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Circolare

Circolare numero 221 del 22-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INPS e UNIONQUADRI per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali dovuti dagli aventi diritto a mobilità, integrazione salariale e disoccupazione. Definisce i soggetti aderenti, le regole di validità della delega, le percentuali di contribuzione, le procedure automatizzate e i rapporti con le strutture sindacali locali. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti e indicate le modalità di accredito delle somme trattenute alle organizzazioni interessate.

Convenzione INPS-UNIONQUADRI per trattenute sindacali su prestazioni temporanee e variazioni al piano dei conti

Convenzione INPS-UNIONQUADRI per le trattenute sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla convenzione stipulata tra INPS e UNIONQUADRI per la riscossione dei contributi associativi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono fornite istruzioni operative, contabili e procedurali per l’effettuazione delle trattenute sulle indennità di mobilità, sui trattamenti di integrazione salariale e sulla disoccupazione non agricola.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La convenzione riguarda i lavoratori che percepiscono trattamenti di mobilità, CIG e disoccupazione ordinaria e speciale non agricola. Possono beneficiare del sistema di trattenuta i lavoratori aventi titolo alle prestazioni indicate, purché abbiano rilasciato delega personale volontaria.

Le organizzazioni sindacali interessate sono quelle aderenti a UNIONQUADRI. La circolare indica espressamente le federazioni che hanno chiesto di avvalersi della convenzione:

  • USPPI-Agricoltura, identificata con il codice 0901;
  • CISAS-FID, identificata con il codice 0902.

Il codice identificativo della Confederazione è 09, al quale si aggiungono due cifre per individuare la federazione di categoria aderente.

Presupposti e validità della delega

La circolare ribadisce che il sistema di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni temporanee opera solo al ricorrere di tre condizioni:

  • trattenuta autorizzata con delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione;
  • delega rilasciata a favore di federazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni di carattere nazionale;
  • modalità di trattenuta e costi del servizio regolati da apposita convenzione tra INPS e organizzazioni sindacali.

La delega deve essere inserita nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare il timbro dell’organizzazione delegataria e la firma del rappresentante. La circolare precisa inoltre che il testo della delega, ove necessario, deve essere integrato con quanto previsto dalla legge n. 675/1996 in materia di privacy.

Restano ferme le istruzioni già fornite con la circolare n. 148 del 29 maggio 1992 per quanto riguarda:

  • requisiti formali e sostanziali della delega;
  • procedure per le trattenute sui trattamenti di integrazione salariale effettuate sulla base delle deleghe rilasciate al datore di lavoro;
  • validità temporale e revocabilità della delega;
  • casi di invalidità della delega;
  • contestazione della delega e ipotesi di revoca, annullamento o riduzione della prestazione.

Misura del contributo sindacale

La percentuale della trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed è allineata a quella prevista per le altre organizzazioni sindacali. Le misure sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità.

Procedure automatizzate e gestione delle trattenute

Le procedure automatizzate di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state modificate nelle funzioni di acquisizione, calcolo e stampa della documentazione di pagamento, in modo da consentire la trattenuta delle quote associative indicate nelle deleghe.

Da ciascun flusso elaborativo periferico saranno prodotte liste analitiche contenenti, per ogni struttura sindacale:

  • i dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
  • il tipo di indennità liquidata;
  • l’importo delle trattenute operate.

Tali liste dovranno essere trasmesse alle organizzazioni sindacali delegatarie con le modalità previste dall’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati in sede locale. Successivamente, con elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, saranno forniti alla Confederazione stipulante i tabulati riepilogativi dei dati elaborati presso le SAP.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà con appositi messaggi la disponibilità dei nuovi programmi e le relative modalità operative.

Rapporti con le strutture sindacali locali

In applicazione delle istruzioni già richiamate dalla circolare n. 221 del 10 ottobre 1990, il dirigente della SAP deve disporre che i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali delegatarie facciano riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per ogni questione applicativa della convenzione.

Tale funzionario assicura il raccordo con i responsabili degli uffici competenti per materia.

La circolare riporta inoltre i riferimenti per l’accreditamento degli importi trattenuti:

  • per USPPI-Agricoltura: sede legale in Roma, via Cesare Baronio 187, conto corrente n. 35210/96 presso Banco Ambrosiano Veneto, sede di piazza A. Righi n. 18, intestato alla Segreteria Nazionale USPPI-Agricoltura, codice fiscale 93016560638;
  • per CISAS-FID: sede legale in Roma, via Sapri 6, conto corrente postale n. 14241004 intestato alla CISAS - Segreteria Generale, codice fiscale 80255930580.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti e per i versamenti alle organizzazioni interessate vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 29/74: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 39/74: accreditamento dei contributi sindacali alle federazioni aderenti a UNIONQUADRI;
  • GPA 18/74: rilevazione del debito verso le federazioni di categoria aderenti a UNIONQUADRI.

I pagamenti a favore delle organizzazioni di categoria devono essere imputati a debito del conto GPA 18/74; l’eventuale saldo esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti istituiti.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

L’INPS e il Presidente di UNIONQUADRI hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sindacali sulle prestazioni di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in attuazione dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La convenzione opera per i beneficiari dei trattamenti di mobilità, CIG e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. Le organizzazioni aderenti indicate sono USPPI-Agricoltura e CISAS-FID, identificate con i codici 0901 e 0902, mentre il codice della Confederazione è 09.

Condizioni di validità della delega

La trattenuta può essere effettuata solo in presenza di una delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, rilasciata a favore di federazioni sindacali aderenti a confederazioni nazionali e disciplinata da apposita convenzione. La delega deve essere inserita nel modulo di domanda della prestazione, recare il timbro dell’organizzazione delegataria e la firma del rappresentante. La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 148 del 29 maggio 1992 e precisa che il testo della delega deve essere adeguato alla normativa privacy (legge 675/96).

Misura del contributo sindacale

La percentuale da trattenere deve essere indicata espressamente nella delega ed è fissata come segue: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale e indennità di mobilità.

Procedure automatizzate e flussi informativi

Le procedure automatizzate di liquidazione di CIG, CISOA, disoccupazione e mobilità sono state modificate per acquisire, calcolare e stampare la documentazione di pagamento con l’applicazione delle trattenute sindacali. Dalle elaborazioni periferiche saranno generate liste analitiche con i dati dei titolari delle prestazioni, il tipo di indennità e gli importi trattenuti, da trasmettere alle organizzazioni sindacali secondo la convenzione. Su base semestrale verranno poi prodotti tabulati riepilogativi per la Confederazione stipulante. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative.

Rapporti con le organizzazioni sindacali a livello locale

Le sedi devono far riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne per le questioni applicative della convenzione, in raccordo con gli uffici competenti. Le federazioni hanno inoltre comunicato i conti correnti per l’accreditamento degli importi trattenuti: per USPPI-Agricoltura il conto presso Banco Ambrosiano Veneto; per CISAS-FID il conto corrente postale intestato alla segreteria generale.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei versamenti alle organizzazioni interessate sono istituiti i conti GPA 29/74, GPA 39/74 e GPA 18/74. Il conto GPA 29/74 rileva i contributi trattenuti, il GPA 39/74 gli accrediti alle organizzazioni aderenti e il GPA 18/74 il debito verso le stesse. I versamenti vanno imputati a debito del GPA 18/74, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. Le spese di esazione e la relativa IVA sono imputate ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. Per il resto si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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