Risoluzione n. 113 del 31/12/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i compensi corrisposti da una S.r.l. in liquidazione al proprio liquidatore, anche se socio al 99%, non rientrano nell’art. 60 TUIR. Sono quindi deducibili per la società al momento dell’erogazione ex art. 95, comma 5, TUIR e imponibili in capo al percettore, non applicandosi l’esclusione dal reddito prevista per l’imprenditore individuale.
Deducibilità dei compensi al liquidatore-socio di una S.r.l. in liquidazione
Deducibilità dei compensi al liquidatore-socio di una S.r.l. in liquidazione
La risoluzione affronta il trattamento fiscale del compenso che una S.r.l. in liquidazione volontaria intende corrispondere al proprio liquidatore, il quale è anche socio al 99%. Il documento chiarisce se tale compenso debba essere considerato indeducibile ai sensi dell’art. 60 del TUIR oppure deducibile secondo la disciplina propria dei compensi agli amministratori.
Quesito posto dalla società
La società istante chiede se il compenso deliberato in favore del liquidatore-socio rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 60 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con conseguente indeducibilità dal reddito di periodo. L’istanza è fondata sull’idea che l’attività del liquidatore-socio sia assimilabile a quella dell’imprenditore e che, per coerenza, il compenso non debba essere dedotto e non debba concorrere al reddito del percettore.
Tesi del contribuente
La società richiama l’orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza n. 8/34/12 del 23/11/2011, depositata il 06/02/2012, e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24188 del 13/11/2006. Secondo tale impostazione, l’attività di gestione aziendale del socio-amministratore sarebbe assimilabile all’attività dell’imprenditore; di conseguenza:
- il compenso del socio-amministratore sarebbe indeducibile ai sensi dell’art. 60 TUIR;
- il compenso percepito non concorrerebbe a formare il reddito complessivo del percettore ai sensi dell’art. 8, comma 1, ultimo periodo, TUIR.
Evoluzione normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce la disciplina tra vecchio e nuovo TUIR. Nel previgente art. 62 del DPR n. 917/1986:
- il comma 2 prevedeva l’indeducibilità dei compensi per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore e da alcuni familiari, con esclusione dal reddito del percettore;
- il comma 3 consentiva la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori delle società di persone.
La relazione ministeriale al vecchio TUIR evidenziava che l’indeducibilità di alcuni compensi familiari mirava a evitare manovre artificiose di contrazione degli utili e di erosione della base imponibile, soprattutto nelle imprese individuali.
Con la riforma del D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, tale disciplina è stata separata:
- l’art. 60 TUIR ha mantenuto l’indeducibilità dei compensi al lavoro prestato o all’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, dagli ascendenti e dagli altri familiari indicati dalla norma;
- l’art. 8, comma 1, ultimo periodo, TUIR ha confermato che i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 60 non concorrono al reddito del percettore.
Parallelamente, per i soggetti IRES, l’art. 95, comma 5, TUIR ha previsto che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Distinzione tra imprenditore individuale e soggetti societari
La risoluzione sottolinea che le norme degli artt. 8, comma 1, ultimo periodo, e 60 TUIR si riferiscono al solo imprenditore individuale/persona fisica, non anche all’impresa esercitata in forma societaria. Per le società di capitali soggette a IRES, il trattamento fiscale dei compensi agli amministratori è regolato dall’art. 95, comma 5, TUIR, con deduzione al momento del pagamento.
L’Agenzia richiama inoltre che la riforma tributaria ha separato nettamente:
- il trattamento dei compensi all’imprenditore individuale;
- il trattamento dei compensi agli amministratori di società di persone e di società di capitali soggette a IRES.
Principio affermato sull’art. 95, comma 5, TUIR
Secondo l’Agenzia, il comma 5 dell’art. 95 TUIR non lascia dubbi sulla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori da parte dei soggetti IRES, poiché stabilisce che il costo è deducibile nell’esercizio in cui avviene la corresponsione. La disposizione impedisce altresì arbitraggi fiscali consistenti nel dedurre per competenza il costo in capo alla società e rinviare la tassazione al momento della percezione.
A sostegno di questa interpretazione vengono richiamati:
- la risposta al question time n. 5-03498 del 30 settembre 2010;
- la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, che in tema di monitoraggio delle imprese in perdita fiscale escludeva i casi di perdite dovute a compensi corrisposti ad amministratori e soci.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, i compensi sono erogati da una S.r.l. in liquidazione, cioè da un soggetto rientrante nell’art. 73, comma 1, TUIR. Per tale ragione:
- non si applica l’art. 60 TUIR, destinato agli imprenditori individuali;
- trova applicazione l’art. 95, comma 5, TUIR, che consente la deduzione al momento dell’erogazione.
Di conseguenza, il compenso corrisposto al liquidatore-socio è imponibile in capo al percettore. Non opera l’esclusione dal reddito prevista dall’art. 8 TUIR, perché tale norma è riferita ai compensi non dedotti ai sensi dell’art. 60 e quindi agli imprenditori individuali, non ai liquidatori di società.
Limiti al riconoscimento della deduzione in sede di controllo
La risoluzione precisa comunque che, in sede di controllo, l’amministrazione finanziaria può disconoscere in tutto o in parte la deducibilità dei componenti negativi quando i compensi risultino:
- insoliti;
- sproporzionati;
- strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che i compensi al liquidatore-socio di una S.r.l. in liquidazione:
- non rientrano nell’art. 60 TUIR;
- sono deducibili per la società ai sensi dell’art. 95, comma 5, TUIR, nell’esercizio di corresponsione;
- concorrono a formare il reddito imponibile del percettore, anche se questi è socio della società.
Le Direzioni regionali sono infine incaricate di vigilare sull’applicazione dei principi enunciati.
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