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Sentenza

Sentenza n. 4711/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202503106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5899/2015, quanto al pagamento delle spese di giudizio, degli accessori e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito nel 2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici e aveva ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso contro il mancato riconoscimento di parte del punteggio per titoli culturali e del titolo di preferenza per il servizio prestato presso l’Amministrazione. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre IVA, CNAP, spese generali, contributo unificato se versato e spese di notifica per pubblici proclami. Dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. È stata quindi proposta azione di ottemperanza, con richiesta di ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, corresponsione di interessi e rivalutazione e applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso sulla base della prova del passaggio in giudicato della sentenza, del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, della pronta liquidabilità del credito e dell’assenza di prova dell’avvenuto pagamento da parte del Ministero, costituitosi con atto meramente formale. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. L’ordine comprende il pagamento delle spese giudiziali e dei relativi accessori liquidati nella sentenza originaria, degli interessi legali dalla notificazione dei titoli sino al soddisfo e del contributo unificato effettivamente versato. È stato nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Prefetto di Napoli o un funzionario delegato quale commissario ad acta, da attivare mediante istanza entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché il riconoscimento degli interessi legali sino al soddisfo è stato ritenuto già idoneo a compensare il ritardo ulteriore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con riserva sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi del comma 4, lett. e)

    Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora, ma la relativa misura non è automatica e può essere esclusa quando gli interessi riconosciuti per il ritardo risultino già adeguatamente satisfattivi.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi moratori e/o legali

    Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli accessori dovuti sul credito derivante dal titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 320/1997

    le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione senza che il termine impedisca l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento

    La penalità di mora è una misura coercitiva distinta dagli interessi e richiede una valutazione giudiziale dei presupposti; nel caso concreto è stata esclusa per la sufficienza degli interessi legali.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    termini di decadenza per la presentazione della parcella del commissario

    Il commissario ad acta deve presentare la nota specifica delle spese e degli onorari nei termini decadenziali previsti per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, la prova del giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento rendono ammissibile e fondato l’ordine di esecuzione.
  • Quando il titolo giudiziale contiene una condanna al pagamento di spese di lite e accessori prontamente liquidabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute, detraendo gli eventuali pagamenti effettuati medio tempore, e fissare un termine per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, gli interessi legali possono essere riconosciuti dalla notificazione del titolo sino all’integrale soddisfo, se la misura degli interessi non è stata diversamente determinata dalle parti.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, nel caso concreto, il riconoscimento degli interessi legali sino al soddisfo sia ritenuto già adeguatamente satisfattivo rispetto al ritardo nell’adempimento.
  • Il contributo unificato effettivamente anticipato dalla parte vittoriosa costituisce un’obbligazione ex lege distinta dalle spese di giudizio liquidate in sentenza e deve essere rimborsato dalla parte soccombente, senza ritenersi ricompreso nell’importo delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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