Circolare numero 222 del 22-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le sedi INPS sulle modalità operative per il pagamento agli eredi delle annualità derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, con particolare riferimento agli arretrati maturati entro e oltre il 31 dicembre 1995. Vengono richiamate le regole già impartite con la circolare n. 240/1997, si introduce la procedura RIBOT aggiornata per la gestione degli eredi e si precisano le modalità di acquisizione, variazione e cancellazione dei beneficiari, nonché i criteri di tassazione e alcune casistiche particolari, come successione in rappresentanza e presenza di tutore.
Pagamento delle annualità agli eredi per le sentenze Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994
Sentenze Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994: pagamento delle annualità agli eredi
La circolare disciplina le modalità operative per la liquidazione agli eredi delle annualità derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con attenzione ai casi di rate maturate e non riscosse e alle pensioni eliminate per varie cause. Vengono richiamate e integrate le istruzioni già impartite con la circolare n. 240 del 27 dicembre 1997, introducendo l'utilizzo della procedura RIBOT aggiornata per la gestione dei beneficiari.
Quadro normativo e criteri di pagamento
La circolare precisa che:
- gli arretrati maturati per periodi successivi al 31 dicembre 1995 possono essere pagati in unica soluzione agli eredi dei pensionati deceduti;
- gli arretrati maturati entro il 31 dicembre 1995, se spettanti agli eredi, devono essere corrisposti in sei annualità;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli arretrati relativi a periodi anteriori al 1 gennaio 1996 spettano agli eredi dei pensionati deceduti dal 30 marzo 1996 in poi;
- il pagamento delle annualità è regolato anche dall'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662.
Procedura operativa: acquisizione degli eredi
Le sedi, una volta verificata la completezza della domanda di rate maturate e non riscosse e della documentazione richiesta, devono memorizzare i dati anagrafici degli eredi nelle procedure ARCA, comprensivi di codice fiscale e indirizzo. Successivamente, tramite RIBOT, devono entrare in:
- opzione 1, Gestione arretrati, dal pannello BOT001;
- opzione 4, Anagrafica eredi, dal pannello BOT002.
Nel pannello BOT006, per ogni erede, deve essere scelta l'operazione da eseguire:
- I = inserimento;
- V = variazione;
- C = cancellazione.
La procedura richiede il codice fiscale dell'erede e verifica la corrispondenza con gli archivi ARCA. Il pannello BOT007 viene quindi compilato con i dati dell'erede prelevati dagli archivi, mentre la sede deve acquisire:
- la data di apertura della successione, coincidente con la data di decesso del pensionato;
- la quota percentuale di eredità;
- il valore del campo "pagabile?", da indicare su sì salvo il caso di mancata presentazione della domanda di rate maturate e non riscosse, nel qual caso va indicato no.
Le quote devono essere definite secondo le regole del codice civile, includendo la successione in rappresentanza in caso di erede premorto, e la somma delle quote deve essere sempre pari a 100.
Variazione e cancellazione dei beneficiari
Se la situazione degli eredi cambia prima del completamento del pagamento, la sede deve procedere alla variazione dei dati già memorizzati. Nel pannello BOT006 va selezionato il codice V sul nominativo da modificare. Se l'erede è deceduto, devono essere acquisiti i codici fiscali degli eredi che succedono in rappresentanza.
Per ciascun erede interessato viene visualizzato il pannello BOT007. In caso di decesso di un erede, la sede deve:
- acquisire la data di apertura della nuova successione, corrispondente alla data di morte dell'erede;
- azzerare la quota di eredità attribuita al defunto;
- attribuire le quote agli eredi subentranti, verificando che il totale corrisponda alla quota precedentemente assegnata all'erede deceduto.
È inoltre prevista la cancellazione di un erede acquisito erroneamente, ma solo fino a quando non sia stato disposto alcun pagamento. In tale ipotesi, le quote degli altri eredi devono essere rideterminate in modo che il totale resti sempre pari a 100.
Modalità di pagamento e casi particolari
Il pagamento agli eredi è effettuato in sei annualità. La circolare precisa che le modalità concrete di disposizione dei pagamenti saranno oggetto di successive comunicazioni. Non è ammessa la figura del delegato alla riscossione.
In presenza di tutore:
- i dati anagrafici del tutore devono essere acquisiti tramite ARCA;
- il codice fiscale del tutore deve essere inserito nel pannello BOT006;
- nel pannello BOT007 la quota di eredità del tutore deve essere indicata pari a zero.
La circolare segnala inoltre che, al momento, è possibile acquisire i dati relativi agli eredi di pensionati aventi titolo agli arretrati per le sentenze in oggetto le cui pensioni siano state ricostituite, sia prima sia dopo l'eliminazione, e memorizzate negli archivi RIBOT. È in corso di realizzazione una funzione ulteriore per consentire l'inserimento anche di importi di arretrati determinati fuori procedura, relativi a pensioni non ricostituibili con PGM480; anche in tali casi il pagamento delle annualità sarà gestito dalle procedure centrali.
Per le pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, come nel caso delle pensioni ai superstiti eliminate per nuove nozze, gli arretrati maturati per periodi precedenti al 1 gennaio 1996 spettano comunque, indipendentemente dalla data di eliminazione della pensione, e il relativo pagamento delle annualità è anch'esso affidato alle procedure centrali.
Tassazione delle somme agli eredi
La tassazione è gestita dalla procedura in conformità alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 24 dicembre 1997, che viene richiamata espressamente. In base a tale impostazione:
- le annualità già poste in pagamento al pensionato e non riscosse sono corrisposte agli eredi al netto dell'IRPEF già trattenuta e versata, e restano certificate in capo al defunto;
- le annualità determinate per la prima volta sono invece tassate in capo all'erede e certificate a suo nome.
Riepilogo operativo dei pannelli
Gli allegati riportano i principali pannelli della procedura:
- BOT002, per la gestione arretrati, con le opzioni di consultazione, variazione, diminuzione/conferma e anagrafica eredi;
- BOT006, per la gestione dei beneficiari del pensionato, con inserimento, variazione e cancellazione;
- BOT007, per il dettaglio del singolo erede, con i dati anagrafici, la quota, la data di apertura successione, l'indicazione di pagabilità e l'eventuale codice fiscale del tutore.
La circolare, nel complesso, fornisce dunque alle sedi l'assetto procedurale per identificare correttamente gli aventi diritto, gestire le variazioni sopravvenute, applicare le regole di riparto successorio e assicurare la corretta tassazione e liquidazione delle annualità spettanti.
Punti principali
Ambito e regole generali sugli arretrati
La circolare riguarda il pagamento delle annualità dovute in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Conferma quanto già comunicato con la circolare n. 240 del 27 dicembre 1997: gli arretrati maturati per periodi successivi al 31 dicembre 1995 possono essere pagati in unica soluzione agli eredi dei pensionati deceduti, mentre quelli maturati entro il 31 dicembre 1995, se spettanti, devono essere corrisposti in sei annualità. Richiama inoltre l'articolo 1, comma 181, della legge n. 662/1996, secondo cui gli arretrati per periodi precedenti al 1 gennaio 1996 spettano agli eredi dei pensionati deceduti dal 30 marzo 1996 in poi.
Utilizzo della procedura RIBOT e acquisizione degli eredi
Alle sedi viene messa a disposizione la procedura RIBOT aggiornata per consentire il pagamento delle annualità e degli interessi di legge agli eredi aventi diritto agli arretrati anteriori al 1 gennaio 1996. Prima dell'acquisizione, la sede deve verificare che la domanda di rate maturate e non riscosse sia completa della documentazione prevista e deve memorizzare i dati anagrafici degli eredi, con codice fiscale e indirizzo, tramite le procedure ARCA. Successivamente, tramite RIBOT, si accede a Gestione arretrati e poi ad Anagrafica eredi per inserire, variare o cancellare i beneficiari.
Dati da acquisire per ciascun erede
Per ogni erede la procedura richiede il codice fiscale e verifica la presenza del nominativo negli archivi ARCA. Nel pannello successivo devono essere acquisiti la data di apertura della successione, coincidente con la data di decesso del pensionato, la quota percentuale di eredità spettante e l'indicazione "pagabile?" impostata su sì, salvo il caso in cui l'erede non abbia presentato la domanda di rate maturate e non riscosse, nel qual caso va indicato no. Le quote devono essere determinate secondo le regole del codice civile, tenendo conto anche della successione in rappresentanza, e la somma delle quote deve sempre essere pari a 100.
Variazioni, cancellazioni e successione in rappresentanza
Se la situazione degli eredi cambia prima del completamento del pagamento, la sede deve aggiornare i dati tramite il codice V nel pannello degli eredi. In caso di decesso di un erede, occorre acquisire i codici fiscali degli eredi subentranti in rappresentanza, aprire una nuova successione alla data del decesso dell'erede e azzerare la quota del de cuius, ridistribuendo la quota tra i nuovi aventi diritto in modo che il totale corrisponda alla quota originariamente attribuita. È inoltre possibile cancellare un erede inserito erroneamente fino a quando non sia stato disposto alcun pagamento, rettificando le quote degli altri eredi per mantenere il totale pari a 100.
Modalità di pagamento, tutori e casi gestiti
Il pagamento agli eredi è effettuato in sei annualità, in base all'articolo 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662. La circolare rinvia a successive comunicazioni per le modalità di disposizione dei pagamenti e specifica che non è prevista la figura del delegato alla riscossione. In presenza di tutore, i dati anagrafici del tutore devono essere acquisiti tramite ARCA; il codice fiscale va inserito nel pannello BOT006 e nel BOT007 la quota di eredità va indicata pari a zero. La procedura consente, per il momento, la segnalazione degli eredi di pensionati con titoli agli arretrati già ricostituiti e memorizzati in RIBOT, e gestisce anche i casi di pensioni eliminate per cause diverse dal decesso, per le quali gli arretrati anteriori al 1 gennaio 1996 spettano comunque, indipendentemente dalla data di eliminazione.
Tassazione delle somme corrisposte agli eredi
La procedura applica la tassazione delle somme dovute agli eredi in conformità alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 24 dicembre 1997. Le annualità già poste in pagamento in favore del pensionato e non riscosse sono corrisposte agli eredi al netto dell'IRPEF già trattenuta e versata e sono certificate in capo al defunto. Le annualità determinate per la prima volta, invece, sono tassate in capo all'erede e a lui certificate.
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