Provvedimento AGCM I805C n. 30584 del 04/04/2023
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICOM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non accerta una nuova infrazione, ma avvia un procedimento per rideterminare le sanzioni già irrogate a ICOM S.p.A. in relazione a due distinte intese restrittive della concorrenza nel settore del cartone ondulato: una sul mercato dei fogli in cartone ondulato e una sul mercato degli imballaggi in cartone ondulato. La riapertura deriva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 417/2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento AGCM limitatamente alla quantificazione delle sanzioni a carico di ICOM, ritenendo necessario un ricalcolo conforme al principio di proporzionalità e alla connessione tra le due intese.
ICOM S.p.A.: avvio del procedimento di rideterminazione della sanzione relativa alle intese sui prezzi del cartone ondulato, in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato n. 417/2023
ICOM S.p.A. – rideterminazione della sanzione per le intese nel cartone ondulato
Il provvedimento avvia un procedimento volto a rideterminare la sanzione già irrogata a ICOM S.p.A. nell'ambito del noto caso sui prezzi del cartone ondulato. L'iniziativa discende dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 417/2023, che ha annullato il precedente provvedimento AGCM limitatamente alla quantificazione della sanzione, imponendo una nuova valutazione conforme al principio di proporzionalità.
Origine e perimetro del nuovo procedimento
L'Autorità richiama il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, con il quale aveva accertato due distinte intese restrittive della concorrenza, entrambe contrarie all'articolo 101 TFUE e inserite in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo:
- nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
- nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Per tali condotte, ICOM S.p.A. era stata destinataria di due sanzioni pecuniarie autonome. Il presente provvedimento non riesamina l'infrazione nel merito, ma apre esclusivamente il procedimento per la rideterminazione delle sanzioni nei confronti della sola ICOM S.p.A.
Le intese originariamente accertate
Nel provvedimento del 2019 l'AGCM aveva accertato che ICOM S.p.A., insieme a numerose altre imprese del settore e all'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, aveva posto in essere due intese per oggetto restrittive della concorrenza:
- una relativa ai fogli in cartone ondulato, con coinvolgimento di diverse società di produzione e commercializzazione del comparto;
- una relativa agli imballaggi in cartone ondulato, anch'essa con una pluralità di imprese operanti nella filiera.
Le due intese erano state qualificate come un'unica e complessa intesa continuata nel tempo, idonea a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nei rispettivi mercati.
Sanzioni originarie e annullamento parziale
Per la partecipazione alle due intese, ICOM S.p.A. era stata sanzionata con:
- 2.660.395 euro per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato;
- 3.274.332 euro per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato.
La sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che le due sanzioni, considerate separatamente, restassero entro il limite del 10% del fatturato, ma che il loro complessivo ammontare superasse tale soglia in misura rilevante. Per questo motivo, ha annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione, demandando all'Autorità una nuova quantificazione rispettosa della proporzionalità.
Indicazioni del giudice amministrativo sulla quantificazione
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la sanzione antitrust deve conservare una funzione deterrente, ma anche essere proporzionata all'illecito contestato, evitando sacrifici eccessivi della sfera patrimoniale del destinatario. Ha inoltre osservato che, nei casi caratterizzati da mercati interconnessi e da pluralità di intese strettamente collegate, il criterio del cumulo materiale non può essere applicato in modo automatico, dovendo invece essere temperato da un criterio di continuità/correlazione tra le condotte, pur nel rispetto del tetto massimo edittale del 10% del fatturato globale.
Contenuto dispositivo
L'Autorità dispone:
- l'avvio del procedimento di rideterminazione delle sanzioni nei confronti di ICOM S.p.A.;
- un termine di trenta giorni dalla notifica per chiedere di essere sentita;
- la competenza del dott. Matteo Pierangelo Negrinotti quale responsabile del procedimento;
- l'accesso agli atti presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing;
- la conclusione del procedimento entro il 31 ottobre 2023.
Il provvedimento è quindi un atto di riapertura limitata alla sola fase sanzionatoria, senza nuove contestazioni di merito sull'esistenza delle intese già accertate nel 2019.
Punti principali
Origine del procedimento
L'Autorità dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 417 del 12 gennaio 2023, che ha annullato il precedente provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 solo nella parte relativa alla determinazione della sanzione irrogata a ICOM S.p.A. La nuova fase ha quindi ad oggetto esclusivamente la rideterminazione della pena pecuniaria nei confronti della società, in contraddittorio con la Parte.
Infrazioni originarie accertate
Nel provvedimento del 2019 l'AGCM aveva accertato che ICOM S.p.A., insieme ad altre imprese del settore e all'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, aveva partecipato a due intese per oggetto restrittive della concorrenza, contrarie all'articolo 101 TFUE: una nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Le condotte erano state qualificate come un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali.
Sanzioni originarie e profilo del rinvio
Per la partecipazione alle due intese, ICOM S.p.A. era stata sanzionata con 2.660.395 euro per il mercato dei fogli in cartone ondulato e con 3.274.332 euro per il mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Il Consiglio di Stato ha osservato che, pur restando ciascuna sanzione singolarmente entro il limite del 10% del fatturato, il loro cumulo superava in misura consistente tale soglia complessiva, richiedendo una nuova quantificazione rispettosa del principio di proporzionalità.
Criteri indicati dal Consiglio di Stato
La sentenza richiamata afferma che, nei casi di intese interconnesse, il criterio del cumulo materiale non può operare in modo automatico se ciò determina un risultato sproporzionato. Pur non essendo direttamente applicabile il regime penalistico della continuazione alle sanzioni antitrust, esso deve orientare l'Autorità nella determinazione concreta della pena, mantenendo il limite massimo del 10% del fatturato globale ma consentendo un aumento proporzionato in ragione dell'interconnessione tra le condotte.
Esito del provvedimento
L'AGCM delibera l'avvio di un procedimento di rideterminazione delle sanzioni nei confronti di ICOM S.p.A., fissando il termine di trenta giorni dalla notifica per l'esercizio del diritto di essere sentita e indicando che il procedimento dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023.
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