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Circolare

Circolare numero 224 del 23-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come vanno calcolate e corrisposte le indennità di malattia e maternità ai lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, distinguendo tra rapporti a tempo determinato e a tempo indeterminato con periodi di disponibilità. Viene ribadito che, ai fini previdenziali e assicurativi, tali lavoratori sono inquadrati nell’ambito del settore terziario dell’impresa fornitrice, e che le prestazioni seguono quindi le regole del terziario, con adattamenti specifici per chi è assunto a tempo indeterminato. La circolare indica inoltre gli obblighi di trasmissione della certificazione di malattia e la necessità di coordinamento tra impresa fornitrice e utilizzatrice.

Prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori in somministrazione/lavoro temporaneo

Prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori in fornitura di lavoro temporaneo

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di indennità di malattia e maternità per i lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, alla luce della legge 24 giugno 1997, n. 196. L’obiettivo è individuare il corretto criterio di erogazione delle prestazioni economiche, distinguendo tra rapporti a tempo determinato e a tempo indeterminato, e precisando gli adempimenti di comunicazione tra impresa fornitrice, impresa utilizzatrice e Istituto.

Inquadramento normativo e struttura del rapporto

La legge n. 196 del 1997 ha introdotto l’istituto della "fornitura di lavoro temporaneo". La circolare ne descrive la struttura come articolata su tre rapporti distinti:

  • il rapporto di lavoro tra impresa fornitrice e lavoratore, regolato dal contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
  • il rapporto commerciale tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, regolato dal contratto di fornitura;
  • il rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore, rispetto al quale la normativa impone specifici obblighi.

L’impresa utilizzatrice assume la responsabilità diretta in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, esercita il potere direttivo ed è obbligata in solido con l’impresa fornitrice per gli obblighi retributivi e contributivi eventualmente non adempiuti. Il lavoratore resta invece alle dipendenze dell’impresa fornitrice, che è inquadrata nel settore terziario ai fini contributivi e assicurativi.

Prestazioni economiche per i lavoratori a tempo determinato

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la circolare stabilisce che le indennità di malattia e maternità devono essere riconosciute secondo i criteri previsti per i lavoratori del settore terziario. Tale regola vale indipendentemente dalla classificazione previdenziale dell’impresa utilizzatrice.

La retribuzione media giornaliera da assumere a base di calcolo deve essere determinata con i criteri ordinari:

  • riferimento alla retribuzione del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio dell’evento;
  • per i nuovi assunti, riferimento al periodo effettivamente lavorato, nel mese di insorgenza dell’evento, prima del suo verificarsi.

Per la malattia, inoltre, restano fermi i limiti specifici previsti per i contratti a termine, tra cui la cessazione dell’indennità alla cessazione del rapporto e il massimo assistibile.

Prestazioni economiche per i lavoratori a tempo indeterminato

Per i rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore alterna periodi di attività presso l’impresa utilizzatrice e periodi di disponibilità, durante i quali percepisce un’indennità mensile a carico dell’impresa fornitrice. Il contratto collettivo richiamato dalla circolare fissa tale indennità in lire 700.000 lorde.

Ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, la circolare distingue due ipotesi:

  • se l’evento cade in un periodo di disponibilità, la base di calcolo è l’importo dell’indennità di disponibilità, anche se l’evento è iniziato durante un precedente periodo di attività presso un’utilizzatrice;
  • se, per effetto del protrarsi dell’evento, il lavoratore non può prendere servizio presso una nuova impresa utilizzatrice, la prestazione va calcolata sulla retribuzione che avrebbe percepito per quell’attività, a partire dalla relativa data.

Adempimenti di comunicazione e coordinamento tra imprese

La certificazione di malattia deve essere trasmessa sia all’Istituto sia all’impresa fornitrice, che è il datore di lavoro e ha il diritto di far effettuare controlli sulle assenze per malattia. La circolare evidenzia anche la necessità di un coordinamento tempestivo tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, così da comunicare senza ritardi assenze, eventuali continuazioni dell’evento morboso e riprese dell’attività lavorativa.

Principio generale applicato dalla circolare

Il criterio generale affermato è che, ai lavoratori in somministrazione di lavoro temporaneo, le prestazioni di malattia e maternità seguono la disciplina del settore terziario riferita all’impresa fornitrice. Per i lavoratori a tempo indeterminato, però, il calcolo deve essere adattato alla particolare alternanza tra disponibilità e attività presso le imprese utilizzatrici, assumendo come parametro economico l’indennità di disponibilità nei periodi corrispondenti e la retribuzione potenziale nei casi di impossibilità a iniziare il servizio presso una nuova utilizzatrice.

Punti principali

Inquadramento del lavoro temporaneo

La legge 24 giugno 1997, n. 196 ha introdotto l’istituto della fornitura di lavoro temporaneo, disciplinando i rapporti tra impresa fornitrice, lavoratore e impresa utilizzatrice. La circolare ricorda che il lavoratore è formalmente dipendente dell’impresa fornitrice, inquadrata nel settore terziario ai fini contributivi e assicurativi, mentre l’impresa utilizzatrice esercita il potere direttivo ed è responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a rispondere in solido con la fornitrice per gli obblighi retributivi e contributivi non adempiuti.

Contratto a tempo determinato

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le prestazioni economiche di malattia e maternità devono essere calcolate secondo i criteri ordinari applicati ai lavoratori del settore terziario. La retribuzione media giornaliera va determinata secondo le regole consuete, prendendo a riferimento la retribuzione del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’evento, oppure, per i neoassunti, il periodo effettivamente lavorato nel mese di insorgenza dell’evento. Per la malattia restano applicabili le limitazioni previste dalla legge per i contratti a termine, compresa la cessazione dell’indennità alla fine del rapporto e il massimo assistibile.

Contratto a tempo indeterminato e indennità di disponibilità

Per i rapporti a tempo indeterminato, durante i periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione presso un’impresa utilizzatrice, spetta un’indennità mensile di disponibilità a carico dell’impresa fornitrice, fissata dal contratto collettivo in lire 700.000 lorde. Ai fini delle prestazioni previdenziali di malattia e maternità, nei periodi di disponibilità l’indennità va assunta come base di calcolo quando l’evento cade in tali periodi. Se invece l’evento prosegue e impedisce al lavoratore di prendere servizio presso una nuova utilizzatrice, la base di calcolo diventa la retribuzione che sarebbe spettata per l’attività presso tale impresa, dalla relativa data.

Modalità operative e certificazione

La certificazione di malattia deve essere inviata non solo all’Istituto ma anche all’impresa fornitrice, che è il datore di lavoro e può attivare i controlli sulle assenze per malattia. La circolare sottolinea la necessità di un puntuale raccordo tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice per comunicare tempestivamente assenze, continuazioni e riprese dell’attività lavorativa.

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