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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22436/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di semilibertà; il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che: a) il ricorrente non avesse adempiuto alle obbligazioni civili/riparatorie previste per i condannati per delitti ostativi (egli aveva un credito riconosciuto di euro 12.920,00 ex art. 35-ter Ord. pen. e non risultava che avesse rinunciato a tale credito, quindi non sarebbe "assolutamente impossibilitato" ad adempiere); b) le attività esterne svolte a Catania comporterebbero rischio di ripristino di contatti con l'associazione mafiosa di appartenenza, ancora operativa nel luogo di origine. In cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: (1) mancata valutazione adeguata della condotta intramuraria e degli elementi di dissociazione; (2-3) il credito riconosciuto non sarebbe esigibile perché la Pubblica Amministrazione può sospendere pagamenti eccedenti 5.000 euro per eventuali inadempienze, e il ricorrente ha debiti verso l'Erario superiori al credito; (4) la valutazione del pericolo di ripristino dei contatti mafiosi non era fondata su elementi concreti dal momento che il ricorrente sostiene di aver cessato ogni rapporto da trenta anni, i sodali sono detenuti o deceduti, e le sue condizioni personali non permetterebbero la ripresa dell'attività illecita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato una lacuna motivazionale rilevante: non è stato chiarito se il credito di euro 12.920,00 fosse stato effettivamente erogato al ricorrente o fosse stato compensato/compensabile con debiti per spese processuali verso l'Erario. Tale fatto è decisivo per stabilire se l'inadempimento alle obbligazioni civili sia dipeso da una scelta del detenuto (che renderebbe inammissibile l'istanza) o da impossibilità materiale (che renderebbe l'istanza valutabile nel merito). Per tali ragioni la Corte ha ordinato di colmare la lacuna probatoria e motivazionale in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • legge n. 354 del 1975, art. 48 (semilibertà)

    Definisce la semilibertà come regime che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per svolgere attività lavorative, formative o utili alla r socializzazione. Costituisce la base normativa della misura alternativa oggetto della domanda.

  • art. 4-bis Ord. pen. (comma 1 e comma 1-bis)

    "purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tali adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tale collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa."

    Per i condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis l'accesso ai benefici (tra cui la semilibertà) è subordinato alla dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità, e alla produzione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta carceraria per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che consente il riconoscimento di un credito a favore del condannato a titolo di risarcimento (es. per ingiusta detenzione o altro) che può essere rilevante ai fini dell'adempimento delle obbligazioni civili connesse alla pena; nel caso di specie è stato riconosciuto un credito di euro 12.920,00.

  • art. 48-bisd P.R. n. 602 del 1973

    Citato dalla difesa per sostenere che la Pubblica Amministrazione può sospendere pagamenti superiori a 5.000 euro verificando eventuali inadempienze (compensazioni con debiti verso l'Erario), ragion per cui il credito riconosciuto al detenuto potrebbe non essere liquidabile e dunque non rendere possibile l'adempimento delle obbligazioni civili da parte del ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione in Cassazione ai motivi strettamente necessari alla motivazione; la Corte ha rilevato che i motivi presentati rientrano nei limiti richiesti e non sono meramente ripropositivi senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Norma collegata alla collaborazione con la giustizia; nel testo è richiamata per sottolineare che, anche in assenza di collaborazione, l'accesso ai benefici è possibile a condizione che siano dimostrati adempimenti civili/riparatori o la loro impossibilità e prodotti elementi specifici per escludere collegamenti attuali con l'organizzazione criminale.

Massime di principio

  • Quando il diniego della semilibertà per un condannato 4-bis è fondato sull'inadempimento di obbligazioni civili (es. risarcimenti), il giudice deve accertare in modo chiaro se le somme riconosciute al detenuto siano state effettivamente erogate o se siano state compensate da debiti (per spese processuali o altri crediti verso l'Erario); la differenza determina se l'inadempimento è volontario o materiale.
  • La mera provenienza o lo svolgimento di attività lavorative nel luogo di origine non sono di per sé sufficienti a escludere la semilibertà: il giudice deve motivare concretamente il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata mediante elementi specifici e attuali.
  • Per i reati ostativi l'istruttoria deve comprendere elementi ulteriori rispetto alla buona condotta carceraria (es. iniziative risarcitorie, concrete prove di dissociazione, valutazione delle condizioni personali e ambientali) per escludere il pericolo di ripresa di attività illecite.
  • Se la motivazione del giudice è lacunosa su punti decisivi di fatto (es. destinazione/compensazione di crediti), la Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire un nuovo esame conforme ai principi indicati.
  • La difesa può validamente eccepire l'indisponibilità del credito riconosciuto quando esistono debiti di entità superiore verso la Pubblica Amministrazione che comportino sospensione o compensazione del pagamento; il giudice deve valutare tale circostanza documentale prima di decidere sull'ammissibilità.
  • Non è sufficiente al ricorrente limitarsi ad affermare la cessazione dei rapporti con l'organizzazione: occorrono elementi probatori specifici e aggiornati che dimostrino l'assenza di collegamenti e il concreto impedimento a riprendere attività delittuose.

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