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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I835 n. 30601 del 04/04/2023

MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA

AGCMI835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non riapre il merito dell’infrazione, già accertata nel caso I835 sul mercato dei contatori d’acqua, ma ridetermina la sanzione irrogata a WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 3699/2023. Il TAR ha annullato parzialmente il precedente provvedimento dell’Autorità limitatamente alla quantificazione, escludendo l’imputabilità ad Arad delle condotte anteriori all’acquisizione della partecipazione in WaterTech e imponendo di calcolare il tetto del 10% sul fatturato di WaterTech per il periodo ante ottobre 2018. L’AGCM ridetermina quindi la sanzione in 2.995.580 euro per WaterTech per il periodo precedente all’acquisizione e in 358.050 euro in solido con Arad per il periodo successivo all’ottobre 2018.

WaterTech S.p.A. e Arad Ltd.: rideterminazione della sanzione per intesa sui contatori d'acqua, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 3699/2023

WaterTech/Arad - rideterminazione della sanzione nel caso I835 contatori d'acqua

Il provvedimento interviene in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3699/2023 e ridetermina la sanzione già irrogata nel procedimento I835 - Mercato dei contatori d'acqua. La decisione non riformula l'accertamento dell'intesa, già definitivamente contestata ai sensi dell'art. 101 TFUE, ma si concentra esclusivamente sulla corretta quantificazione della sanzione nei confronti di WaterTech S.p.A. e della controllante Arad Ltd.

Partes e origine del procedimento

Nel procedimento originario l'Autorità aveva accertato una intesa restrittiva della concorrenza posta in essere, dal dicembre 2011 al settembre 2019, da:

  • G2 Misuratori S.r.l.
  • Itron Italia S.p.A.
  • Itron Inc.
  • Maddalena S.p.A.
  • Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico
  • Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl
  • WaterTech S.p.A.
  • Arad Ltd.

La condotta era diretta a condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici mediante eliminazione del confronto concorrenziale e spartizione dei lotti. Con il provvedimento n. 29981 del 1° febbraio 2022 era stata irrogata a WaterTech, in solido con Arad, una sanzione di 4.458.536 euro.

Intervento del giudice amministrativo

WaterTech e Arad avevano chiesto la rettifica della sanzione; l'istanza era stata rigettata con nota del 30 marzo 2022. Successivamente, il TAR Lazio ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando il provvedimento dell'Autorità limitatamente alla quantificazione della sanzione nella parte in cui era stata riconosciuta l'imputabilità ad Arad e la relativa responsabilità solidale anche per le condotte anteriori all'acquisizione della partecipazione in WaterTech.

Il TAR ha chiarito che, per il periodo fino all'ottobre 2018, non era ravvisabile una situazione di influenza dominante di Arad su WaterTech, sicché il tetto del 10% andava commisurato al fatturato di WaterTech e non a quello della controllante. Per il periodo successivo, invece, Arad poteva rispondere in solido solo per le condotte ascrivibili dal momento dell'acquisizione in avanti.

Criteri di rideterminazione per il periodo antecedente a ottobre 2018

Per le condotte anteriori all'acquisizione da parte di Arad, l'Autorità assume come base il valore complessivo delle vendite di WaterTech nel periodo dicembre 2011 - ottobre 2018, pari a 12.425.716 euro. In conformità ai criteri del provvedimento finale e della sentenza, applica:

  • coefficiente di gravità del 15%
  • entry fee del 15%
  • aggravante del 10% per il ruolo svolto nell'intesa

Da tali parametri deriva una sanzione teorica di 4.100.486 euro. Tuttavia, il limite edittale del 10% deve essere calcolato sul solo fatturato complessivo realizzato da WaterTech nel 2020; di conseguenza, l'importo effettivamente irrogabile viene rideterminato in 2.995.580 euro.

Criteri di rideterminazione per il periodo successivo a ottobre 2018

Per il periodo successivo all'acquisizione del controllo da parte di Arad, l'Autorità considera la sola procedura ACEA del 2019, alla quale WaterTech ha partecipato dopo ottobre 2018, per un valore di 1.085.000 euro. Anche in questo caso si applicano:

  • coefficiente di gravità del 15%
  • entry fee del 15%
  • aggravante del 10% per il ruolo nell'intesa

L'importo così ottenuto è pari a 358.050 euro. Il provvedimento precisa che tale somma è ampiamente inferiore al limite del 10% del fatturato mondiale 2020 di Arad, pari a 203.891.288 euro.

Esito finale

In esecuzione della sentenza del TAR Lazio, l'AGCM delibera quindi:

  • sanzione di 2.995.580 euro a carico di WaterTech S.p.A. per il periodo antecedente all'acquisizione da parte di Arad Ltd.
  • sanzione di 358.050 euro a carico di WaterTech S.p.A. in solido con Arad Ltd. per il periodo successivo all'ottobre 2018

Il provvedimento disciplina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione, con modalità diverse per soggetti con sede in Italia o all'estero, e richiama i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari.

Punti principali

Origine del procedimento e infrazione già accertata

Il provvedimento dà esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 3699/2023 nel procedimento I835 - Mercato dei contatori d'acqua. L'infrazione originaria, già accertata con il provvedimento n. 29981 del 1° febbraio 2022, consisteva in un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE, posta in essere da G2 Misuratori, Itron Italia, Itron Inc., Maddalena, Sensus Italia, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl, WaterTech e Arad Ltd. dal dicembre 2011 al settembre 2019, finalizzata a condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici tramite eliminazione del confronto concorrenziale e spartizione dei lotti.

Intervento del TAR Lazio e vincoli conformativi

Il TAR Lazio ha accolto parzialmente i ricorsi di WaterTech e Arad, annullando il provvedimento dell'Autorità solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, in quanto era stata ravvisata l'imputabilità ad Arad e la responsabilità solidale anche per le condotte anteriori all'acquisizione della partecipazione in WaterTech. Il giudice ha imposto di limitare la sanzione al 10% del fatturato di WaterTech per il periodo antecedente all'acquisizione e di considerare Arad responsabile solo per le condotte successive all'ottobre 2018.

Criteri di calcolo per il periodo antecedente all'ottobre 2018

Per le condotte anteriori all'acquisizione da parte di Arad, l'Autorità considera il valore complessivo delle vendite di WaterTech relativo al periodo dicembre 2011-ottobre 2018, pari a 12.425.716 euro. Applicando il coefficiente di gravità del 15% e l'entry fee del 15%, la sanzione base è pari a 3.727.715 euro; con l'aggravante del 10% per il ruolo nell'intesa, l'importo sale a 4.100.486 euro. Tuttavia, applicando il limite edittale del 10% del fatturato complessivo 2020 di WaterTech, la sanzione irrogabile è rideterminata in 2.995.580 euro.

Criteri di calcolo per il periodo successivo all'ottobre 2018

Per il periodo successivo all'acquisizione del controllo da parte di Arad, l'Autorità considera la sola procedura ACEA del 2019, cui WaterTech ha partecipato dopo ottobre 2018, per un valore di 1.085.000 euro. Applicando il coefficiente di gravità del 15% e l'entry fee del 15%, la sanzione base risulta pari a 325.500 euro; con l'aggravante del 10% per il ruolo nell'intesa, la sanzione in solido tra WaterTech e Arad è quantificata in 358.050 euro, ampiamente entro il limite del 10% del fatturato mondiale 2020 di Arad.

Esito finale e pagamento

L'Autorità delibera quindi che la sanzione amministrativa pecuniaria per WaterTech, riferita al periodo precedente all'acquisizione da parte di Arad, è di 2.995.580 euro, mentre la sanzione da applicare in solido a WaterTech e Arad per il periodo successivo all'ottobre 2018 è di 358.050 euro. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di pagamento entro trenta giorni dalla notificazione e richiama la possibilità di ricorso al TAR Lazio o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuegare pubblicheripartizione dei lottisanzioni antitrustquantificazione della sanzione

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