Cassazione Penale, Sentenza n. 22436/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di semilibertà; il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che: a) il ricorrente non avesse adempiuto alle obbligazioni civili/riparatorie previste per i condannati per delitti ostativi (egli aveva un credito riconosciuto di euro 12.920,00 ex art. 35-ter Ord. pen. e non risultava che avesse rinunciato a tale credito, quindi non sarebbe "assolutamente impossibilitato" ad adempiere); b) le attività esterne svolte a Catania comporterebbero rischio di ripristino di contatti con l'associazione mafiosa di appartenenza, ancora operativa nel luogo di origine. In cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: (1) mancata valutazione adeguata della condotta intramuraria e degli elementi di dissociazione; (2-3) il credito riconosciuto non sarebbe esigibile perché la Pubblica Amministrazione può sospendere pagamenti eccedenti 5.000 euro per eventuali inadempienze, e il ricorrente ha debiti verso l'Erario superiori al credito; (4) la valutazione del pericolo di ripristino dei contatti mafiosi non era fondata su elementi concreti dal momento che il ricorrente sostiene di aver cessato ogni rapporto da trenta anni, i sodali sono detenuti o deceduti, e le sue condizioni personali non permetterebbero la ripresa dell'attività illecita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato una lacuna motivazionale rilevante: non è stato chiarito se il credito di euro 12.920,00 fosse stato effettivamente erogato al ricorrente o fosse stato compensato/compensabile con debiti per spese processuali verso l'Erario. Tale fatto è decisivo per stabilire se l'inadempimento alle obbligazioni civili sia dipeso da una scelta del detenuto (che renderebbe inammissibile l'istanza) o da impossibilità materiale (che renderebbe l'istanza valutabile nel merito). Per tali ragioni la Corte ha ordinato di colmare la lacuna probatoria e motivazionale in sede di rinvio.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975, art. 48 (semilibertà)
Definisce la semilibertà come regime che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per svolgere attività lavorative, formative o utili alla r socializzazione. Costituisce la base normativa della misura alternativa oggetto della domanda.
art. 4-bis Ord. pen. (comma 1 e comma 1-bis)
"purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tali adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tale collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa."
Per i condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis l'accesso ai benefici (tra cui la semilibertà) è subordinato alla dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità, e alla produzione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta carceraria per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti.
art. 35-ter Ord. pen.
Norma che consente il riconoscimento di un credito a favore del condannato a titolo di risarcimento (es. per ingiusta detenzione o altro) che può essere rilevante ai fini dell'adempimento delle obbligazioni civili connesse alla pena; nel caso di specie è stato riconosciuto un credito di euro 12.920,00.
art. 48-bisd P.R. n. 602 del 1973
Citato dalla difesa per sostenere che la Pubblica Amministrazione può sospendere pagamenti superiori a 5.000 euro verificando eventuali inadempienze (compensazioni con debiti verso l'Erario), ragion per cui il credito riconosciuto al detenuto potrebbe non essere liquidabile e dunque non rendere possibile l'adempimento delle obbligazioni civili da parte del ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione in Cassazione ai motivi strettamente necessari alla motivazione; la Corte ha rilevato che i motivi presentati rientrano nei limiti richiesti e non sono meramente ripropositivi senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale.
art. 58-ter Ord. pen.
Norma collegata alla collaborazione con la giustizia; nel testo è richiamata per sottolineare che, anche in assenza di collaborazione, l'accesso ai benefici è possibile a condizione che siano dimostrati adempimenti civili/riparatori o la loro impossibilità e prodotti elementi specifici per escludere collegamenti attuali con l'organizzazione criminale.
Massime di principio
- Quando il diniego della semilibertà per un condannato 4-bis è fondato sull'inadempimento di obbligazioni civili (es. risarcimenti), il giudice deve accertare in modo chiaro se le somme riconosciute al detenuto siano state effettivamente erogate o se siano state compensate da debiti (per spese processuali o altri crediti verso l'Erario); la differenza determina se l'inadempimento è volontario o materiale.
- La mera provenienza o lo svolgimento di attività lavorative nel luogo di origine non sono di per sé sufficienti a escludere la semilibertà: il giudice deve motivare concretamente il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata mediante elementi specifici e attuali.
- Per i reati ostativi l'istruttoria deve comprendere elementi ulteriori rispetto alla buona condotta carceraria (es. iniziative risarcitorie, concrete prove di dissociazione, valutazione delle condizioni personali e ambientali) per escludere il pericolo di ripresa di attività illecite.
- Se la motivazione del giudice è lacunosa su punti decisivi di fatto (es. destinazione/compensazione di crediti), la Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire un nuovo esame conforme ai principi indicati.
- La difesa può validamente eccepire l'indisponibilità del credito riconosciuto quando esistono debiti di entità superiore verso la Pubblica Amministrazione che comportino sospensione o compensazione del pagamento; il giudice deve valutare tale circostanza documentale prima di decidere sull'ammissibilità.
- Non è sufficiente al ricorrente limitarsi ad affermare la cessazione dei rapporti con l'organizzazione: occorrono elementi probatori specifici e aggiornati che dimostrino l'assenza di collegamenti e il concreto impedimento a riprendere attività delittuose.
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