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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25472/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2006, rettificava reddito e volume d'affari di una società e recuperava maggiori Ires, Irap e IVA. L'accertamento si fondava su verifiche della Guardia di Finanza che avevano fatto emergere una presunta frode carosello, realizzata mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e società cartiere, con vantaggio fiscale derivante da indebite detrazioni IVA e prezzi di mercato anomali. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) tardività e inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per omesso deposito della prova di notifica e per violazione delle regole sulla notifica; 2) omessa pronuncia sul giudicato esterno relativo ad altre sentenze della CTP di Milano; 3) difetto di legittimazione/sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio; 4) illegittima utilizzazione, nel giudizio tributario, di elementi emersi in sede penale, in asserita violazione del principio del doppio binario; 5) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992; 6) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità IVA, per avere la CTR escluso entrambe; 7) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alle fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La Corte ha respinto i primi cinque motivi, ha accolto il sesto limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, ha dichiarato assorbito il settimo e ha cassato con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo valida la notifica dell'appello dell'Ufficio, inammissibile la censura sul giudicato esterno per difetto di autosufficienza, infondata la doglianza sulla sottoscrizione dell'appello da parte del funzionario preposto, infondata la censura sull'utilizzo di atti e prove provenienti dal processo penale e inammissibile quella sulla motivazione apparente. Ha invece accolto il sesto motivo solo nella parte concernente la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, precisando che la consapevolezza della frode esclude la detrazione IVA ma non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, salvo i limiti ordinari di effettività, inerenza e competenza. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la prova della notifica dell'atto di appello può essere fornita mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate con timbro postale; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto tempestivo e rituale.

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della prova di notifica; la censura è stata respinta.

  • art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per contestare la regolarità della notificazione dell'appello; la Corte ha ritenuto tempestiva e rituale la notifica.

  • art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per sostenere la tardività dell'appello; la Corte ha escluso la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e, nel settimo motivo, assorbita.

  • artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ha capacità di stare in giudizio ed è validamente rappresentato dal direttore o da persona preposta al reparto competente, anche senza esibizione di specifica delega, salvo prova dell'usurpazione del potere.

  • art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000

    Sancisce l'autonomia tra processo penale e accertamento tributario; gli elementi raccolti in sede penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La CTR non è incorsa nel vizio denunciato, perché la sentenza esponeva sufficientemente censure, ragioni della decisione e ratio decidendi.

  • art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva omesso di distinguere tra disciplina IVA e disciplina reddituale.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono deducibili, anche se il contribuente era consapevole della frode, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per la detraibilità IVA; la Corte ha confermato che l'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti è indetraibile se il contribuente era consapevole della frode.

  • art. 21, ultimo comma, D.P.R. n. 633 del 1972

    Esclude la detrazione IVA in caso di partecipazione consapevole del contribuente a operazioni fraudolente soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare di non sapere e di non poter sapere di partecipare a una frode per mantenere la detrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per la censura di violazione di legge sul trattamento fiscale dei costi e dell'IVA; accolto solo in parte sul tema dei costi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha respinto o assorbito le doglianze corrispondenti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato insieme alle norme sul doppio binario per affermare la distinzione tra giudizio penale e tributario.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per precisare che il rispetto delle garanzie del codice di rito penale opera ai fini penali, non preclude l'utilizzo degli elementi nel processo tributario.

  • art. 2 c.p.p.

    Richiamato come norma generale a sostegno dell'autonomia tra giudizio penale e tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova della notificazione dell'appello può essere validamente fornita anche mediante la distinta delle raccomandate recante timbro postale, quando da essa risultino in modo univoco numero, data e ufficio postale di spedizione.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede il rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza: la domanda o eccezione deve essere riportata nei suoi esatti termini e devono essere indicati gli atti processuali in cui è stata proposta.
  • Nel contenzioso tributario l'appello dell'Ufficio è validamente sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente in forza della preposizione generale, salvo prova dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere.
  • Nel giudizio tributario sono utilizzabili gli elementi acquisiti in sede penale o da attività di polizia giudiziaria, poiché vige l'autonomia del procedimento tributario rispetto a quello penale; l'inutilizzabilità sussiste solo nei casi previsti espressamente dalla legge o di lesione di diritti fondamentali.
  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, il vizio denunciabile in cassazione sussiste solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile, non essendo più deducibili insufficienze o semplici aporie argomentative.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA è indetraibile se il contribuente era consapevole della frode o non prova di essere incolpevolmente ignaro del meccanismo fraudolento.
  • Ai fini delle imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se il contribuente era consapevole della frode, purché ricorrano i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la disciplina reddituale non coincide con quella IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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