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Risoluzione

Risoluzione n. 111 del 27/12/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 111/E del 27 dicembre 2012 chiarisce che l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, essendo a carico del passeggero e versata dal vettore come mero collettore, non concorre alla base imponibile IVA delle prestazioni di trasporto rese dalla società istante. Di conseguenza, non si applica il dubbio regime forfettario invocato dalla contribuente per questa specifica imposta.

Base imponibile IVA delle prestazioni di aerotaxi e imposta erariale sui voli

Base imponibile IVA delle prestazioni di aerotaxi

La risoluzione affronta il tema della determinazione della base imponibile IVA per i servizi di trasporto aereo in modalità aerotaxi. Il chiarimento richiesto riguarda, in particolare, se l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi debba essere inclusa nel corrispettivo imponibile del servizio e quindi assoggettata ad IVA.

Quesito posto dalla società

La società ALFA Spa svolge attività di aerotaxi mediante contratti di noleggio dell’intera capacità dei propri aeromobili. Ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se:

  • l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, prevista dall’articolo 16, comma 10-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, concorra a formare la base imponibile IVA del servizio;
  • in caso di risposta positiva, per i voli effettuati solo in parte nel territorio italiano, possa applicarsi la modalità forfettaria indicata nella Risoluzione n. 89/E del 23 aprile 1997 per determinare la quota territorialmente rilevante delle prestazioni di trasporto internazionale.

Posizione del contribuente

La società riteneva che l’imposta erariale non dovesse essere inclusa nella base imponibile, in quanto tributo a carico del passeggero che il vettore si limita a versare all’Erario al momento del pagamento del corrispettivo del servizio. In via subordinata, qualora l’imposta fosse stata ritenuta rilevante ai fini della base imponibile, la società sosteneva che, nei voli svolti in parte in Italia e in parte all’estero, si sarebbe potuto applicare il criterio forfettario della Risoluzione n. 89/E/VII-15-999 del 23 aprile 1997, con tassazione della sola quota del 38 per cento riferita al tratto territorialmente rilevante in Italia e conseguente non imponibilità per la parte estera ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 633 del 1972.

Fondamento normativo sulla base imponibile IVA

L’Agenzia richiama l’articolo 13, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, comprensivo di oneri e spese inerenti all’esecuzione e di debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente, oltre alle integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Viene inoltre richiamato l’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o prestatore per tali operazioni. Tale disciplina è letta come espressione del principio generale per cui l’IVA colpisce il corrispettivo realmente ricevuto per la prestazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento specifico all’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, l’Agenzia osserva che l’articolo 16, comma 10-bis, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce espressamente che tale imposta "è a carico del passeggero ed è versata dal vettore".

Da tale formulazione si desume che:

  • il debitore del tributo è il passeggero, ossia il soggetto inciso dall’imposta;
  • il vettore svolge soltanto una funzione di riscossione e versamento, senza che la somma incassata a tale titolo rappresenti un corrispettivo della prestazione resa.

Conclusione interpretativa

L’Agenzia conclude che la somma pagata dal passeggero a titolo di imposta erariale sui voli di aerotaxi non è relativa alla prestazione di trasporto resa dal vettore e, pertanto, non concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle prestazioni di trasporto passeggeri effettuate dalla società istante.

La risoluzione, quindi, esclude l’inclusione di tale imposta nel corrispettivo imponibile del servizio e non affronta nei fatti la subordinata questione del regime forfettario richiesto per i voli esteri, essendo venuto meno il presupposto su cui tale richiesta si fondava.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi esposti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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