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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12229/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale; il Tribunale aveva ritenuto la domanda inammissibile per difetto dei presupposti di legge e, su istanza di un creditore pubblico, aveva dichiarato il fallimento. Il reclamo era stato respinto dalla Corte d’Appello, che aveva confermato il giudizio negativo sulla fattibilità del piano e condannato la reclamante alle spese. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 161, comma 2, lett. e), e 186-bis l.fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato gli elementi probatori e che, per censurare la ricostruzione della proposta concordataria e del business plan, fosse necessaria una c.t.u. ad hoc; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali e, incidentalmente, il difetto di ius postulandi del difensore dell’ente pubblico, assumendo la nullità delle notifiche effettuate da PEC non risultanti da pubblici elenchi e prospettando la conseguente incidenza sulla posizione di creditore istante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste formale di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di merito sulla fattibilità del piano concordatario; la decisione impugnata è stata ritenuta conforme al diritto, poiché in caso di concordato in continuità il piano deve contenere un’analitica indicazione di costi, ricavi, risorse finanziarie e modalità di copertura, e la mancanza di business plan e flussi di cassa giustifica il diniego di ammissione. La Corte ha anche precisato che la nomina del consulente tecnico per valutare la fattibilità è rimessa al giudice di merito e non è obbligatoria per legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non chiariva il nesso tra le norme invocate e la censura svolta né indicava in che modo le asserite nullità delle notifiche avrebbero inciso sui presupposti del fallimento; inoltre, nell’istruttoria prefallimentare è sufficiente una sommaria delibazione dell’esistenza del credito, non essendo necessario un titolo definitivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura formalmente proposta come violazione di legge non può trasformarsi in una critica di merito all'apprezzamento delle prove o dei fatti.

  • art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.

    Nel concordato preventivo il piano deve avere contenuti idonei a consentire la verifica della sua fattibilità, specie quando si prospetti la continuità aziendale.

  • art. 186-bis l.fall.

    "il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura"

    Nel concordato in continuità è necessaria un'analitica indicazione dei costi, ricavi, risorse finanziarie e modalità di copertura; l'assenza di tali elementi giustifica il giudizio negativo di fattibilità.

  • art. 6 l.fall.

    Non è stata specificamente dedotta la violazione della norma che attribuisce ai creditori la legittimazione a chiedere il fallimento.

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    Per sostenere l'insussistenza del presupposto dimensionale del fallimento occorre allegare che il passivo complessivo sia inferiore alla soglia di legge, non solo contestare singoli crediti.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La questione delle notifiche PEC da parte della pubblica amministrazione non è decisiva nel giudizio prefallimentare se il credito può essere sommariamente delibato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo in continuità aziendale il piano deve contenere dati economico-finanziari analitici e verificabili; l'assenza di business plan, flussi di cassa e modalità di copertura può legittimare il rigetto dell'ammissione per difetto di fattibilità.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione del merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
  • La nomina di un consulente tecnico per valutare la fattibilità del piano concordatario non è imposta dalla legge e la sua eventuale necessità è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
  • Nel giudizio prefallimentare il creditore istante non deve essere munito di un titolo definitivo: è sufficiente una sommaria delibazione dell'esistenza del credito.
  • Per contestare la legittimazione del creditore istante o il superamento della soglia di fallibilità non basta contestare singole poste di debito, occorrendo allegare in modo chiaro l'incidenza complessiva sul passivo e sul presupposto dimensionale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la violazione di norme processuali o sostanziali va collegata in modo chiaro alla ratio della decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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