

La circolare disciplina quattro segnalazioni principali:

  • "A": duplicazione di imposizione o duplicazione di contributi volontari. Si verifica quando un mese risulta imposto più di una volta oppure quando un mese imposto risulta accreditato mediante contribuzione volontaria.
  • "B": imposizione non congruente con le date di inizio imposizione e/o fine attività. Si presenta quando i mesi imposti non sono coerenti con le date registrate o quando tali date mancano o sono incomplete.
  • "C": periodo accreditato parzialmente, ossia quando il numero dei mesi accreditati è inferiore a quello dei mesi imposti.
  • "V": reddito desunto dai versamenti, cioè determinato sulla base dei versamenti effettuati a titolo di contributo IVS aziendale o a percentuale su redditi eccedenti il minimale.

La circolare precisa anche che, in caso di duplicazioni o incongruenze, le sedi devono intervenire con le funzioni di variazione delle date e di inserimento o annullamento dei contributi storici, secondo le istruzioni contenute nei messaggi già richiamati.

Esclusioni e massimale per soggetti senza anzianità contributiva

Le regole descritte non si applicano agli esercenti attività per le quali non sussiste l’obbligo contributivo IVS sul minimale, come gli affittacamere. Per tali soggetti è annunciato un successivo chiarimento.

Per i soggetti privi di anzianità contributiva, a decorrere dal 1996 deve essere considerato lo specifico massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Esempi applicativi

L’allegato contiene diversi esempi significativi che illustrano il funzionamento dei criteri introdotti. Vengono esaminati casi di titolari artigiani e commercianti con reddito noto o non noto, periodi con contrazione dell’accredito, applicazione della segnalazione "V" quando il reddito è desunto dai versamenti, nonché ipotesi relative al 1990, al 1996 e al 1997. Gli esempi mostrano concretamente come si calcolano i mesi accreditati, l’importo complessivamente accreditato, il reddito contributivo e il reddito pensionabile, anche in presenza di versamenti parziali o di più soggetti nell’ambito della stessa azienda.

Punti principali

Nuova versione dell’estratto contributivo

Viene introdotta una nuova versione dell’estratto contributivo per artigiani e commercianti, con criteri aggiornati per l’individuazione dei periodi accreditabili. Le innovazioni riguardano soprattutto i periodi dal 1982 al primo semestre 1990 e l’applicazione delle tolleranze sui crediti di minimo importo. La nuova procedura è resa operativa contestualmente alla circolare.

Determinazione della copertura assicurativa e piccoli crediti

Per i periodi precedenti il 1996, se il versamento effettivo è inferiore al dovuto entro il limite massimo di lire 50.000 di soli contributi, i contributi dovuti sono accreditati integralmente. Dal 1996 in poi il limite scende a lire 20.000 e comprende anche gli eventuali oneri accessori. Per i periodi 1982-primo semestre 1990, quando i contributi versati sono inferiori al minimale, il periodo non viene più semplicemente reso inutilizzabile, ma viene contratto proporzionalmente e resta utilizzabile ai fini prestazionali, con segnalazione "C".

Struttura delle informazioni per anno di contribuzione

Per ogni anno vengono esposti numero di mesi accreditati, importo IVS, reddito contributivo e reddito pensionabile. Per il 1990 i dati sono distinti tra primo e secondo semestre, in coerenza con la legge n. 233 del 2 agosto 1990. Possono inoltre comparire specifiche segnalazioni, e l’estratto per i periodi in cui il soggetto è titolare o collaboratore è completato dalle date di inizio imposizione e fine attività.

Criteri di calcolo per i mesi accreditati e importo IVS

Il numero dei mesi accreditati si ottiene rapportando l’importo complessivamente accreditato per l’anno all’importo dovuto per ciascun mese, a partire dal primo mese di imposizione fino a esaurimento dell’importo. L’importo accreditato al singolo soggetto, in presenza di più assicurati, deriva dalla ripartizione della contribuzione aziendale in base al periodo lavorato. La circolare distingue i criteri per periodi anteriori al 1982, per gli anni 1982-1989, per il 1990 e per i periodi dal 1991 in avanti.

Reddito contributivo e reddito pensionabile

Il reddito contributivo è definito, per i periodi dal 1982 in poi, in funzione del reddito d’impresa o del reddito desunto dai versamenti quando il reddito non è noto. Per i periodi sino al primo semestre 1990 il reddito pensionabile si calcola partendo dal contributo IVS mensile dovuto, al netto di ENAOLI e maternità, moltiplicato per 100 e diviso per 12. Dal secondo semestre 1990 al 1992 il reddito pensionabile è pari al reddito contributivo per mesi accreditati diviso 12; dal 1992 in poi si divide per i mesi di imposizione dell’anno.

Segnalazioni di incongruenza e anomalie

Sono previste segnalazioni per duplicazione di imposizione o di contributi volontari ('A'), imposizione non congruente con le date ('B'), periodo accreditato parzialmente ('C') e reddito desunto dai versamenti ('V'). La circolare spiega le condizioni in cui tali segnalazioni compaiono e indica che, in caso di incongruenze su date o dati storici, le sedi devono usare le funzioni di aggiornamento delle date e di inserimento/annullamento dei contributi storici secondo le istruzioni già emanate.

Esclusioni e casi particolari

I criteri descritti non si applicano agli esercenti attività per le quali non sussiste l’obbligo contributivo IVS sul minimale, come gli affittacamere, per i quali si rinvia a successive comunicazioni. Per i soggetti privi di anzianità contributiva, dal 1996 si applica lo specifico massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

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