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Circolare

Circolare numero 219 del 21-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la determinazione definitiva, per gli anni 1995 e 1996, del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Vengono indicate le fasce di retribuzione annua in franchi svizzeri, le corrispondenti misure percentuali (90%, 95% e 100%) e gli importi lordi/netti mensili e netti giornalieri da corrispondere. Poiché ai beneficiari era già stato pagato un importo provvisorio giornaliero, le sedi INPS devono procedere al conguaglio sulla base della retribuzione effettivamente percepita, ricavandola dall’attestato del datore di lavoro svizzero o richiedendola al lavoratore se mancante. La circolare richiama inoltre le istruzioni contabili da seguire per la registrazione dei conguagli.

Trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera: importi definitivi 1995-1996

Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera: importi definitivi 1995-1996

La circolare definisce gli importi definitivi del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1995 e 1996. Vengono indicati i criteri di determinazione, le fasce reddituali, gli importi da corrispondere e le modalità operative per il conguaglio delle somme già erogate in via provvisoria.

Quadro normativo e determinazione degli importi

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 898 del 15 settembre 1998, ha determinato ai sensi dell’art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, l’importo definitivo del trattamento speciale per il 1995 e il 1996. La determinazione avviene in rapporto a tre fasce di retribuzione annua, ricavate dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori interessati, con applicazione delle percentuali del 90%, 95% e 100% dell’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato dall’INPS.

Importi definitivi per l’anno 1995

Per il 1995 la circolare distingue due periodi, con importi leggermente differenti.

Dal 1 gennaio al 30 settembre 1995

  • Sino a 47.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile L. 1.009.836, netto mensile L. 950.862, netto giornaliero L. 31.695.
  • Da 47.501 a 55.900 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile L. 1.065.938, netto mensile L. 1.003.687, netto giornaliero L. 33.456.
  • Oltre 55.900 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile L. 1.122.040, netto mensile L. 1.056.513, netto giornaliero L. 35.217.

Dal 1 ottobre al 31 dicembre 1995

  • Sino a 47.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile L. 1.009.836, netto mensile L. 948.841, netto giornaliero L. 31.628.
  • Da 47.501 a 55.900 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile L. 1.065.938, netto mensile L. 1.001.555, netto giornaliero L. 33.385.
  • Oltre 55.900 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile L. 1.122.040, netto mensile L. 1.054.268, netto giornaliero L. 35.142.

Importi definitivi per l’anno 1996

Per il 1996 le fasce reddituali sono aggiornate come segue:

  • Sino a 48.000 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile L. 1.009.836, netto mensile L. 948.841, netto giornaliero L. 31.628.
  • Da 48.001 a 56.600 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile L. 1.065.938, netto mensile L. 1.001.555, netto giornaliero L. 33.385.
  • Oltre 56.600 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile L. 1.122.040, netto mensile L. 1.054.268, netto giornaliero L. 35.142.

Conguaglio delle somme già corrisposte

Poiché ai lavoratori interessati era già stato liquidato un importo provvisorio giornaliero, la circolare dispone che debba essere effettuato il relativo conguaglio. In particolare, per il 1995 risultano già pagati importi provvisori di L. 24.652 al giorno per il periodo 1.1-30.9 e di L. 24.599 al giorno per il periodo 1.10-31.12; per il 1996 l’importo provvisorio è stato pari a L. 24.599 al giorno. Il conguaglio va calcolato tenendo conto della retribuzione effettiva percepita da ciascun interessato nell’anno di riferimento.

Acquisizione della retribuzione e ruolo delle sedi

Per determinare la retribuzione annua individuale occorre fare riferimento ai dati dichiarati dai datori di lavoro svizzeri nell’attestato rilasciato ai lavoratori frontalieri e allegato alla domanda di prestazione. Se tale dato non è stato indicato, le SAP devono invitare i lavoratori a richiederlo ai propri datori di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.

Procedure informatiche e contabilizzazione

Le modifiche procedurali necessarie per eseguire i pagamenti sono in corso di predisposizione da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni e saranno rilasciate entro ottobre 1998. La rilevazione contabile dei conguagli deve essere effettuata secondo le modalità previste dal punto F) della circolare n. 112 del 27 maggio 1998, trasmessa con messaggio n. 21233 del 27 maggio 1998.

Le somme devono essere imputate al conto DFR 30/00, in quanto riferite a prestazioni relative a eventi verificatisi prima del 25 giugno 1997, data di entrata in vigore della legge n. 147/1997 che ha modificato la disciplina del trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera. Dell’avvenuta corresponsione del conguaglio deve essere inoltre data apposita annotazione sugli originari ordinativi di pagamento.

Punti principali

Determinazione definitiva degli importi

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 898 del 15 settembre 1998, ha fissato ai sensi dell’art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, l’importo definitivo del trattamento speciale per gli anni 1995 e 1996. La misura è rapportata a tre fasce di retribuzione annua ricavate dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori interessati, applicando le percentuali del 90%, 95% e 100% dell’importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato dall’INPS.

Importi per l’anno 1995

Per il 1995 sono previste due sottoperiodizzazioni. Dal 1.1 al 30.9: sino a 47.500 franchi svizzeri, 90%, importo lordo mensile L. 1.009.836, netto mensile L. 950.862, netto giornaliero L. 31.695; da 47.501 a 55.900 franchi, 95%, lordo L. 1.065.938, netto L. 1.003.687, netto giornaliero L. 33.456; oltre 55.900 franchi, 100%, lordo L. 1.122.040, netto L. 1.056.513, netto giornaliero L. 35.217. Dal 1.10 al 31.12: sino a 47.500 franchi, 90%, lordo L. 1.009.836, netto L. 948.841, netto giornaliero L. 31.628; da 47.501 a 55.900 franchi, 95%, lordo L. 1.065.938, netto L. 1.001.555, netto giornaliero L. 33.385; oltre 55.900 franchi, 100%, lordo L. 1.122.040, netto L. 1.054.268, netto giornaliero L. 35.142.

Importi per l’anno 1996

Per il 1996 le fasce sono: sino a 48.000 franchi svizzeri, 90%, importo lordo mensile L. 1.009.836, netto mensile L. 948.841, netto giornaliero L. 31.628; da 48.001 a 56.600 franchi, 95%, lordo L. 1.065.938, netto L. 1.001.555, netto giornaliero L. 33.385; oltre 56.600 franchi, 100%, lordo L. 1.122.040, netto L. 1.054.268, netto giornaliero L. 35.142.

Conguaglio sui pagamenti provvisori

Ai lavoratori interessati era già stato corrisposto un importo provvisorio giornaliero pari a L. 24.652 per il periodo 1.1-30.9.1995, a L. 24.599 per il periodo 1.10-31.12.1995 e a L. 24.599 per il 1996. Deve quindi essere liquidato il relativo conguaglio, calcolato in base alla retribuzione effettivamente percepita da ciascun interessato nell’anno di riferimento.

Modalità di determinazione della retribuzione e adempimenti delle sedi

Per determinare la retribuzione annua occorre fare riferimento a quanto dichiarato dai datori di lavoro svizzeri nell’attestato rilasciato ai lavoratori frontalieri e allegato alla domanda di prestazione. Se il dato non fosse indicato, le SAP devono invitare i lavoratori a richiederlo ai propri datori di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.

Aspetti procedurali e contabili

Le modifiche procedurali necessarie per i pagamenti sono in corso di approntamento da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni e saranno rilasciate entro ottobre 1998. La rilevazione contabile dei conguagli deve avvenire secondo le modalità previste dal punto F) della circolare n. 112 del 27 maggio 1998 (messaggio n. 21233 del 27 maggio 1998). Le somme devono essere imputate al conto DFR 30/00, trattandosi di prestazioni relative a eventi verificatisi prima del 25 giugno 1997, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 25 giugno 1997 che ha modificato la disciplina. Dell’avvenuta corresponsione del conguaglio deve essere riportata apposita annotazione sugli originari ordinativi di pagamento.

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